Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.V.G. 4724/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.11.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RUBISSE RUGGERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, via Cengio n. 32;
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pavia, via Valla n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zovencedo, in data 31/07/1999, (atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. nessun contributo al mantenimento a favore del figlio in quanto Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. nessun contributo al mantenimento a favore dei coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
4. i coniugi, con la firma del presente ricorso, si obbligano reciprocamente, ai sensi dell'art. 1351 c.c., alla stipula di contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto la cessione, da parte del sig. alla sig.ra della quota (del sig. ) pari al 50% della Pt_1 Pt_2 Pt_1 piena proprietà del seguente compendio immobiliare, adibito a casa coniugale, sito in EZ
GL (PV), via Ferdinando Bialetti civico 1/D e, più precisamente: porzione di fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra con accesso al civico n. 1 con annesso cortile pertinenziale di proprietà esclusiva oltre a due autorimesse poste in corpo separato nel cortile comune, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 5:
- Particella 1046, Sub. 7, Categoria A/3, Classe 3, vani 6, rendita catastale euro 232,41 giusta
Dichiarazione di Fabbricato Urbano presentata all'Agenzia del Territorio di Pavia in data 11 settembre 2007 prot. PV0360242 seguente a Denuncia di Cambiamento Catasto Terreni (Tipo
Mappale) n. 295022 presentata all'Agenzia del Territorio di Pavia in data 2 luglio 2007, e successiva Dichiarazione di Ultimazione di Fabbricato Urbano presentata all'Agenzia del
Territorio di Pavia in data 28 maggio 2010 prot. PV00110081;
- Particella 1046, Sub. 14, Categoria C/6, Classe 2, metri quadrati 17, rendita catastale euro
32,49;
- Particella 1046, Sub. 15, Categoria C/6, Classe 2, metri quadrati 17, rendita catastale euro
32,49, giusta Dichiarazione di Fabbricato prot. PV0360242, sopra citata e successiva
Dichiarazione per Ultimazione di Fabbricato Urbano presentata all'Agenzia del Territorio di
Pavia in data 29 gennaio 2008 prot. PV0027768.
- Confini del fabbricato e cortile pertinenziale: cortile comune mappale n. 1046 sub. 1, parti comuni al mappale n. 1046 sub. 2 ed altra unità immobiliare al mappale n. 1046 il tutto oltre alle parti comuni ex art. 1117 c.c.
Dette unità immobiliari sono pervenute ai coniugi per atto di compravendita a rogito del dott.
, Notaio in Mede, in data 28.07.2010, rep. n. 65050, racc. n. 15218, Persona_2 registrato all'Agenzia delle Entrate di Mortara Sez. Mede il 02.08.2010 al n. 1977 serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pavia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Sezione staccata di Vigevano in data 03.08.2010, R.G. 8177, R.P. 5145, cui si fa espresso rinvio per tutti i dati, nonché per le menzioni edilizio-urbanistiche e per quelle comunque obbligatorie ex lege.
Sono parti comuni dell'intero complesso immobiliare: il mappale n. 1046 sub. 1, (cortile) bene comune non censibile, comune a tutti i subalterni;
il mappale n. 1046 sub. 2, (porticato pag. 2 di 7 d'ingresso) bene comune non censibile, comune ai subalterni nn.7 e 9; mappale n. 1046 sub. 3
(androne carraio e cortile), bene comune non censibile, comune ai subalterni dal n. 10 al n. 22.
Tutto quanto sopra salvi errori & omissioni e più precisi e come meglio in fatto.
Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 17 L. 28/2/1985 n. 47, che le opere relative all'unità immobiliare sopra descritta sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 in conformità a licenza edilizia e che dopo tale data sono state presentate presso il Comune di
EZ GL le seguenti pratiche:
- concessione edilizia n. 13/1997 del 23.12.1997, avente ad oggetto “ristrutturazione ed ampliamento di casa di abitazione”,
- concessione edilizia per variante in corso d'opera n. 18/1999 dell'8.9.2000, avente pari oggetto,
- concessione per la edificabilità dei suoli a titolo gratuito n. 18/2000 del 28.11.2000, avente ad oggetto “posa box prefabbricato in fibrocemento ecologico”, e che, successivamente a tale data, non sono state eseguite opere abusive o comunque suscettibili di sanatoria edilizia.
Le parti dichiarano di avere sempre indicato nella propria dichiarazione dei redditi la rendita dell'immobile di cui trattasi e di aver sempre provveduto al pagamento delle relative imposte.
Per gli effetti delle L. 13/05/1998 n. 154, che rettifica e modifica l'art. 12 della L. 14/03/1988 n.
70, si chiede l'applicazione dei coefficienti catastali.
Le parti autorizzano sin d'ora la voltura catastale e la trascrizione dell'atto notarile che formalizzerà gli impegni assunti dai coniugi in questa sede, rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, ed esonerando il Conservatore dei R.R.I.I. di Vigevano da ogni responsabilità al riguardo.
La proprietà del bene immobile sopra descritto verrà trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive inerenti ed incombenti.
Il corrispettivo per la compravendita viene fin d'ora pattuito in € 45.000,00
(quarantacinquemila/00 centesimi) ed esso dovrà essere versato dalla sig.ra Pt_2 contestualmente alla stipula del contratto definitivo, mediante assegno circolare intestato al sig.
, con spese notarili, imposte ed oneri tutti ad esclusivo carico della sig.ra (ad Pt_1 Pt_2 eccezione delle eventuali imposte dirette sul reddito del sig. che rimarranno in capo a Pt_1 quest'ultimo).
Il contratto definitivo di compravendita verrà stipulato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e la sig.ra si assume espresso obbligo di convocarne la Pt_2
pag. 3 di 7 stipula, entro il predetto termine, avanti Notaio di sua scelta, con preavviso non inferiore a 15
(quindici) giorni;
la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche per il tramite di messaggi PEC scambiati tra i rispettivi difensori.
Si precisa che detto trasferimento immobiliare trova la sua esclusiva causa nel presente procedimento congiunto di separazione e divorzio, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi nonché elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale
(come inteso da Cass. 3110/2016). Pertanto, il contratto definitivo di compravendita verrà stipulato in regime di agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, la quale prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in relazione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mediante il precitato trasferimento di quota, la sig.ra diverrà proprietaria esclusiva Pt_2 dell'immobile di cui sopra nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (dalla stessa irrevocabilmente conosciuto ed accettato), con tutti i diritti, ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive inerenti ed incombenti.
I coniugi convengono che le predette reciproche promesse ex art. 1351 c.c. si intendono ad effetti anticipati, a decorrere dalle ore 23:59 del 15 novembre 2024, dando atto che entro tale termine il sig. ha rilasciato definitivamente il compendio immobiliare, con contestuale Pt_1 consegna di esso alla sig.ra in virtù di ciò, dal 16 novembre 2024 sino alla stipula del Pt_2 contratto definitivo di compravendita la sig.ra si accolla ogni responsabilità, onere, Pt_2 costo, esborso relativi al compendio immobiliare, di cui sarà esclusiva custode ad ogni effetto di legge;
5. le parti convengono che gli arredi e gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale che precede rimarranno in esclusiva titolarità della sig.ra fatti salvi gli effetti personali Pt_2 del sig. , che egli ha già prelevato. La sig.ra avrà cura di conservare i Pt_1 Pt_2 seguenti beni, che potranno essere successivamente consegnati al figlio, ove da quest'ultimo richiesti:
- album fotografico del matrimonio;
- foto di famiglia conservate presso l'abitazione;
- videocassette contenenti videoregistrazioni effettuate durante l'infanzia del figlio;
Per_1
- videocamera “Panasonic VZ1 220X digital zoom 20x optical”, con tutti i relativi accessori;
- “Console Playstation 4 HDR PS VR ready 500 GB”;
6. i coniugi danno atto di:
pag. 4 di 7 a) aver sottoscritto la documentazione necessaria a conseguire l'estinzione del conto corrente di cui alla premessa E del ricorso introduttivo del presente giudizio, con suddivisione del saldo attivo nella misura di metà in favore di ciascun coniuge;
b) aver sottoscritto la documentazione necessaria ad ottenere lo svincolo dei titoli di cui alla premessa F del ricorso introduttivo del presente giudizio, con suddivisione del controvalore risultante dallo svincolo nella misura di metà in favore di ciascun coniuge.
I coniugi danno quindi atto di aver effettuato le predette operazioni di estinzione del conto corrente e di svincolo dei titoli con suddivisione delle relative somme nella misura di metà in favore di ciascun coniuge;
7. le parti convengono, nell'alveo della regolamentazione delle questioni patrimoniali, che i mezzi di cui alla premessa G del ricorso introduttivo del presente giudizio, sin dalla data di deposito dello stesso, rimangano in esclusiva titolarità del coniuge che già ne risulta intestatario presso il P.R.A., senza pagamento di conguaglio alcuno;
8. i coniugi, più in generale, con l'attuazione delle pattuizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, danno atto di aver così definitivamente regolato ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente relativa al matrimonio, alla comunione e al suo scioglimento;
9. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le pag. 5 di 7 condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Zovencedo il giorno 31/07/1999, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 05.02.2025
pag. 6 di 7 Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7