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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11277/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
ASSICURAZIONE
CONTRO
I pendente CP_1
TRA
P. IVA ), con sede legale in Somma Vesuviana Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Aldo Moro n. 155, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla Via F. Controparte_2
Durante n. 10, presso lo studio dell'Avv. Immobile Alessandro (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P. IVA ), con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_2
(RM), alla Via Po n. 20, in persona del procuratore speciale , CP_4 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Chiatamone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sparano Ernesto (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 09/06/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
C. 1 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_3 deduceva che: Parte_1
- l'istante è proprietaria di un impianto fotovoltaico installato sull'immobile industriale riportato nel catasto del Comune di Teverola al foglio 4, particelle sub 3, 4 e 5;
- l'impianto era assicurato con la come da Controparte_3
polizza n. 31 11643 MD, valida dal 23/10/2015 al 23/10/2016;
- in data 28/12/2015, a causa di una sovratensione di origine atmosferica,
l'impianto riportava danni che ne impedivano il funzionamento nel periodo compreso tra il 28/12/2015 e il 30/09/2016, per complessivi
59.721,00 kWh;
- notiziata del sinistro, la Compagnia conferiva incarico alla Power
Solution S.r.l. di stimare i danni subiti dall'attrice, formulando, in data
08/11/2018 un'offerta di € 5.080,00, pari ad € 2.790,00 per i danni all'impianto ed € 2.290,00 per la mancata produzione di energia;
- tale somma veniva accettata dall'attrice solo in acconto sul maggior indennizzo spettante;
- la richiesta risarcitoria è stata tempestiva ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di polizza;
- la Società attorea ha diritto al risarcimento sia dei danni materiali subiti dall'impianto nonché, a titolo di danno emergente, dei danni indiretti da mancata/ridotta produzione di energia elettrica;
- l'importo complessivo delle somme sborsate dall'istante per la sostituzione delle parti danneggiate e per il ripristino del ciclo produttivo ammonta ad € 29.165,60, cui vanno poi applicato lo scoperto del 10%
(dunque € 2.916,56), la franchigia pari ad € 1.500,00 e la somma
C. 2 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA trattenuta in acconto pari ad € 2.790,00, sicché la somma residua dovuta
è di € 21.959,04;
- dal raffronto tra la produzione precedente e successiva al guasto, si evince una differenza di 59.721,00 kWh, per cui, considerando un incentivo IV Conto Energia pari a 0,246 €/kWh e RID pari ad 0,035
€/kWh, il danno patito per la mancata produzione risulta pari ad €
16.781,60, somma da cui detrarre € 2.290,00 già corrisposti dalla convenuta e trattenuti in acconto, residuando la cifra di € 14.491,60;
- vanno altresì riconosciute le spese di assistenza stragiudiziale spettanti all'avvocato, pari ad € 2.200,00 oltre accessori, nonché le spese di consulenza tecnica e perizia per € 3.000,00.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“1) condannare la società P. IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno P.IVA_2 diretto ed indiretto per guasto impianto di produzione energia elettrica e mancata produzione di energia, il tutto nella somma di euro 36.450,64, così ripartita: a) euro 21.959,04 a titolo di danno materiale e diretto, b) euro 14.491,60 a titolo di danno da interruzione esercizio;
ovvero quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio a seguito di consulenza tecnica d'ufficio e comunque nei limiti dello scaglione di riferimento del valore della causa dichiarato entro l'importo di € 52,000,00.
2) condannare la società P. IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al ristoro dei danni emergenti P.IVA_2 per costi di consulenze tecniche di parte, legali stragiudiziali e di perizia, resisi necessari a seguito del rifiuto di controparte ai molteplici inviti per una composizione amichevole della vicenda di causa, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.200,00, oltre accessori di legge come da rispettive tariffe professionali;
ovvero quella diversa somma che codesto giudicante all'esito del giudizio voglia ritenere congrua per il reintegro del costo afferente alle predette voci di danno.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario da quantificarsi secondo i parametri forensi determinati secondo i valori medi del
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 3 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 37/2018”.
Con comparsa del 12/01/2022 si costituiva tardivamente nel giudizio la
[...]
esponendo che: Controparte_3
- la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- secondo quanto accertato dal perito incaricato dalla nel periodo indicato dall'attrice non si sono verificati fenomeni meteorici di particolare intensità e non si sono abbattuti fulmini sull'area interessata;
- la denunzia di sinistro è stata inoltrata solo il 14/09/2016, per un evento che si sarebbe verificato il 28/12/2015, circostanza rilevante ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.
