CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3622/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3551/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M00159 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7654/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF3013M00159/2024, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 12.02.2024.
Nel proprio atto il contribuente ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva, rappresentando che l'accertamento personale derivava esclusivamente dall'accertamento emesso nei confronti della società D.
L. Società_1 S.r.l., della quale egli era socio al 50%. Ha contestato l'esistenza stessa del maggior reddito a lui imputato e ha dedotto la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, ritenendo inapplicabile la proroga Covid.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel frattempo, la società Società_1 S.r.l. aveva definito il parallelo giudizio instaurato contro il proprio avviso di accertamento per l'anno 2017, ottenendo l'annullamento dell'atto con sentenza n. 13702/2024, depositata il 09.10.2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – Sezione 18 – con sentenza n. 3551/18/2025, decisa il
21.02.2025 e depositata il 25.02.2025, ha accolto il ricorso del sig. Resistente_1, rilevando che l'annullamento dell'accertamento societario rendeva privo di fondamento anche il conseguente accertamento notificato al socio, che ne costituiva mera derivazione. Le ulteriori questioni dedotte sono state dichiarate assorbite.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso tale sentenza e ne chiede la riforma, sostenendo che la decisione sarebbe erronea in quanto fondata sull'annullamento dell'accertamento societario e affermando che la corrispondente sentenza non avrebbe efficacia di giudicato perché impugnata.
Si costituisce il sig. Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Rileva che il giudizio riguardante la società Società_1 S.r.l. è stato definito in secondo grado con sentenza n. 5399/2025 depositata il 28.7.2025, che, decidendo sulla decadenza dei termini di emissione dell'atto di accertamento non soggetti alla proroga Covid, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato l'annullamento dell'accertamento societario, facendo definitivamente venir meno il presupposto su cui si fondava l'accertamento notificato al socio.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame degli atti risulta che l'avviso di accertamento notificato al contribuente trae origine esclusivamente dall'accertamento emesso nei confronti della società di capitali della quale egli era socio. La pretesa impositiva formulata nei suoi confronti consiste nella ripresa a tassazione di utili non dichiarati, determinati in via presuntiva per effetto della rettifica operata in capo alla società partecipata. In tale assetto, il rapporto tra l'accertamento societario e quello personale è di piena derivazione: il venir meno del primo priva di fondamento giuridico e fattuale il secondo.
Nel giudizio di primo grado la Corte ha accolto il ricorso del contribuente proprio sul presupposto che l'accertamento societario fosse stato annullato. Tale decisione si fondava sull'accertata decadenza dell'Ufficio dal potere di emettere l'avviso relativo all'anno 2017, in considerazione del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e dell'inapplicabilità della proroga legata alla sospensione dei termini durante l'emergenza sanitaria. La questione è stata successivamente esaminata anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel parallelo giudizio promosso dall'Ufficio avverso la società, e tale appello è stato definitivamente rigettato, confermando così l'annullamento dell'accertamento presupposto.
Ne consegue che, allo stato, l'accertamento societario è definitivamente venuto meno. La pretesa impositiva formulata nei confronti del socio non può quindi essere sostenuta, atteso che essa presuppone necessariamente la validità e l'efficacia dell'accertamento originario emesso nei confronti della società. Il venir meno del presupposto esclude in radice la possibilità di imputare al socio un maggior reddito derivante da utili extracontabili, in quanto tali utili non risultano più accertati né accertabili a seguito della declaratoria di decadenza.
L'appello dell'Ufficio non introduce elementi idonei a sovvertire tale conclusione. Le argomentazioni svolte si fondano quasi esclusivamente sulla contestazione della decisione resa nei confronti della società e sull'assunto che l'accertamento societario potesse ancora considerarsi efficace. Tale prospettiva non è più attuale, essendosi nel frattempo consolidato l'annullamento dell'atto impositivo emesso verso la società.
Pertanto, il Collegio non può che prendere atto dell'inesistenza del presupposto stesso dell'accertamento notificato al socio.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, poiché il venir meno della pretesa originaria esclude la necessità di pronunciarsi sul merito delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.
In ragione dell'incertezza normativa che ha caratterizzato la disciplina sulla proroga dei termini di decadenza legati al periodo di emergenza Covid, che ha determinato l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, e del dibattito giurisprudenziale non uniforme sviluppatosi sul punto, è opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Spese del grado compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3622/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3551/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M00159 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7654/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF3013M00159/2024, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 12.02.2024.
