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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10503 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°46952\2024 del ruolo generale e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to A. Tripodi in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti M. Morelli e D.M.G. Adimari in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to S. Sielo in virtù di procura in atti
Opposta
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso CP_3 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n.09720249064810803000
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.12.2024
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n.09720249064810803000 notificata in data 21.5.2024 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi omessi e relative sanzioni eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ivi richiamati quali:
1) Cartella n. 09720210058469169000 relativa a contributi anni 2018-19-20 CP_3
2)Cartella n. 09720220012946056000 relativa a contributi per gli anni 2019-2020-2021 CP_3
3) Avviso di addebito n. 39720140007978981000, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 dovuti per gli anni 2013-2014;
4) Avviso di addebito n. 39720140018650331000, presumibilmente notificato come da prospetto il 22.12.2014, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2013 per un importo totale pari ad € 17.063,74 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
5) Avviso di addebito n. 39720150001168031000, presumibilmente notificato come daprospetto il
30.05.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per gli anni 2014-2015 per un importo totale pari ad € 118.705,55 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
6) Avviso di addebito n. 39720150004068924000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 23.223,39 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
7) Avviso di addebito n. 39720150004069732000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 38.079,78 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
8) Avviso di addebito n. 39720150018573179, presumibilmente notificato come daprospetto il
26.11.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 9.513,48 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
9) Avviso di addebito n. 39720150019807251000, presumibilmente notificato come da prospetto il 23.12.2015, e relativo ad omesso versamento contributi previdenz. e assist. CP_1 lavor. parasubordinati dovuti per l'anno 2014 per un importo totale pari ad € 1.284,87 – Ente
Creditore, sede di Roma Eur;
CP_1
10) Avviso di addebito n. 39720150022409635000, presumibilmente notificato come daprospetto il
21.01.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 15.893,22 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
11) Avviso di addebito n. 39720160000107309000, presumibilmente notificato come da prospetto il 05.03.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 11.483,19 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
12) Avviso di addebito n. 39720160012183052000, presumibilmente notificato come daprospetto il
12.05.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per gli anni 2015-2016 per un importo totale pari ad € 30.036,06 – Ente Creditore, CP_1 sede di Milano Nord;
13) Avviso di addebito n. 39720160012635722000, presumibilmente notificato come da prospetto il 24.05.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntivedovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 9.451,28 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
14) Avviso di addebito n. 39720160015426429000, presumibilmente notificato come da prospetto il 12.08.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 15.987,00 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
15) Avviso di addebito n. 39720160015763855000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 9.058,27 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
16) Avviso di addebito n. 39720160016256755000, presumibilmente notificato come da prospetto il 11.10.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 15.943,73 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
17) Avviso di addebito n. 39720160019190707000, presumibilmente notificato come da prospetto il 04.11.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 11.091,60 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
Avviso di addebito n. 39720160029656540000, presumibilmente notificato come da prospetto il 30.11.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 6.019,24 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
18) Avviso di addebito n. 39720160030232332000, presumibilmente notificato come da prospetto il 20.12.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 rettificativo e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.370,76 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
19) Avviso di addebito n. 39720160030233443000, presumibilmente notificato come da prospetto il 20.12.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 8.378,05 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
20) Avviso di addebito n. 39720160033490463000, presumibilmente notificato come da prospetto il 29.01.2017, e relativo ad omesso versamento contributi previdenz. e assist. CP_1 lavor. parasubordinati dovuti per gli anni 2013-2015 per un importo totale pari ad
€ 20.072,4121) Avviso di addebito n. 39720170000063115000, presumibilmente notificato come da prospetto il 01.02.2017, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 8.448,85 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
22) Avviso di addebito n. 39720190002935864000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.06.2019, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 12.808,01 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
23) Avviso di addebito n. 39720190017453063000, presumibilmente notificato come da
24) Avviso di addebito n. 39720190021176000000, presumibilmente notificato come da prospetto il 29.10.2019, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 14.888,84 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
Avviso di addebito n. 39720190034277470000,
25) Avviso di addebito n. 39720210002446667000, presumibilmente notificato come da prospetto il 05.11.2021, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2021 per un importo totale pari ad € 122.134,02 – Ente Creditore, sede CP_1 di Milano Nord;
26) Avviso di addebito n. 39720220001075813000 per omesso versamento contributivo anno 2021
27) Avviso di addebito n. 39720220001674245000, per omesso versamento contributivo anno 2022; ha inoltre eccepito: la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'art.7 co.2
l.n.212\2000, per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, per decadenza dal diritto alla riscossione, l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo ”file” pdf, l'inesistenza della notifica per mancata iscrizione dell'indirizzo di provenienza nei pubblici registri, la prescrizione delle obbligazioni contributive e accessorie;
ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebiti ivi richiamati, con vittoria di spese.
Si è costituito l' eccependo la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione, con CP_3 vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo la Controparte_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento e i successivi atti interruttivi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'ente incaricato della riscossione e hanno depositato CP_1 documentazione comprovante la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito su richiamati quali: avvisi di ricevimento quanto agli avvisi di addebito notificati a mezzo posta presso la sede della società opponente nonché ricevute di avvenuta consegna a mezzo pec secondo i formati eml e xml in versione sintetica parimenti valide sotto il profilo legale ed in nessun modo tempestivamente contestate dall'opponente.
Sempre in ordine alla validità della notifica si osserva che la
Suprema Corte ha definitivamente affermato l'equivalenza delle firme digitali tipo cades (estensione p7m) e tipo pades (formato pdf) sancendo il seguente principio: “si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni p7m
e pdf” (Cass. Sez. Un. Sent.n.10266\2018).
Ancora in via preliminare la Suprema Corte ha ribadito che la provenienza dell'atto di riscossione notifica a mezzo pec da indirizzo non ricompreso in alcuno dei pubblici elenchi non è idonea in sé ad inficiare la validità della notifica medesima stante la presunzione di riferibilità della stessa al mittente in assenza di allegazione e prova del pregiudizio sostanziale derivato al diritto alla difesa del contribuente. ( ex plurimis ord. n.14409\2025).
In assenza di allegazione di tale concreto pregiudizio la relativa eccezione va disattesa.
Sono ugualmente prive di rilievo le eccezioni relative alla omessa allegazione degli atti prodromici, alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale promuovere l'opposizione.
Invero, nell'intimazione opposta per ciascuna cartella di pagamento e per ciascun avviso di addebito sono indicati i sufficienti elementi identificativi quali: numero, data di notifica ed importo;
è, altresì, fatto avviso al destinatario della possibilità di impugnare l'atto innanzi all'Autorità Giudiziaria competente con il richiamo alle indicazioni contenute negli atti presupposti dei quali è stata accertata la regolare notifica.
Quanto all'insufficienza del riferimento del calcolo degli interessi va rilevata l'inammissibilità per tardività di questa come di ulteriori eccezioni formali attinenti al contenuto minimo dell'atto presupposto che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione di quest'ultimo stante la già accertata validità della notifica.
L'omessa tempestiva opposizione degli atti presupposto rende parimenti inammissibile in questa sede l'eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione ex art.25 dpr n.602\1973.
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Atteso che il termine quinquennale è iniziato a decorrere nuovamente dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito suindicati, si osserva che l'ente della riscossione ha prodotto successivi atti di riscossione quali intimazioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi che hanno utilmente e ripetutamente interrotto il termine di prescrizione relativo alle obbligazioni contributive oggetto degli atti presupposto su indicati fino alla notifica dell'intimazione opposta.
In particolare, sono rilevanti ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione tenuto conto dell'epoca di notifica dei singoli avvisi di addebito e cartelle di pagamento i seguenti atti: intimazione di pagamento n.09720169040028972000 notificata a mezzo pec in data 7.10.2016, pignoramenti presso terzi n.09784201700000737001 notificato a mezzo pec in data 31.1.2017,
n.09784201700000739001 notificato in data 31.1.2017,
n.09784201800016600001 notificato a mezzo pec in data 10.7.2018 e n.09784201800016600001 notificato a mezzo pec in data 10.7.2018, intimazioni di pagamento n.09720189023096466000 notificata a mezzo pec in data 10.4.2018, n.09720199025151749000 notificato a mezzo pec in data 20.3.2019 n.09720229021584437000 notificata a mezzo pec in data 20.4.2022.