- in sede di perizia stragiudiziale è stata acquisita una fattura attestante un intervento di riparazione dell'impianto eseguito a febbraio 2016, per cui non è vero che il danno si è protratto sino a settembre 2016, come si evince anche dal confronto dei dati di produzione relativi al 2015 e al
2016;
- a fronte di una produzione che si era stabilizzata già a febbraio, appare sproporzionata la scelta di procedere alla revisione dell'intero impianto fotovoltaico, posto che in ogni caso l'attrice non ha dimostrato l'effettivo esborso delle somme indicate nel computo metrico versato in atti;
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea vanno comunque considerate le franchigie, lo scoperto e i limiti indennizzabili previsti dalla polizza;
- poiché l'impianto risulta assicurato per un valore inferiore rispetto a quello reale, trova applicazione l'art. 1907 c.c., in forza del quale l'assicuratore risponde dei danni in proporzione alla parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro;
- la domanda di riconoscimento dei costi sostenuti per le consulenze legali e tecniche di parte va respinta, in quanto l'assicuratrice si è immediatamente attivata al fine di conferire incarico al proprio perito per
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 4 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CP_ gli accertamenti necessari, non potendosi attribuire alla una cattiva gestione del sinistro.
Alla luce di quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) perché preliminarmente il Tribunale voglia rilevare l'improcedibilità della domanda così come proposta in quanto la stessa non risulta preceduta dalla mediazione obbligatoria con le statuizioni consequenziali;
b) perché nel merito siano dichiarate inammissibili o comunque rigettate le domande di parte attrice atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall'assicurato, il danno subito dall'impianto fotovoltaico di proprietà della non è riconducibile ad un Parte_1 fenomeno atmosferico di fulminazione;
c) in subordine perché sia accertata e dichiarata la congruità della somma di € 5.080,00 già corrisposta a titolo di indennizzo dalla e siano Controparte_3 conseguentemente rigettate le domande di maggiore indennizzo proposte dalla Parte_1
[...]
d) in via gradata ed in ulteriore subordine perché nella determinazione dell'eventuale ulteriore indennizzo spettante alla CO.ME.SI S.p.A. si tenga debito conto delle franchigie e dei limiti massimi di indennizzo previsti dalla polizza n. 31 11643MD Controparte_5 nonché del sistema di calcolo previsto dall'art. 28 delle norme che regolano il contratto per la determinazione del danno da “interruzione di esercizio”;
e) perché l'indennizzo contrattuale così determinato sia ulteriormente ridotto della percentuale del 30% ovvero nella diversa percentuale che il Tribunale vorrà determinare in ragione della sottoassicurazione dell'impianto fotovoltaico e dell'art. 1907 c.c. espressamente eccepiti dalla convenuta;
f) perché sia rigettata la domanda di parte attrice diretta al riconoscimento di spese tecniche e legali relativi alla fase stragiudiziale. Con condanna della alle spese di Parte_1 giudizio”.
Concesso un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ed esperita una Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'esito dell'udienza cartolare del 09/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
CO.ME.SI. S.R.L. C. 5 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Sul merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dell'indennizzo assicurativo avanzata dalla nei confronti della a Parte_1 Controparte_3 fronte dei danni asseritamente subiti dall'impianto fotovoltaico di proprietà dell'attrice in data 28/12/2025, occasione in cui si sarebbe verificato un sinistro coperto dalla Polizza n. 31-11643-MD. Più precisamente, secondo il narrato dell'atto introduttivo, l'impianto sarebbe stato interessato da un guasto “dovuto a sovratensione di origine atmosferica per fulminazione indiretta di tipo induttivo nelle spire costituite dalle stringhe danneggiate” (cfr. pag. 2 della citazione).
In via preliminare, si reputa opportuno operare un richiamo ai princìpi che regolano il riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, la cui disciplina è soggetta alla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., in forza del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, laddove invece “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale principio, calato nel contesto dell'assicurazione contro i danni, comporta che l'assicurato, il quale agisce per ottenere l'indennizzo, è onerato della prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione, della sua operatività per il rischio dedotto in giudizio, del verificarsi dell'evento dannoso nonché del nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Sul punto, infatti, può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass.
n. 30656/17).
