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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Donatella Aru CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 422 RACL dell'anno 2018, proposta da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, Parte_1 nello studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo in primo grado.
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
C.F. Controparte_1
) in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in
Cagliari –Via Delitala 2- rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla, unitamente e disgiuntamente all'avv. Laura Furcas per procura generale alle liti oggi del 21.7.2015 a rogito dott. notaio in Roma. Per_1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro,
l'appellante ha chiamato in giudizio l' , affermando di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della Portovesme s.r.l. in Portoscuso dal 4-2-1974 al 30-9-2002, in qualità di manutentore meccanico, nel reparto manutenzione meccanica.
Ha affermato di aver lavorato esposto all'inalazione di fibre di amianto per oltre un decennio, secondo le modalità operative meglio specificate in ricorso, e di aver diritto alla rivalutazione del periodo assicurativo ai sensi dell'art. 13, 8° comma l. 257-
1992. Ha inoltre precisato di aver proposto identica controversia in precedenza, dichiarata inammissibile con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1225-2015 a causa della mancata presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Ha pertanto chiesto che fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione del periodo lavorato in applicazione della norma ricordata.
Si è costituito in giudizio l' , evidenziando il precedente esistente tra le parti CP_1
e che la domanda amministrativa all' era stata presentata successivamente al 2- CP_2
10-2003, con eventuale applicazione del nuovo regime quanto al coefficiente di rivalutazione e che la nuova domanda di ricostituzione del gennaio 2015 è comunque anche relativa ad un diritto sul quale sarebbe in ogni caso maturata la (ulteriore) decadenza dei tre anni dall'entrata in vigore dell'art. 38 D.L. 98\2011. Ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale, con sentenza n. 809 del 1-62018, ha rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza, ritenendo decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma facendolo decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'art. 47 introdotta dalla l. 111-2011.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' , che propone appello CP_1 incidentale. La controversia è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi, assunzione di informazioni dal datore di lavoro e dall' ed espletamento della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio. E' stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
2 Per l'appellante:
- Preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale in Roma.
- In ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8 Legge
257/1992 e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di deposito del ricorso.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Per l'appellato: affinché la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, confermi la sentenza appellata, se del caso con differente motivazione.
In accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare prescritto il diritto dell'appellante.
Con vittoria delle spese di lite del grado o compensazione attesa la complessità e la novità della materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Termine di decadenza
L'appellante con corpose motivazioni afferma che la decadenza triennale di cui sopra non sarebbe decorsa poiché sarebbe stata impedita dalla presentazione della domanda amministrativa, effettuata nel decorso del triennio. Prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo, poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata, ovvero sia l'art. 47 DPR
639-1970 e successive modifiche.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, applicando alla fattispecie la modifica introdotta con
3 D.L. 98-2011, conv. in L. 111-2011, la quale al 6° comma dell'art. 47 in questione, dispone che:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Il Tribunale, come detto, ha ritenuto la norma operante per il futuro e la ha applicata alla fattispecie, calcolando il decorso dalla sua entrata in vigore, sul presupposto che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla l. 111-2011.
Tale presupposto logico non può essere condiviso. Anzitutto la Corte ritiene di confermare un proprio orientamento, conforme a quello, consolidato, della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici. Si ricorda, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, per quanto con pronuncia precedente la modifica normativa in oggetto. (Cass. S.U. 29 maggio 2009 n.
12720).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente
(o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n.
15008/2005; vedi da ultimo Cass. sez L n. 2351-2015 e 2856-2017).
4 Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400,
14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
Che, nella specie, non si dibatta del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche da Cass. 6382/2012.
Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento, non è corretto il procedimento logico seguito dal Tribunale e l'interpretazione data alla norma e, implicitamente, alla natura della prestazione richiesta.
Dovendo valutare in concreto, perciò, l'avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d'ufficio, si rileva che la domanda amministrativa relativa alla prestazione è stata presentata il 25-3-2015 e la controversia giudiziale introdotta il 7-1-2016, entro il triennio. Nessuna decadenza si è perciò verificata.
Eccezione di prescrizione ed appello incidentale
L'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che non si può ritenere implicitamente rigettata, è in ogni caso oggetto di appello incidentale dell' . L'eccezione è però anch'essa basata sull'erroneo presupposto che la CP_1 rivalutazione contributiva per l'esposizione all'amianto faccia parte del trattamento pensionistico e la domanda riguardi una rivalutazione della provvista contributiva per gli anni in contestazione, con la conseguenza che per ogni singolo periodo contributivo sarebbe decorso il termine decennale.
