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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 936/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Pizzo, via Nazionale, n. 89, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Marino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Castrovillari, via Ugo D'Atri, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filomia (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000778139, notificata il 17.4.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
1 43920170000278007000, 43920180000172046000, 4392018000240479000, 43920180000635430000 e 43920180000758350000, riferiti a pretese contributive degli anni dal 2016 al 2018 e di importo complessivo pari a € 9.782,95. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione, per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità della suddetta intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha per oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato alla ricorrente gli avvisi di addebito in contestazione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000278007000 è stato notificato il 5.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000172046000 è stato notificato il 13.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000240479000 è stato notificato il 4.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000635430000 è stato notificato il 28.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920180000758350000 è stato notificato il 4.1.2019.
5. La documentazione versata in atti dal Concessionario, invece, non può trovare rilievo, poiché si tratta di: a) mere ricevute di notifica da cui non è possibile evincere a quale atto e richiesta di pagamento facciano riferimento;
b) richieste di pagamento, sprovviste di prova di notifica.
6. Stante quanto fin qui esposto, il ricorso trova accoglimento, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (17.4.2025) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione dei crediti.
6.1. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, i termini di prescrizione sarebbero, comunque, decorsi inutilmente.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le pretese creditorie richiamate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata in via principale sono da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della condotta processuale anche in relazione all'onere della prova, che giustifica la diversa quantificazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920170000278007000, 43920180000172046000, 4392018000240479000, 43920180000635430000 e 43920180000758350000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Pizzo, via Nazionale, n. 89, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Marino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Castrovillari, via Ugo D'Atri, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filomia (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000778139, notificata il 17.4.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
1 43920170000278007000, 43920180000172046000, 4392018000240479000, 43920180000635430000 e 43920180000758350000, riferiti a pretese contributive degli anni dal 2016 al 2018 e di importo complessivo pari a € 9.782,95. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione, per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità della suddetta intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha per oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato alla ricorrente gli avvisi di addebito in contestazione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000278007000 è stato notificato il 5.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000172046000 è stato notificato il 13.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000240479000 è stato notificato il 4.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000635430000 è stato notificato il 28.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920180000758350000 è stato notificato il 4.1.2019.
5. La documentazione versata in atti dal Concessionario, invece, non può trovare rilievo, poiché si tratta di: a) mere ricevute di notifica da cui non è possibile evincere a quale atto e richiesta di pagamento facciano riferimento;
b) richieste di pagamento, sprovviste di prova di notifica.
6. Stante quanto fin qui esposto, il ricorso trova accoglimento, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (17.4.2025) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione dei crediti.
6.1. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, i termini di prescrizione sarebbero, comunque, decorsi inutilmente.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le pretese creditorie richiamate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata in via principale sono da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della condotta processuale anche in relazione all'onere della prova, che giustifica la diversa quantificazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920170000278007000, 43920180000172046000, 4392018000240479000, 43920180000635430000 e 43920180000758350000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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