C. 6 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Correlativamente, mentre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi”
è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato”, “la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. Cass. n.
1558/18).
Corollario delle regole appena richiamate in merito agli oneri probatori è il principio secondo cui il rischio della causa ignota (o comunque della mancata prova a riguardo) grava sulla parte onerata della dimostrazione del fatto incerto.
In altri termini, qualora all'esito dell'istruttoria la causa del danno rimanga sconosciuta ovvero non sia possibile ricondurla con sufficiente grado di probabilità ad un evento coperto dalla garanzia assicurativa, la domanda dell'assicurato non potrà trovare accoglimento.
Occorre a questo punto procedere all'applicazione dei principi adesso richiamati alla fattispecie che ci occupa, valutando il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria e le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio Espletata.
Ebbene, pacifica la vigenza al momento del dedotto sinistro del rapporto assicurativo di cui alla polizza stipulata tra le parti, va anzitutto chiarito che l'Assicuratrice convenuta si è obbligata “a indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate (…) da un qualunque evento accidentale, salvo quanto escluso”, delimitazione che comprende, tra gli altri, i danni da deterioramento, logorio e usura che siano conseguenza naturale dell'uso o siano causati dagli effetti graduali di agenti atmosferici (cfr. artt. 11 e 12 delle
Condizioni di Polizza).
A ben vedere, l'attrice non ha adeguatamente dimostrato quale fosse la causa del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico, limitandosi laconicamente ad imputarlo ad una “sovratensione di origine atmosferica” verificatasi il 28/12/2015, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale asserzione.
Ora, non può certo limitarsi il significato dell'espressione “di origine atmosferica”
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 7 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA esclusivamente all'impatto diretto di un fulmine sull'impianto, potendosi ricomprendere nella nozione anche fenomeni di sovratensione indotti sulla rete elettrica da scariche atmosferiche verificatesi a distanza (da fulminazione, cioè, indiretta).
Anche a voler così interpretare il tenore letterale delle allegazioni attoree, tuttavia, non può ritenersi adeguatamente fornita la prova della riconducibilità, sul piano eziologico, del guasto dell'impianto alla dedotta sovratensione di origine atmosferica.
Non risultano infatti acquisite dichiarazioni testimoniali sul punto, né risultano in atti documenti che attestino il verificarsi di fenomeni atmosferici nella data del 28/12/2015. Per contro, dal quadro istruttorio acquisito emergono rilevanti elementi indiziari circa l'assenza di tali fenomeni.
Invero, al fine di determinare, tra le altre cose, la causa del malfunzionamento dell'impianto, nel corso del giudizio è stato conferito incarico all'Ing. _2
, le cui conclusioni risultano certamente condivisibili in considerazione
[...] della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il consulente ha difatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine tecnica svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento dedotto nonché alla sussistenza del nesso eziologico tra lo stesso e i danni lamentati.
Ebbene, dall'esame dell'elaborato peritale emerge inequivocabilmente come l'analisi dei rilievi meteorologici per l'area di interesse, riferita peraltro non solo alla data del sinistro, ma all'intero mese di dicembre, abbia di fatto escluso la presenza di precipitazioni il 28/12/2015 e, addirittura, nei 19 giorni precedenti.
Inoltre, il CTU rilevava anche come, in sede di perizia realizzata dal fiduciario della Compagnia, fossero stati acquisiti i rapporti del Centro Elettrotecnico
Sperimentale Italiano relativi al Sistema Italiano Rilevamento Fulmini, le cui risultanze chiarivano ulteriormente come non risultassero caduti fulmini
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 8 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA nell'area sulla quale insiste l'impianto fotovoltaico oggetto della lite (e nei comuni confinanti).
Tali elementi hanno condivisibilmente indotto il CTU a concludere che “non si può stabilire quali siano state le cause del guasto che ha interessato l'impianto fotovoltaico oggetto della produzione”, aggiungendo peraltro che “la data nominale del 28-12-2015, dai chiarimenti ottenuti dai consulenti di parte ricorrente, risulta essere solo una data di rilevazione/denuncia del guasto ma nessuna delle parti ha alimentato altri dati per correggere la data” (cfr. pag. 20 della CTU).
Sul punto, preme chiarire che non possono trovare ingresso le deduzioni attoree avanzate per la prima volta in un momento successivo all'espletamento della
CTU, relative alla circostanza per cui la data del 28/12/2015 andrebbe intesa meramente come momento della scoperta o dell'accertamento del guasto, che si sarebbe invece verificato in un momento anteriore non meglio precisato.
