Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06036/2025REG.PROV.COLL.
N. 02987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2025, proposto da
EL CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 317/2025, resa tra le parti, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1524/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 luglio 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 2 luglio 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Marco Valentini e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Piemonte per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1524/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 luglio 2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, accertando e dichiarando “il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” e condannando “il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici”.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero, se precedente, dalla sua comunicazione, stabilendo, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento nel termine di sessanta giorni decorrente dall’infruttuoso spirare di detto termine.
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione del carattere seriale del contenzioso e all’oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie, ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ferma la refusione del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
L’appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi.
Più in particolare, secondo l’appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbero di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, sicché il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo (pari al tabellare ridotto del 50%) ammontante ad euro 1.189,00 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato,.
In tale quadro, l’appellante ha, tra l’altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa e all’oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie integrano una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall’art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
L’appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l’amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l’importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell’appello.
Nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 4431/ 2025 su caso simile a quello in esame.
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
In relazione all’applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l’altro, dirette proprio a “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale” , sicché il decreto intendeva “ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l’intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “ di regola ”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l’importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell’appellante secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 oltre agli accessori dovuti per legge.
Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2987 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell’appellante che liquida in complessivi € 300,00 (trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO