Art. 30.
Contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente, gli ispettori provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento che svolgono attivita' ispettiva per il censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento e per i responsabili degli uffici intercomunali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.
Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all' art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 .
Contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente, gli ispettori provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento che svolgono attivita' ispettiva per il censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento e per i responsabili degli uffici intercomunali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.
Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all' art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 .