Tale allegazione costituisce una inammissibile mutatio libelli, ossia una modifica dei fatti costitutivi della domanda, introdotta ben oltre i limiti preclusivi fissati dal Codice di rito. L'attore, infatti, ha il dovere di definire compiutamente il thema decidendum già con l'atto di citazione ovvero, al più tardi, entro il termine perentorio concesso per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., talché, una volta cristallizzatosi il quadro fattuale e probatorio, non è consentita l'introduzione di un nuovo tema di indagine, modificativo dei fatti storici posti a fondamenti della domanda.
Nel caso di specie, la pretesa originaria era fondata su un evento specifico e collocato temporalmente in una data certa, quella del 28/12/2015. La successiva, peraltro generica e indimostrata, allegazione di un evento potenzialmente avvenuto in una data anteriore e incerta costituisce una radicale alterazione dell'oggetto dell'accertamento, per cui tale deduzione deve essere dichiarata inammissibile e la controversia va decisa sulla scorta dell'originaria allegazione fattuale.
Ciò posto in punto di diritto e considerato quanto già sopra affermato in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, la ricostruzione del fatto storico così come
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 9 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA prospettata nell'atto introduttivo risulta ulteriormente smentita anche dal rapporto di intervento n. R111285A redatto dalla SIEL in occasione del sopralluogo effettuato in seguito al guasto all'impianto, la cui causa è stata attribuita dal tecnico “agli sbalzi di tensione causati dall'ENEL”, di fatto smentendo l'origine atmosferica o da fulminazione dei danni.
In conclusione, considerata la grave carenza probatoria ed assertiva, le domande attoree devono essere rigettate per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., nei limiti dello scaglione sino ad € 52.000,00, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente espletata.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/05/2024 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della con il Parte_1 conseguente diritto della convenuta di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11277/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE CONTRO pendente tra CP_6
ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_3 provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario
C. 10 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
09/05/2024, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della con il conseguente diritto della convenuta di ripetere Parte_1 dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 11 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11277/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
ASSICURAZIONE
CONTRO
I pendente CP_1
TRA
P. IVA ), con sede legale in Somma Vesuviana Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Aldo Moro n. 155, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla Via F. Controparte_2
Durante n. 10, presso lo studio dell'Avv. Immobile Alessandro (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P. IVA ), con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_2
(RM), alla Via Po n. 20, in persona del procuratore speciale , CP_4 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Chiatamone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sparano Ernesto (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 09/06/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
C. 1 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_3 deduceva che: Parte_1
- l'istante è proprietaria di un impianto fotovoltaico installato sull'immobile industriale riportato nel catasto del Comune di Teverola al foglio 4, particelle sub 3, 4 e 5;
- l'impianto era assicurato con la come da Controparte_3
polizza n. 31 11643 MD, valida dal 23/10/2015 al 23/10/2016;
- in data 28/12/2015, a causa di una sovratensione di origine atmosferica,
l'impianto riportava danni che ne impedivano il funzionamento nel periodo compreso tra il 28/12/2015 e il 30/09/2016, per complessivi
59.721,00 kWh;
- notiziata del sinistro, la Compagnia conferiva incarico alla Power
Solution S.r.l. di stimare i danni subiti dall'attrice, formulando, in data
08/11/2018 un'offerta di € 5.080,00, pari ad € 2.790,00 per i danni all'impianto ed € 2.290,00 per la mancata produzione di energia;
- tale somma veniva accettata dall'attrice solo in acconto sul maggior indennizzo spettante;
- la richiesta risarcitoria è stata tempestiva ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di polizza;
- la Società attorea ha diritto al risarcimento sia dei danni materiali subiti dall'impianto nonché, a titolo di danno emergente, dei danni indiretti da mancata/ridotta produzione di energia elettrica;
- l'importo complessivo delle somme sborsate dall'istante per la sostituzione delle parti danneggiate e per il ripristino del ciclo produttivo ammonta ad € 29.165,60, cui vanno poi applicato lo scoperto del 10%
(dunque € 2.916,56), la franchigia pari ad € 1.500,00 e la somma
C. 2 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA trattenuta in acconto pari ad € 2.790,00, sicché la somma residua dovuta
è di € 21.959,04;
- dal raffronto tra la produzione precedente e successiva al guasto, si evince una differenza di 59.721,00 kWh, per cui, considerando un incentivo IV Conto Energia pari a 0,246 €/kWh e RID pari ad 0,035
€/kWh, il danno patito per la mancata produzione risulta pari ad €
16.781,60, somma da cui detrarre € 2.290,00 già corrisposti dalla convenuta e trattenuti in acconto, residuando la cifra di € 14.491,60;
- vanno altresì riconosciute le spese di assistenza stragiudiziale spettanti all'avvocato, pari ad € 2.200,00 oltre accessori, nonché le spese di consulenza tecnica e perizia per € 3.000,00.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“1) condannare la società P. IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno P.IVA_2 diretto ed indiretto per guasto impianto di produzione energia elettrica e mancata produzione di energia, il tutto nella somma di euro 36.450,64, così ripartita: a) euro 21.959,04 a titolo di danno materiale e diretto, b) euro 14.491,60 a titolo di danno da interruzione esercizio;
ovvero quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio a seguito di consulenza tecnica d'ufficio e comunque nei limiti dello scaglione di riferimento del valore della causa dichiarato entro l'importo di € 52,000,00.
2) condannare la società P. IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al ristoro dei danni emergenti P.IVA_2 per costi di consulenze tecniche di parte, legali stragiudiziali e di perizia, resisi necessari a seguito del rifiuto di controparte ai molteplici inviti per una composizione amichevole della vicenda di causa, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.200,00, oltre accessori di legge come da rispettive tariffe professionali;
ovvero quella diversa somma che codesto giudicante all'esito del giudizio voglia ritenere congrua per il reintegro del costo afferente alle predette voci di danno.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario da quantificarsi secondo i parametri forensi determinati secondo i valori medi del
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 3 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 37/2018”.
Con comparsa del 12/01/2022 si costituiva tardivamente nel giudizio la
[...]
esponendo che: Controparte_3
- la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- secondo quanto accertato dal perito incaricato dalla nel periodo indicato dall'attrice non si sono verificati fenomeni meteorici di particolare intensità e non si sono abbattuti fulmini sull'area interessata;
- la denunzia di sinistro è stata inoltrata solo il 14/09/2016, per un evento che si sarebbe verificato il 28/12/2015, circostanza rilevante ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.
- in sede di perizia stragiudiziale è stata acquisita una fattura attestante un intervento di riparazione dell'impianto eseguito a febbraio 2016, per cui non è vero che il danno si è protratto sino a settembre 2016, come si evince anche dal confronto dei dati di produzione relativi al 2015 e al
2016;
- a fronte di una produzione che si era stabilizzata già a febbraio, appare sproporzionata la scelta di procedere alla revisione dell'intero impianto fotovoltaico, posto che in ogni caso l'attrice non ha dimostrato l'effettivo esborso delle somme indicate nel computo metrico versato in atti;
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea vanno comunque considerate le franchigie, lo scoperto e i limiti indennizzabili previsti dalla polizza;
- poiché l'impianto risulta assicurato per un valore inferiore rispetto a quello reale, trova applicazione l'art. 1907 c.c., in forza del quale l'assicuratore risponde dei danni in proporzione alla parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro;
- la domanda di riconoscimento dei costi sostenuti per le consulenze legali e tecniche di parte va respinta, in quanto l'assicuratrice si è immediatamente attivata al fine di conferire incarico al proprio perito per
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 4 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CP_ gli accertamenti necessari, non potendosi attribuire alla una cattiva gestione del sinistro.
Alla luce di quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) perché preliminarmente il Tribunale voglia rilevare l'improcedibilità della domanda così come proposta in quanto la stessa non risulta preceduta dalla mediazione obbligatoria con le statuizioni consequenziali;
b) perché nel merito siano dichiarate inammissibili o comunque rigettate le domande di parte attrice atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall'assicurato, il danno subito dall'impianto fotovoltaico di proprietà della non è riconducibile ad un Parte_1 fenomeno atmosferico di fulminazione;
c) in subordine perché sia accertata e dichiarata la congruità della somma di € 5.080,00 già corrisposta a titolo di indennizzo dalla e siano Controparte_3 conseguentemente rigettate le domande di maggiore indennizzo proposte dalla Parte_1
[...]
