Articolo 7 della Legge 7 luglio 1901, n. 283
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Versione
24 luglio 1901
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Versione
9 maggio 1985
Art. 7.

L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera b) dell'articolo precedente, non potra' essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le Autorita' giudiziarie.

La domanda per l'abilitazione dovra', con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Sulla domanda pronunziera' il tribunale in Camera di consiglio, sentito il procuratore del Re ed il Consiglio di disciplina dei procuratori.

Degli iscritti presso ciascuna pretura sara' formato un albo, che sara' affisso nella sala di udienza.

L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varra' anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1985