L'opposizione è, dunque, respinta con conseguente conferma sia dell'intimazione opposta sia degli atti prodromici suindicati impugnati unitamente alla stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma l'intimazione di pagamento n.09720249064810803000 e le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati nella parte motiva;
condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore di ciascuno degli enti costituiti nella somma di E.8000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 21.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°46952\2024 del ruolo generale e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to A. Tripodi in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti M. Morelli e D.M.G. Adimari in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to S. Sielo in virtù di procura in atti
Opposta
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso CP_3 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n.09720249064810803000
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.12.2024
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n.09720249064810803000 notificata in data 21.5.2024 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi omessi e relative sanzioni eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ivi richiamati quali:
1) Cartella n. 09720210058469169000 relativa a contributi anni 2018-19-20 CP_3
2)Cartella n. 09720220012946056000 relativa a contributi per gli anni 2019-2020-2021 CP_3
3) Avviso di addebito n. 39720140007978981000, relativo ad omesso versamento Modello DM 10 dovuti per gli anni 2013-2014;
4) Avviso di addebito n. 39720140018650331000, presumibilmente notificato come da prospetto il 22.12.2014, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2013 per un importo totale pari ad € 17.063,74 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
5) Avviso di addebito n. 39720150001168031000, presumibilmente notificato come daprospetto il
30.05.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per gli anni 2014-2015 per un importo totale pari ad € 118.705,55 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
6) Avviso di addebito n. 39720150004068924000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 23.223,39 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
7) Avviso di addebito n. 39720150004069732000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 38.079,78 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
8) Avviso di addebito n. 39720150018573179, presumibilmente notificato come daprospetto il
26.11.2015, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 9.513,48 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
9) Avviso di addebito n. 39720150019807251000, presumibilmente notificato come da prospetto il 23.12.2015, e relativo ad omesso versamento contributi previdenz. e assist. CP_1 lavor. parasubordinati dovuti per l'anno 2014 per un importo totale pari ad € 1.284,87 – Ente
Creditore, sede di Roma Eur;
CP_1
10) Avviso di addebito n. 39720150022409635000, presumibilmente notificato come daprospetto il
21.01.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 15.893,22 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
11) Avviso di addebito n. 39720160000107309000, presumibilmente notificato come da prospetto il 05.03.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 11.483,19 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
12) Avviso di addebito n. 39720160012183052000, presumibilmente notificato come daprospetto il
12.05.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per gli anni 2015-2016 per un importo totale pari ad € 30.036,06 – Ente Creditore, CP_1 sede di Milano Nord;
13) Avviso di addebito n. 39720160012635722000, presumibilmente notificato come da prospetto il 24.05.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntivedovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 9.451,28 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
14) Avviso di addebito n. 39720160015426429000, presumibilmente notificato come da prospetto il 12.08.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 15.987,00 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
15) Avviso di addebito n. 39720160015763855000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.09.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 9.058,27 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
16) Avviso di addebito n. 39720160016256755000, presumibilmente notificato come da prospetto il 11.10.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 15.943,73 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
17) Avviso di addebito n. 39720160019190707000, presumibilmente notificato come da prospetto il 04.11.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 11.091,60 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
Avviso di addebito n. 39720160029656540000, presumibilmente notificato come da prospetto il 30.11.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 6.019,24 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
18) Avviso di addebito n. 39720160030232332000, presumibilmente notificato come da prospetto il 20.12.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 rettificativo e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.370,76 – Ente Creditore, sede di Milano Nord;
CP_1
19) Avviso di addebito n. 39720160030233443000, presumibilmente notificato come da prospetto il 20.12.2016, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 8.378,05 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
20) Avviso di addebito n. 39720160033490463000, presumibilmente notificato come da prospetto il 29.01.2017, e relativo ad omesso versamento contributi previdenz. e assist. CP_1 lavor. parasubordinati dovuti per gli anni 2013-2015 per un importo totale pari ad
€ 20.072,4121) Avviso di addebito n. 39720170000063115000, presumibilmente notificato come da prospetto il 01.02.2017, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 8.448,85 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
22) Avviso di addebito n. 39720190002935864000, presumibilmente notificato come da prospetto il 13.06.2019, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 12.808,01 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
23) Avviso di addebito n. 39720190017453063000, presumibilmente notificato come da
24) Avviso di addebito n. 39720190021176000000, presumibilmente notificato come da prospetto il 29.10.2019, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 14.888,84 – Ente Creditore, sede di CP_1
Milano Nord;
Avviso di addebito n. 39720190034277470000,
25) Avviso di addebito n. 39720210002446667000, presumibilmente notificato come da prospetto il 05.11.2021, e relativo ad omesso versamento Modello DM 10 e Somme aggiuntive dovuti per l'anno 2021 per un importo totale pari ad € 122.134,02 – Ente Creditore, sede CP_1 di Milano Nord;
26) Avviso di addebito n. 39720220001075813000 per omesso versamento contributivo anno 2021
27) Avviso di addebito n. 39720220001674245000, per omesso versamento contributivo anno 2022; ha inoltre eccepito: la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'art.7 co.2
l.n.212\2000, per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, per decadenza dal diritto alla riscossione, l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo ”file” pdf, l'inesistenza della notifica per mancata iscrizione dell'indirizzo di provenienza nei pubblici registri, la prescrizione delle obbligazioni contributive e accessorie;
ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebiti ivi richiamati, con vittoria di spese.