In realtà, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine. Dall'autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento - come ogni diritto - alla prescrizione per mancato esercizio. Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di diversa previsione legislativa. Che la prescrizione del diritto sia definitiva, e non limitata ai singoli ratei, è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
5 9 febbraio 2015 n. 2351; Cass. 10 febbraio 2015 n. 2503; Cass. 27 maggio 2015 n.
10980).
Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, questa Corte d'appello ha da tempo modificato il proprio orientamento, poiché l'interpretazione che sostiene l'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva del diritto, applicata al principio normativo secondo cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, opera non altro che una presunzione di conoscibilità in fatto dell'esistenza del diritto, finalizzata ad evidenti scopi di certezza dei rapporti giuridici, presunzione che però deve essere valutata in concreto e nello specifico, quando la conoscibilità dell'esistenza del diritto è ancorata a presupposti di fatto non nella normale disponibilità del soggetto ed il cui accertamento sia di particolare complessità, tale da richiedere nozioni non nella comune esperienza, quali quelle scientifiche.
Vista la notoria complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dalla conoscenza che il lavoratore abbia della sua esposizione all'amianto; conoscenza che coincide di regola con la presentazione della domanda all' volta ad ottenere la relativa certificazione. Questa tesi, accennata CP_2 dalla Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza già citata 10 febbraio 2015 n.
2503 e nell'ordinanza n. 10980, è sostenibile anche alla luce di alcune pronunce, sempre di legittimità, che danno rilievo alla consapevolezza del diritto da parte del suo titolare,
e cioè Cass. 18 settembre 2014 n. 19660 in materia di indennizzo assicurativo ex art
2952, Cass. 17 aprile 2014 n. 8965 in tema di prescrizione del diritto al risarcimento da occupazione acquisitiva della p.a., Cass. 23 settembre 2013 n. 21715 in materia di diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica.
Nel caso del ricorrente la prescrizione non si è verificata: l'appellante ha pacificamente cessato di lavorare il 30-9-2002 e la domanda all' di CP_2 riconoscimento dell'esposizione è stata presentata il 2-9-2004.
Successivamente, con ricorso giudiziale del 1-10-2007 (RACL 5037-2007),
l'appellante ha azionato contro l' il diritto in contestazione e la relativa domanda è CP_1 stata dichiarata improponibile con sentenza n. 1225 del 25-9-2015. Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, ovvero sia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (2943 e 2945 c.c.). Nel
6 2015 è poi stata presentata la domanda amministrativa all' e nel 2016 proposta la CP_1 presente controversia, dal che risulta evidente che l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento.
Allo stesso modo, va rigettato l'appello incidentale dell' al riguardo. CP_1
Ciò rende necessario procedere all'esame del merito della pretesa.
Prestazione lavorativa ed esposizione.
Dal curriculum professionale rilasciato dalla Portovesme s.r.l. in data 27.07.04 risulta che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa dal 12.05.71 in poi Pt_1 presso lo stabilimento in Portovesme con la mansione dapprima di manutentore meccanico (dal 12.05.71 al 31.12.80), poi di coordinatore meccanico (dal 01.01.81 al
30.06.89), in entrambi i casi come addetto al reparto manutenzione meccanica;
quindi con la mansione di addetto alla programmazione dei lavori (dal 01.07.89 al 31.01.93) presso il reparto programmazione lavori e infine di addetto all'archivio tecnico (dal
01.02.93 alla data della dichiarazione), presso il reparto ufficio tecnico. Si tratta di uno stabilimento operante nel comparto della metallurgia dei non ferrosi, la cui Società titolare ha cambiato più volte ragione sociale attraverso fusioni, incorporazioni ecc.
(AMMI-EGAM, SAMIM, Nuova SAMIM, ENIRISORSE, PORTOVESME).
Dall'estratto conto previdenziale emesso dall' in data 06.06.16, allegato agli atti, CP_1 risultano alcuni periodi di contribuzione utile a pensione derivante da attività di lavoro dipendente svolta negli anni dal 1970 al 1974, senza indicazione del datore di lavoro, durante i quali peraltro contribuzione è stata continuativa e completa (48 + 190 = 238 settimane di contribuzione nel periodo dal 01.05.70 al 31.12.74). Segue l'indicazione dei contributi previdenziali a carico della Portovesme s.r.l.: risulta che la contribuzione
è stata continuativa e per il periodo dal 01.01.75 sino al 31.01.02; in seguito il lavoratore è stato collocato in mobilità. Il ricorso in primo grado si riferisce al periodo lavorativo dal 04.02.74 al 30.09.02, durante il quale (secondo il ricorso) il sig. ha Pt_1 lavorato alle dipendenze della Portovesme s.r.l. in qualità di manutentore meccanico nel reparto manutenzione meccanica. Rispetto alla dichiarazione di servizio, quindi, il ricorso non considera un precedente periodo di quasi tre anni, dalla data di assunzione
(12.05.71) sino al 03.02.74. Il ricorso inoltre afferma che l' svolse la mansione di Pt_1 manutentore meccanico durante l'intero periodo d'interesse (cioè sino al 30.09.02); tale affermazione tuttavia non concorda con quanto desumibile dal curriculum professionale,
7 che invece attesta che la mansione di manutentore meccanico fu svolta sino al 31.12.80;
l'appellante continuò ad essere addetto al reparto manutenzione meccanica (ma con la mansione di coordinatore meccanico) dal 01.01.81 al 30.06.89; quindi passò ad altri reparti (come già rilevato, al reparto programmazione lavori e all'archivio tecnico). il ricorso l' svolgendo la mansione di manutentore meccanico, interveniva in Pt_1
Secondo tutti gli impianti che costituivano lo stabilimento;
egli subì un'esposizione continuativa all'amianto aerodisperso, sia operando direttamente su materiali contenenti amianto (MCA), sia per esposizione ambientale. L'impiego di MCA sotto forma di cordini, pannelli pressati, teli, guarnizioni era diffuso in tutto lo stabilimento, a causa delle elevate temperature d'esercizio dei processi produttivi. Il ricorso descrive l'impiego di MCA nei vari reparti dello stabilimento, sottolineando che, come coibenti, sino al 1993 furono utilizzati quasi esclusivamente MCA. Riferendosi specificamente all'attività del sig. il ricorso riferisce di varie cause di manipolazione diretta di Pt_1
MCA (preparazione di ripari dal calore o da schizzi di metallo fuso, a partire da cartoni, coperte e teli;
rimozione di guarnizioni da sostituire e costruzione e montaggio di nuove guarnizioni di vario tipo;
rimozione di coibentazioni di condutture e successiva ricoibentazione).
Gli atti includono le testimonianze rese (nel procedimento di 2° grado) da due colleghi di lavoro dell'appellante ( e ), anch'essi addetti al Testimone_1 Tes_2 reparto manutenzione meccanica. Entrambi i testimoni confermano che l'appellante lavorava come manutentore presso lo stabilimento di Portovesme, e che anche da coordinatore meccanico (quando ricopriva il ruolo di capo turno) continuava ad eseguire le manutenzioni insieme alla squadra di manutentori. Il secondo testimone ( Tes_2 conferma che l'appellante passò al reparto programmazione dopo 18 anni di attività presso la manutenzione meccanica. Entrambi i testimoni confermano le circostanze indicate nel ricorso relativamente alla necessità che i manutentori meccanici – quanto meno in un primo periodo - intervenissero in tutti i reparti dello stabilimento;
il primo testimone ( tuttavia afferma che in un periodo successivo (del quale non sa Tes_1 riferire la data d'inizio – i manutentori furono divisi in gruppi e ad ogni gruppo fu assegnato un reparto: l' fu inserito nel gruppo di manutentori che doveva Pt_1 occuparsi del forno Waelz. Uno dei testimoni conferma gli interventi sulle Tes_1 coibentazioni (cita in particolare gli avvolgimenti delle tubiere dell'altoforno e gli
8 isolamenti del nastro trasportatore dei materiali caldi). L'altro testimone ( Tes_2 conferma l'uso di MCA, quali pannelli e coperte, come protezioni dal calore.
Sulla base delle informazioni disponibili, il CTU ha ritenuto che, nel caso dell'appellante, tra le cause di esposizione diretta, debbano essere considerate significative le attività di rimozione e sostituzione delle guarnizioni di vario tipo, di intervento sulle coibentazioni, di manipolazione di cartoni e pannelli usati come protezione, secondo varie modalità, e infine di uso dei guanti d'amianto, non potendo considerare generalmente validi per tutti i manutentori altri interventi specifici su materiale contenente amianto.
Ha quindi proceduto a ricavare dalla banca dati Evalutil i dati di esposizione, a carattere generale, relativi alla mansione di manutentore meccanico di stabilimento sul comparto della metallurgia dei non ferrosi, da cui è risultato non probabile che l'esposizione di tale mansione sia stata superiore alla soglia sino al 1992, e che negli anni successivi sia da considerare irrilevante.
