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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucia Turco, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luciano Urso, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 9/04/2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario il 29/09/2005 in Tricase (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 22/10/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 12/05/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tricase (LE) il 29/09/2005 tra e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
“i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento”;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucia Turco, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luciano Urso, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 9/04/2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario il 29/09/2005 in Tricase (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 22/10/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 12/05/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tricase (LE) il 29/09/2005 tra e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
“i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento”;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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