Si è costituito l' eccependo la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione, con CP_3 vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo la Controparte_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento e i successivi atti interruttivi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'ente incaricato della riscossione e hanno depositato CP_1 documentazione comprovante la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito su richiamati quali: avvisi di ricevimento quanto agli avvisi di addebito notificati a mezzo posta presso la sede della società opponente nonché ricevute di avvenuta consegna a mezzo pec secondo i formati eml e xml in versione sintetica parimenti valide sotto il profilo legale ed in nessun modo tempestivamente contestate dall'opponente.
Sempre in ordine alla validità della notifica si osserva che la
Suprema Corte ha definitivamente affermato l'equivalenza delle firme digitali tipo cades (estensione p7m) e tipo pades (formato pdf) sancendo il seguente principio: “si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni p7m
e pdf” (Cass. Sez. Un. Sent.n.10266\2018).
Ancora in via preliminare la Suprema Corte ha ribadito che la provenienza dell'atto di riscossione notifica a mezzo pec da indirizzo non ricompreso in alcuno dei pubblici elenchi non è idonea in sé ad inficiare la validità della notifica medesima stante la presunzione di riferibilità della stessa al mittente in assenza di allegazione e prova del pregiudizio sostanziale derivato al diritto alla difesa del contribuente. ( ex plurimis ord. n.14409\2025).
In assenza di allegazione di tale concreto pregiudizio la relativa eccezione va disattesa.
Sono ugualmente prive di rilievo le eccezioni relative alla omessa allegazione degli atti prodromici, alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale promuovere l'opposizione.
Invero, nell'intimazione opposta per ciascuna cartella di pagamento e per ciascun avviso di addebito sono indicati i sufficienti elementi identificativi quali: numero, data di notifica ed importo;
è, altresì, fatto avviso al destinatario della possibilità di impugnare l'atto innanzi all'Autorità Giudiziaria competente con il richiamo alle indicazioni contenute negli atti presupposti dei quali è stata accertata la regolare notifica.
Quanto all'insufficienza del riferimento del calcolo degli interessi va rilevata l'inammissibilità per tardività di questa come di ulteriori eccezioni formali attinenti al contenuto minimo dell'atto presupposto che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione di quest'ultimo stante la già accertata validità della notifica.
L'omessa tempestiva opposizione degli atti presupposto rende parimenti inammissibile in questa sede l'eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione ex art.25 dpr n.602\1973.
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Atteso che il termine quinquennale è iniziato a decorrere nuovamente dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito suindicati, si osserva che l'ente della riscossione ha prodotto successivi atti di riscossione quali intimazioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi che hanno utilmente e ripetutamente interrotto il termine di prescrizione relativo alle obbligazioni contributive oggetto degli atti presupposto su indicati fino alla notifica dell'intimazione opposta.
In particolare, sono rilevanti ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione tenuto conto dell'epoca di notifica dei singoli avvisi di addebito e cartelle di pagamento i seguenti atti: intimazione di pagamento n.09720169040028972000 notificata a mezzo pec in data 7.10.2016, pignoramenti presso terzi n.09784201700000737001 notificato a mezzo pec in data 31.1.2017,
n.09784201700000739001 notificato in data 31.1.2017,
n.09784201800016600001 notificato a mezzo pec in data 10.7.2018 e n.09784201800016600001 notificato a mezzo pec in data 10.7.2018, intimazioni di pagamento n.09720189023096466000 notificata a mezzo pec in data 10.4.2018, n.09720199025151749000 notificato a mezzo pec in data 20.3.2019 n.09720229021584437000 notificata a mezzo pec in data 20.4.2022.
L'opposizione è, dunque, respinta con conseguente conferma sia dell'intimazione opposta sia degli atti prodromici suindicati impugnati unitamente alla stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma l'intimazione di pagamento n.09720249064810803000 e le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati nella parte motiva;
condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore di ciascuno degli enti costituiti nella somma di E.8000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 21.10.2025 Il Giudice