Nel proprio atto il contribuente ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva, rappresentando che l'accertamento personale derivava esclusivamente dall'accertamento emesso nei confronti della società D.
L. Società_1 S.r.l., della quale egli era socio al 50%. Ha contestato l'esistenza stessa del maggior reddito a lui imputato e ha dedotto la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, ritenendo inapplicabile la proroga Covid.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel frattempo, la società Società_1 S.r.l. aveva definito il parallelo giudizio instaurato contro il proprio avviso di accertamento per l'anno 2017, ottenendo l'annullamento dell'atto con sentenza n. 13702/2024, depositata il 09.10.2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – Sezione 18 – con sentenza n. 3551/18/2025, decisa il
21.02.2025 e depositata il 25.02.2025, ha accolto il ricorso del sig. Resistente_1, rilevando che l'annullamento dell'accertamento societario rendeva privo di fondamento anche il conseguente accertamento notificato al socio, che ne costituiva mera derivazione. Le ulteriori questioni dedotte sono state dichiarate assorbite.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso tale sentenza e ne chiede la riforma, sostenendo che la decisione sarebbe erronea in quanto fondata sull'annullamento dell'accertamento societario e affermando che la corrispondente sentenza non avrebbe efficacia di giudicato perché impugnata.
Si costituisce il sig. Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Rileva che il giudizio riguardante la società Società_1 S.r.l. è stato definito in secondo grado con sentenza n. 5399/2025 depositata il 28.7.2025, che, decidendo sulla decadenza dei termini di emissione dell'atto di accertamento non soggetti alla proroga Covid, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato l'annullamento dell'accertamento societario, facendo definitivamente venir meno il presupposto su cui si fondava l'accertamento notificato al socio.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame degli atti risulta che l'avviso di accertamento notificato al contribuente trae origine esclusivamente dall'accertamento emesso nei confronti della società di capitali della quale egli era socio. La pretesa impositiva formulata nei suoi confronti consiste nella ripresa a tassazione di utili non dichiarati, determinati in via presuntiva per effetto della rettifica operata in capo alla società partecipata. In tale assetto, il rapporto tra l'accertamento societario e quello personale è di piena derivazione: il venir meno del primo priva di fondamento giuridico e fattuale il secondo.
Nel giudizio di primo grado la Corte ha accolto il ricorso del contribuente proprio sul presupposto che l'accertamento societario fosse stato annullato. Tale decisione si fondava sull'accertata decadenza dell'Ufficio dal potere di emettere l'avviso relativo all'anno 2017, in considerazione del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e dell'inapplicabilità della proroga legata alla sospensione dei termini durante l'emergenza sanitaria. La questione è stata successivamente esaminata anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel parallelo giudizio promosso dall'Ufficio avverso la società, e tale appello è stato definitivamente rigettato, confermando così l'annullamento dell'accertamento presupposto.
Ne consegue che, allo stato, l'accertamento societario è definitivamente venuto meno. La pretesa impositiva formulata nei confronti del socio non può quindi essere sostenuta, atteso che essa presuppone necessariamente la validità e l'efficacia dell'accertamento originario emesso nei confronti della società. Il venir meno del presupposto esclude in radice la possibilità di imputare al socio un maggior reddito derivante da utili extracontabili, in quanto tali utili non risultano più accertati né accertabili a seguito della declaratoria di decadenza.
L'appello dell'Ufficio non introduce elementi idonei a sovvertire tale conclusione. Le argomentazioni svolte si fondano quasi esclusivamente sulla contestazione della decisione resa nei confronti della società e sull'assunto che l'accertamento societario potesse ancora considerarsi efficace. Tale prospettiva non è più attuale, essendosi nel frattempo consolidato l'annullamento dell'atto impositivo emesso verso la società.
Pertanto, il Collegio non può che prendere atto dell'inesistenza del presupposto stesso dell'accertamento notificato al socio.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, poiché il venir meno della pretesa originaria esclude la necessità di pronunciarsi sul merito delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.
In ragione dell'incertezza normativa che ha caratterizzato la disciplina sulla proroga dei termini di decadenza legati al periodo di emergenza Covid, che ha determinato l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, e del dibattito giurisprudenziale non uniforme sviluppatosi sul punto, è opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Spese del grado compensate.