d) in via gradata ed in ulteriore subordine perché nella determinazione dell'eventuale ulteriore indennizzo spettante alla CO.ME.SI S.p.A. si tenga debito conto delle franchigie e dei limiti massimi di indennizzo previsti dalla polizza n. 31 11643MD Controparte_5 nonché del sistema di calcolo previsto dall'art. 28 delle norme che regolano il contratto per la determinazione del danno da “interruzione di esercizio”;
e) perché l'indennizzo contrattuale così determinato sia ulteriormente ridotto della percentuale del 30% ovvero nella diversa percentuale che il Tribunale vorrà determinare in ragione della sottoassicurazione dell'impianto fotovoltaico e dell'art. 1907 c.c. espressamente eccepiti dalla convenuta;
f) perché sia rigettata la domanda di parte attrice diretta al riconoscimento di spese tecniche e legali relativi alla fase stragiudiziale. Con condanna della alle spese di Parte_1 giudizio”.
Concesso un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ed esperita una Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'esito dell'udienza cartolare del 09/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
CO.ME.SI. S.R.L. C. 5 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Sul merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dell'indennizzo assicurativo avanzata dalla nei confronti della a Parte_1 Controparte_3 fronte dei danni asseritamente subiti dall'impianto fotovoltaico di proprietà dell'attrice in data 28/12/2025, occasione in cui si sarebbe verificato un sinistro coperto dalla Polizza n. 31-11643-MD. Più precisamente, secondo il narrato dell'atto introduttivo, l'impianto sarebbe stato interessato da un guasto “dovuto a sovratensione di origine atmosferica per fulminazione indiretta di tipo induttivo nelle spire costituite dalle stringhe danneggiate” (cfr. pag. 2 della citazione).
In via preliminare, si reputa opportuno operare un richiamo ai princìpi che regolano il riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, la cui disciplina è soggetta alla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., in forza del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, laddove invece “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale principio, calato nel contesto dell'assicurazione contro i danni, comporta che l'assicurato, il quale agisce per ottenere l'indennizzo, è onerato della prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione, della sua operatività per il rischio dedotto in giudizio, del verificarsi dell'evento dannoso nonché del nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Sul punto, infatti, può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass.
n. 30656/17).
C. 6 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Correlativamente, mentre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi”
è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato”, “la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. Cass. n.
1558/18).
Corollario delle regole appena richiamate in merito agli oneri probatori è il principio secondo cui il rischio della causa ignota (o comunque della mancata prova a riguardo) grava sulla parte onerata della dimostrazione del fatto incerto.
In altri termini, qualora all'esito dell'istruttoria la causa del danno rimanga sconosciuta ovvero non sia possibile ricondurla con sufficiente grado di probabilità ad un evento coperto dalla garanzia assicurativa, la domanda dell'assicurato non potrà trovare accoglimento.
Occorre a questo punto procedere all'applicazione dei principi adesso richiamati alla fattispecie che ci occupa, valutando il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria e le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio Espletata.
Ebbene, pacifica la vigenza al momento del dedotto sinistro del rapporto assicurativo di cui alla polizza stipulata tra le parti, va anzitutto chiarito che l'Assicuratrice convenuta si è obbligata “a indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate (…) da un qualunque evento accidentale, salvo quanto escluso”, delimitazione che comprende, tra gli altri, i danni da deterioramento, logorio e usura che siano conseguenza naturale dell'uso o siano causati dagli effetti graduali di agenti atmosferici (cfr. artt. 11 e 12 delle
Condizioni di Polizza).
A ben vedere, l'attrice non ha adeguatamente dimostrato quale fosse la causa del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico, limitandosi laconicamente ad imputarlo ad una “sovratensione di origine atmosferica” verificatasi il 28/12/2015, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale asserzione.
Ora, non può certo limitarsi il significato dell'espressione “di origine atmosferica”
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 7 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA esclusivamente all'impatto diretto di un fulmine sull'impianto, potendosi ricomprendere nella nozione anche fenomeni di sovratensione indotti sulla rete elettrica da scariche atmosferiche verificatesi a distanza (da fulminazione, cioè, indiretta).
Anche a voler così interpretare il tenore letterale delle allegazioni attoree, tuttavia, non può ritenersi adeguatamente fornita la prova della riconducibilità, sul piano eziologico, del guasto dell'impianto alla dedotta sovratensione di origine atmosferica.
Non risultano infatti acquisite dichiarazioni testimoniali sul punto, né risultano in atti documenti che attestino il verificarsi di fenomeni atmosferici nella data del 28/12/2015. Per contro, dal quadro istruttorio acquisito emergono rilevanti elementi indiziari circa l'assenza di tali fenomeni.
Invero, al fine di determinare, tra le altre cose, la causa del malfunzionamento dell'impianto, nel corso del giudizio è stato conferito incarico all'Ing. _2
, le cui conclusioni risultano certamente condivisibili in considerazione
[...] della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il consulente ha difatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine tecnica svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento dedotto nonché alla sussistenza del nesso eziologico tra lo stesso e i danni lamentati.
Ebbene, dall'esame dell'elaborato peritale emerge inequivocabilmente come l'analisi dei rilievi meteorologici per l'area di interesse, riferita peraltro non solo alla data del sinistro, ma all'intero mese di dicembre, abbia di fatto escluso la presenza di precipitazioni il 28/12/2015 e, addirittura, nei 19 giorni precedenti.
Inoltre, il CTU rilevava anche come, in sede di perizia realizzata dal fiduciario della Compagnia, fossero stati acquisiti i rapporti del Centro Elettrotecnico
Sperimentale Italiano relativi al Sistema Italiano Rilevamento Fulmini, le cui risultanze chiarivano ulteriormente come non risultassero caduti fulmini
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 8 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA nell'area sulla quale insiste l'impianto fotovoltaico oggetto della lite (e nei comuni confinanti).
Tali elementi hanno condivisibilmente indotto il CTU a concludere che “non si può stabilire quali siano state le cause del guasto che ha interessato l'impianto fotovoltaico oggetto della produzione”, aggiungendo peraltro che “la data nominale del 28-12-2015, dai chiarimenti ottenuti dai consulenti di parte ricorrente, risulta essere solo una data di rilevazione/denuncia del guasto ma nessuna delle parti ha alimentato altri dati per correggere la data” (cfr. pag. 20 della CTU).
Sul punto, preme chiarire che non possono trovare ingresso le deduzioni attoree avanzate per la prima volta in un momento successivo all'espletamento della
CTU, relative alla circostanza per cui la data del 28/12/2015 andrebbe intesa meramente come momento della scoperta o dell'accertamento del guasto, che si sarebbe invece verificato in un momento anteriore non meglio precisato.
Tale allegazione costituisce una inammissibile mutatio libelli, ossia una modifica dei fatti costitutivi della domanda, introdotta ben oltre i limiti preclusivi fissati dal Codice di rito. L'attore, infatti, ha il dovere di definire compiutamente il thema decidendum già con l'atto di citazione ovvero, al più tardi, entro il termine perentorio concesso per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., talché, una volta cristallizzatosi il quadro fattuale e probatorio, non è consentita l'introduzione di un nuovo tema di indagine, modificativo dei fatti storici posti a fondamenti della domanda.
Nel caso di specie, la pretesa originaria era fondata su un evento specifico e collocato temporalmente in una data certa, quella del 28/12/2015. La successiva, peraltro generica e indimostrata, allegazione di un evento potenzialmente avvenuto in una data anteriore e incerta costituisce una radicale alterazione dell'oggetto dell'accertamento, per cui tale deduzione deve essere dichiarata inammissibile e la controversia va decisa sulla scorta dell'originaria allegazione fattuale.
Ciò posto in punto di diritto e considerato quanto già sopra affermato in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, la ricostruzione del fatto storico così come
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 9 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA prospettata nell'atto introduttivo risulta ulteriormente smentita anche dal rapporto di intervento n. R111285A redatto dalla SIEL in occasione del sopralluogo effettuato in seguito al guasto all'impianto, la cui causa è stata attribuita dal tecnico “agli sbalzi di tensione causati dall'ENEL”, di fatto smentendo l'origine atmosferica o da fulminazione dei danni.
In conclusione, considerata la grave carenza probatoria ed assertiva, le domande attoree devono essere rigettate per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., nei limiti dello scaglione sino ad € 52.000,00, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente espletata.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/05/2024 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della con il Parte_1 conseguente diritto della convenuta di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11277/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE CONTRO pendente tra CP_6
ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_3 provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario
C. 10 Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
09/05/2024, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della con il conseguente diritto della convenuta di ripetere Parte_1 dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
CO.ME.SI. S.R.L. C. SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 11 N.R.G. 11277/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA