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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15747 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 55830/2023 , tra
(ROMA, 09/10/1991), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAOLA CHIOVELLI;
ricorrente
(ROMA, 03/02/1989), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. SABRINA TRANQUILLI;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/12/2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di regolare le Parte_2
condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in Per_1
particolare chiedendo l'affidamento esclusivo della minore in suo favore;
nel costituirsi in giudizio si è opposto alla Parte_2 2 richiesta della ricorrente ed ha domandato l'affidamento condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori;
nelle more del presente giudizio, considerato lo stato di salute del resistente,
le parti sono addivenute ad un accordo alle seguenti condizioni:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, quale unica titolare Per_1 della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la residenza della stessa e stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due volte al mese, con possibilità di aumentare le visite in accordo con i genitori e sempre tenendo in considerazione lo stato di salute del padre;
2. Quanto alle questioni economiche il padre corrisponderà alla madre euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, con bonifico bancario alle coordinate già note al sig. entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese Parte_2 di Agosto 2025. La madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Resteranno a carico della sig.ra tutte le spese straordinarie per la Parte_1 minore.
3. I genitori si danno reciproco di voler rimettere le denunce penali l'uno nei confronti dell'altro che verranno formalizzate innanzi agli Organi competenti, nonché la rinuncia al giudizio civile da parte della sig.ra nei confronti dei Parte_1 nonni paterni di cui al numero di RG 56421/2023 Tribunale di Roma e, comunque, la rinuncia delle parti a tutti i giudizi civili e penali pendenti tra loro instaurata”
le condizioni proposte possono essere omologate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle statuizioni esulanti dal contenuto tipico del presente procedimento.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate come riportate in parte motiva. Spese compensate.
Roma, 29/10/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 55830/2023 , tra
(ROMA, 09/10/1991), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAOLA CHIOVELLI;
ricorrente
(ROMA, 03/02/1989), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. SABRINA TRANQUILLI;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/12/2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di regolare le Parte_2
condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in Per_1
particolare chiedendo l'affidamento esclusivo della minore in suo favore;
nel costituirsi in giudizio si è opposto alla Parte_2 2 richiesta della ricorrente ed ha domandato l'affidamento condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori;
nelle more del presente giudizio, considerato lo stato di salute del resistente,
le parti sono addivenute ad un accordo alle seguenti condizioni:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, quale unica titolare Per_1 della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la residenza della stessa e stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due volte al mese, con possibilità di aumentare le visite in accordo con i genitori e sempre tenendo in considerazione lo stato di salute del padre;
2. Quanto alle questioni economiche il padre corrisponderà alla madre euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, con bonifico bancario alle coordinate già note al sig. entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese Parte_2 di Agosto 2025. La madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Resteranno a carico della sig.ra tutte le spese straordinarie per la Parte_1 minore.
3. I genitori si danno reciproco di voler rimettere le denunce penali l'uno nei confronti dell'altro che verranno formalizzate innanzi agli Organi competenti, nonché la rinuncia al giudizio civile da parte della sig.ra nei confronti dei Parte_1 nonni paterni di cui al numero di RG 56421/2023 Tribunale di Roma e, comunque, la rinuncia delle parti a tutti i giudizi civili e penali pendenti tra loro instaurata”
le condizioni proposte possono essere omologate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle statuizioni esulanti dal contenuto tipico del presente procedimento.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate come riportate in parte motiva. Spese compensate.
Roma, 29/10/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi