Articolo 65 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 64Articolo 66
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4 maggio 1973
Art. 65.
Dichiarazione del contenuto del pacco

Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita'.
E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
E' consentito, altresi', includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione "pacco con lettera di accompagnamento".
I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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