Ha poi evidenziato che “Una stima analitica di esposizione, tuttavia, è fortemente condizionata dalla durata e frequenza delle manipolazioni di MCA, che allo stato attuale non è possibile ricostruire con buona precisione poiché non sono più reperibili gli ordini di lavoro giornalieri dell'epoca a cui la controversia si riferisce.
Nel caso in esame la valutazione analitica dell'esposizione dell'appellante è quindi caratterizzata da una marcata incertezza. Ne consegue la possibilità di formulare, attraverso il criterio analitico, una stima caratterizzata da approssimazione grossolana, che pertanto è opportuno fondare su assunzioni cautelative. Nel seguito si procederà alla stima analitica dell'esposizione limitatamente al periodo durante il quale l' è Pt_1 stato addetto al reparto manutenzione meccanica, dal 12.05.71 al 30.06.89, dapprima come manutentore e poi come coordinatore. A -”.
In particolare, utilizzando quindi i criteri dell'accertamento analitico, in relazione alle diverse tipologie di attività lavorativa svolta, e sommandoli poi ai risultati dell'inquinamento ambientale, ha ottenuto:
“Si ottiene un valore complessivo di esposizione E = Ed + Ea = 0,125 ff/cm3 +
0,016 ff/cm3 = 0,142 ff/cm3 per il periodo dal 12.05.71 al 31.12.86 e un valore complessivo di esposizione E = Ed + Ea = 0,104 ff/cm3 + 0,016 ff/cm3 = 0,120 ff/cm3 per il periodo dal 01.01.87 al 30.06.89. Per l'intero periodo dal 12.05.71 al 30.06.89 la
9 stima è pertanto superiore al valore di riferimento pari a 0,1 ff/cm3.”
Ha quindi concluso che “Per la valutazione dell'esposizione dell'appellante si è dapprima proceduto a un'indagine a carattere generale sul comparto della metallurgia dei non ferrosi, ricavando dalla banca dati Evalutil i dati di esposizione relativi alla mansione di manutentore meccanico di stabilimento. L'interrogazione della banca dati induce a considerare non probabile che l'esposizione di tale mansione sia stata superiore alla soglia sino al 30.06.89. Nei periodi lavorativi successivi l'esposizione è irrilevante. Nel caso in esame, tuttavia, è emerso che nel periodo 12.05.71 al 30.06.89
l'appellante svolgesse attività specifiche di manipolazione di MCA, con periodicità quotidiana (interventi di sostituzione di guarnizioni) e altre manipolazioni dirette per le quali la quantificazione della frequenza e della durata è molto incerta. Relativamente a quel periodo si è pertanto proceduto alla valutazione analitica dell'esposizione diretta: sommandole il contributo dell'esposizione ambientale stimato attraverso la banca dati
Evalutil si è pervenuti a una stima di esposizione complessiva superiore al valore di riferimento di 0,1 ff/cm3. Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente
l'esito dell'interrogazione della banca dati Evalutil e i risultati della valutazione analitica, il giudizio conclusivo si presenta notevolmente incerto. Si precisa che, affinché la stima analitica dell'esposizione risulti superiore al valore di riferimento, è decisivo, in particolare, il contributo all'esposizione diretta derivante dalla preparazione di ripari dal calore e dagli interventi sulle coibentazioni: è quindi determinante il valore assunto per la durata di esposizione associata a tali attività, la quale però è notevolmente incerta perché le dichiarazioni testimoniali a riguardo sono lacunose. Il valore assunto (mezz'ora al giorno in media), peraltro, è abbastanza prudenziale: lo scrivente ritiene dunque di suggerire che l'esposizione sia considerata superiore al valore di riferimento. Nel periodo lavorativo successivo al 1992
l'esposizione deve essere considerata in ogni caso irrilevante”.
Le conclusioni del consulente sono giunte dopo accurati accertamenti e minuziose ricerche di materiale e documentazione, nei limiti di quanto reperibile, e la possibilità che il ricorrente fosse esposto ad inalazione di fibre in concentrazione superiore ai limiti suddetti è stata esplorata valutando tutti gli elementi disponibili, tra quelli che avessero un certo grado di certezza oggettiva e non si riducessero a congetture o supposizioni prive di riscontro. Le stesse devono pertanto essere condivise
10 e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla rivalutazione del periodo lavorativo fino al 30-6-1989.
Per quanto riguarda il coefficiente di valutazione, risulta necessario ripercorrere le vicende normative relative alla modifica del coefficiente. Il quadro normativo ha infatti subito successive modifiche: l'originaria formulazione dell'art. 13, 8° comma l.
257-1992, infatti, prevedeva che per i soggetti esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo …venisse moltiplicato per il coefficiente di 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche.
E' intervenuto successivamente il D.L. 30.9.2003 n. 269, che ha dettato delle disposizioni anche in materia di benefici per i lavoratori esposti all'amianto. Il suo art. 47, come modificato dalla legge di conversione, la n. 326-2003, prevede anzitutto che a partire dal 1-10-2003, il coefficiente di moltiplicazione passi da 1,5 a 1,25 e che si applichi “ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.” Al 2° comma ha esteso l'applicazione delle disposizioni suddette anche ai lavoratori “cui sono state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti CP_2
d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Al 3° comma ha modificato il coefficiente d'esposizione rilevante ai fini dell'esistenza di un'esposizione qualificata, per cui si ha riguardo ad una concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre litro, come valore medio su otto ore al giorno. E' stato inoltre previsto l'onere di presentare una domanda amministrativa all' per il riconoscimento dei benefici, CP_2 anche per i lavoratori cui era già stata rilasciata la certificazione dall' prima del CP_2
1-10-2003. E' stata infine dettata una disposizione transitoria, escludendo l'applicazione della nuova disciplina ai lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui all'art. 13
l. 257-1992. L'art. 47, 6° comma prevedeva inoltre l'emissione di un decreto attuativo del suo contenuto entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto, però, il quadro è stato oggetto di ulteriori modifiche, ad opera dell'art. 3, 132° comma L. 24-12-2003 n. 350
(legge finanziaria), che ha esteso la disciplina transitoria anche a “coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' o che ottengono sentenze favorevoli per CP_2
11 cause avviate entro la stessa data….”.
Tale norma deve essere intesa come riferentesi al beneficio così come modificato dall'art. 47 D.L. 269-2003 e, pertanto, a quanti avessero già maturato il diritto a pensione all'epoca dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto. Intenderla nel senso che la disciplina preesistente si applichi a tutti quanti avessero già maturato il diritto alla pura e semplice rivalutazione del periodo lavorativo, infatti, attribuirebbe ad essa efficacia abrogativa dell'art. 47 in questione e renderebbe inoltre del tutto superflue le due ipotesi d'estensione della vecchia disciplina che lo stesso art. 3, 132° comma l.
350-2003 prevede di seguito, perché anche ad esse si applicherebbe comunque il vecchio regime per effetto della generale previsione dettata nella 1° parte dello stesso articolo (vedi Cass. sez. L 15008-2005 e 15679-2006).
Neppure modifica tale valutazione quanto previsto dal D.M. 27-10-2004, emanato al dichiarato fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 47, 6° comma D.L. 269-2003, che come accennato gli rimette la determinazione delle modalità
d'attuazione dell'art. 47 stesso. L'articolo 1, 2°comma del decreto, prevede espressamente:
“Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall' , che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al CP_2 conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Il quadro normativo ha subito ulteriori e successive modifiche, poiché è stata nel frattempo emanata la nuova direttiva CEE 2003/18/CE, cui lo Stato Italiano ha dato attuazione con il D.Lgs. 25-7-2006 n. 257, il quale ha, tra l'altro, modificato il D.Lgs.
626-1994, introducendo i suoi artt. 59 bis ss. che, nell'ambito di un generale irrigidimento delle cautele da adottarsi nelle lavorazioni riguardanti l'amianto, confermano l'indice d'esposizione in “0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.” (art. 59 decies).
Ulteriori interventi legislativi non sono rilevanti in causa.
12 L'appellante, come già risulta da quanto esposto in precedenza, ha presentato domanda amministrativa all' in data successiva all'entrata in vigore del decreto CP_2 del 2003.
Da ciò consegue che non si è verificata alcuna delle condizioni legittimanti il mantenimento della disciplina precedente, per cui il coefficiente di rivalutazione da applicare è quello di 1,25.
In definitiva, l'appello deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte, e la sentenza impugnata riformata totalmente. Deve essere dichiarato il diritto dell'appellante alla rivalutazione del periodo lavorativo come sopra individuato e risultante dal dispositivo. Le spese seguono la soccombenza, anch'esse come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto e, in riforma totale della sentenza appellata, dichiara che il ricorrente ha lavorato con esposizione all'inalazione di fibre d'amianto dal 12-5-1971 al 30-6-1989.
Dichiara che lo stesso ha diritto alla rivalutazione per 1,25 di tale periodo assicurativo, secondo quanto previsto dall'art. 13, 8° comma legge n. 257-1992 e norme successive.
Rigetta l'appello incidentale proposto dall' CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 CP_1 per il giudizio di primo grado ed €. 4.000,00, per il giudizio di secondo grado.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 11-10-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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