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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 879/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 30/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 879 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ll'Avv VANNI, con domicilio eletto VIA SETTIMIO MOBILIO 9 - SALERNO
RICORRENTE
E
( c.f. ), - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( c.f. ), - Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
[...] P.IVA_3 Controparte_4 rappre i dal
[...] P.IVA_4 NA A SALVADOR ALLENDE 40 Controparte_5
RESISTENTI
Oggetto: Rapporto di pubblico impiego – Scuola - Personale docente – illegittima risoluzione del rapporto – risarcimento del danno – perdita di chance. Conclusioni. PARTE RICORRENTE: 1)- richiamato il pronunciamento giurisdizionale già reso sulla illegittimità del provvedimento depennativo e risolutivo, nonché declarata la prosecuzione ope legis del rapporto contrattuale dalla data di stipula (04.10.2021) alla naturale scadenza delle attività didattiche (30.06.2022), accertare il diritto del ricorrente al percepimento anche a titolo risarcitorio, degli ulteriori emolumenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 e così per un totale pari ad € 7.113,66 (€ 1.158,61 x 6 mensilità non percepite) oltre ratei di tredicesima e ferie non godute ovvero nella maggiore o minore misura determinata da apposita CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante e, per l'effetto, condannare il nelle sue diverse componenti qui evocate ( , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , in solido tra loro, al pagamento delle dette cifre;
2)- richiamato Controparte_3 Controparte_4 il pronunciamento giurisdizionale già reso sulla illegittimità del provvedimento depennativo e risolutivo, nonché declarata la prosecuzione ope legis del rapporto contrattuale dalla data di stipula (04.10.2021) alla naturale scadenza delle attività didattiche (30.06.2022), accertare il diritto del ricorrente alla maturazione, anche a titolo risarcitorio, del punteggio di cui alle mensilità non espletate/fruite (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022) e così per un totale pari a punti 6 calcolati sull'intera annualità e, per l'effetto, condannare il nelle sue diverse componenti qui evocate ( CP_1 Controparte_2
, , , , in solido tra loro,
[...] CP_3 Controparte_3 Controparte_4 all'attribuzione del detto punteggio;
3)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno ristoro del ricorrente, ordinando all'Amministrazione di adottare tutte le determinazioni utili e dirette a garantire la corresponsione del dovuto nella misura determinata dall'adito Giudicante. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari. : respingere, in quanto nel merito infondato, il ricorso ex adverso proposto. Con vittoria di Controparte_6 spese.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 20/03/2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio il perché fosse condannato al Controparte_6 pagamento di una somma corrispondente agli ulteriori emolumenti retributivi relativi al periodo da gennaio a giugno 2022, ratei di tredicesima e ferie non godute, oltre al riconoscimento del punteggio di servizio maturato per lo stesso periodo, a seguito della riconosciuta illegittimità della precedente risoluzione contrattuale e della successiva proroga ope legis del contratto stesso.
A sostegno della domanda il ricorrente, in sintesi, ha premesso di essere stato assunto come collaboratore scolastico supplente presso l' Controparte_4 dal 4 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, in applicazione delle
[...] disposizioni emergenziali di cui all'art.58, co.
4-ter del d.l.73/2021 (cd contratti "Covid- 19"), ma di avere visto risolvere il contratto anticipatamente il 7 dicembre 2021 dalla Dirigente Scolastica dell'epoca in base all'art. 6 c.3 lett. C del D.M.50 del 30-3-2021 ( in materia di esclusione ope legis dalla procedura in difetto - al momento della domanda di inserimento nella graduatoria – di apposita dichiarazione, anche se negativa, di eventuali condanne penali riportate e/o di eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero); di avere impugnato giudizialmente tale risoluzione dinanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di GdL, il quale, con sentenza n. 542 del 19 luglio 2022, aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto e la decadenza dalle graduatorie ordinando il reinserimento di in graduatoria e il Parte_1 pagamento delle retribuzioni arretrate per il periodo dal 7/12/2021 al 30/12/2021.
Poiché nelle more i cd contratti “Covid-19” avevano beneficiato di una serie di proroghe, prima al 31.03.2022 e, poi, in forza dell'art. 1, comma 326, della Legge di Bilancio per l'anno 2022, e successive modificazioni, al 30.06.2022, il ricorrente ha sostenuto che, per effetto della sentenza che lo aveva reintegrato nella posizione quo ante la risoluzione del contratto di supplenza sancita con decreto dirigenziale del 7 dicembre 2021, lo stesso aveva altresì maturato il diritto alla prosecuzione del contratto fino a tale data, in linea con la suddetta normativa emergenziale, ragione per cui ha richiesto il pagamento delle retribuzioni relative a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022, i ratei di 13ª e ferie non godute, oltre al punteggio di servizio.
Invero, la sentenza de qua avrebbe un effetto "ex tunc" eliminando cioè dalla realtà giuridica il provvedimento di risoluzione del contratto operando una sorta di traslazione temporale che comporta il diritto al risarcimento per l'intero periodo in cui avrebbe dovuto lavorare, compreso il periodo di proroga.
2. - Radicato il contraddittorio, il si è costituito in resistenza, dando atto CP_1 della pronuncia del Tribunale di Firenze e delle proroghe legislative ai contratti stipulati sotto ilo regime emergenziale ma ha altresì dedotto che dal 31 dicembre 2021 ha ritenuto opportuno non rinnovare l'incarico di collaboratore scolastico a a causa delle mutate esigenze organizzative del medesimo Parte_1 Istituto scolastico.
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N. 879/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
In particolare, la difesa erariale ha rappresentato la circostanza che, considerate le mutate condizioni e venute meno le necessità iniziali, con le risorse riferite alle suddette proroghe si è provveduto a coprire altre necessità ritenute prioritarie dalla scuola, con la individuazione di un docente di scuola secondaria di primo grado sulla classe di concorso A022.
Ha puntualizzato altresì la difesa della Scuola che il ricorrente, in forza delle suddette proroghe avrebbe avuto la possibilità di prorogare la supplenza fino al termine delle lezioni, indicato come il 10 giugno 2022.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
3.1. - Va osservato in breve che la domanda del ricorrente muove dall'assunto che in forza del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 542/2022, con l'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro si sarebbe consolidato anche il diritto ope legis alla proroga del contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2021/2022 ( che con specifico riferimento all'Istituto scolastico convenuto corrisponderebbe alla data del 10 giugno 2022). Donde la richiesta di risarcimento del danno per l'intero periodo in cui avrebbe dovuto lavorare, compreso il periodo di proroga.
L'assunto è condivisibile solo in parte.
3.2. - Innanzi tutto, dato per pacifico l'effetto scaturente dalla sentenza che, con forza vincolante del giudicato, ha ricostituito il rapporto di lavoro sino alla data di scadenza del 31 dicembre 2021, occorre esaminare la portata della normativa emergenziale che ha previsto la possibilità di proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, conv. con mod. in l. 23 luglio 2021, n. 106.
3.3. - Come è noto, la legge n. 234/2021 di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 ha previsto, all'art. 1, comma 326:
« Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022. Il truzione, entro il 31 luglio 2022, Controparte_6 provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
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3.4. - Secondo la chiara espressione usata dal legislatore non si tratta nella specie di una proroga ex lege del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del d.l. n. 73/2021, e prorogati fino al 31 marzo 2022 ( giusta nota dipartimentale del prot. N. 1376 del Controparte_6 28.12.2021), bensì di un potere discrezionale riconosciuto in capo ai singoli Uffici scolastici “nel limite delle risorse rinvenibili dal “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021”, a sua volta incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022.
L'art. 36 del d.l. n. 21/2022, ha poi modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022, e confermando altresì la proroga dei contratti già prorogati al 31 marzo 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
3.5. - Il convenuto, in effetti, ha dedotto la circostanza di aver utilizzato i CP_1 fondi per la proroga per coprire un posto di docente, ritenendo di avere la possibilità di non rinnovare il contratto del collaboratore scolastico a seguito di mutate esigenze organizzative.
3.6. - A fronte di tali evidenze, gli effetti sostanziali del giudicato non possono punto estendersi al periodo successivo alla scadenza naturale del contratto a termine stipulato con il ricorrente ( 31 dicembre 2021) tanto da ricomprendere i mesi non lavorati da gennaio 2022 sino al termine delle attività scolastiche oltre al riconoscimento del punteggio per il relativo servizio in quanto la ricostituzione del rapporto stabilita giudizialmente non ha comportato l'automatica proroga del termine di durata del contratto così come sostenuto dalla difesa ricorrente.
3.7. - Tantomeno potrebbe il ricorrente, in forza del predetto giudicato, esercitare utilmente un'azione di esatto adempimento, chiedendo al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarebbe possibile ( proroga del contratto con conseguente maturazione del punteggio corrispondente al servizio prestato) solo qualora essa discenda automaticamente dalla mera ricostituzione del rapporto illegittimamente risolto.
4. - Piuttosto, l'omessa attuazione del comando giudiziale ha incidenza diretta sulla responsabilità dell'amministrazione sotto il profilo risarcitorio per perdita di chance, con conseguente richiesta del lavoratore escluso di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto, non essendo stato posto quest'ultimo nella condizione di beneficiare della possibilità di vedere procrastinato il rapporto di lavoro così come riconosciuto dalla legislazione emergenziale sopra richiamata.
4.1. - Peraltro, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata
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probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
il danno dev'essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo presente, ai fini del giudizio probabilistico e comparativo necessario, ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo.
4.2. - Orbene, nella specie, gli elementi di fatto evidenziati in causa consentono di ritenere con elevata probabilità che il ricorrente potesse avere concrete possibilità di prosecuzione del rapporto, quanto meno sino alla data del 31 marzo 2022, mentre è plausibile per il prosieguo, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto arrecato al lavoratore, che l'Ufficio scolastico abbia valutato di destinare le risorse disponibili non per la copertura del posto di collaboratore amministrativo occupato in precedenza dal ricorrente sino alla sua illegittima estromissione, bensì per la copertura di un posto di docente ( ut supra).
4.3. - Nell'ambito di suddetto giudizio probabilistico, ben può essere valutata la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", da quantificare necessariamente in via equitativa, pur prendendo in considerazione la proposta avanzata sul punto dal lavoratore ( che commisura il danno alle retribuzioni non corrisposte – pari a € 1158,66 mensili - per l'intero semestre come da conteggio allegato), così giungendo ad una liquidazione complessiva per pregiudizio ricevuto ( che tiene conto delle mancate retribuzioni nel primo trimestre 2022, degli emolumenti indiretti e del ristoro forfetario per il mancato conseguimento del punteggio di servizio) corrispondente ad un importo valutato all'attualità di € 5.000,00.
Attesa la natura risarcitoria, spettano gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla presente decisione al saldo.
5. - Le spese seguono la soccombenza del convenuto, liquidate come CP_1 in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
La natura delle questioni trattate e i carichi di ruolo hanno imposto la fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito differito dei motivi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al risarcimento del danno liquidato nella misura onnicomprensiva e all'attualità di € 5000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione al saldo.
II) Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 2,500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Deposito dei motivi: 60 giorni. Così deciso in Firenze, il 30/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 30/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 879 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ll'Avv VANNI, con domicilio eletto VIA SETTIMIO MOBILIO 9 - SALERNO
RICORRENTE
E
( c.f. ), - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( c.f. ), - Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
[...] P.IVA_3 Controparte_4 rappre i dal
[...] P.IVA_4 NA A SALVADOR ALLENDE 40 Controparte_5
RESISTENTI
Oggetto: Rapporto di pubblico impiego – Scuola - Personale docente – illegittima risoluzione del rapporto – risarcimento del danno – perdita di chance. Conclusioni. PARTE RICORRENTE: 1)- richiamato il pronunciamento giurisdizionale già reso sulla illegittimità del provvedimento depennativo e risolutivo, nonché declarata la prosecuzione ope legis del rapporto contrattuale dalla data di stipula (04.10.2021) alla naturale scadenza delle attività didattiche (30.06.2022), accertare il diritto del ricorrente al percepimento anche a titolo risarcitorio, degli ulteriori emolumenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 e così per un totale pari ad € 7.113,66 (€ 1.158,61 x 6 mensilità non percepite) oltre ratei di tredicesima e ferie non godute ovvero nella maggiore o minore misura determinata da apposita CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante e, per l'effetto, condannare il nelle sue diverse componenti qui evocate ( , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , in solido tra loro, al pagamento delle dette cifre;
2)- richiamato Controparte_3 Controparte_4 il pronunciamento giurisdizionale già reso sulla illegittimità del provvedimento depennativo e risolutivo, nonché declarata la prosecuzione ope legis del rapporto contrattuale dalla data di stipula (04.10.2021) alla naturale scadenza delle attività didattiche (30.06.2022), accertare il diritto del ricorrente alla maturazione, anche a titolo risarcitorio, del punteggio di cui alle mensilità non espletate/fruite (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022) e così per un totale pari a punti 6 calcolati sull'intera annualità e, per l'effetto, condannare il nelle sue diverse componenti qui evocate ( CP_1 Controparte_2
, , , , in solido tra loro,
[...] CP_3 Controparte_3 Controparte_4 all'attribuzione del detto punteggio;
3)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno ristoro del ricorrente, ordinando all'Amministrazione di adottare tutte le determinazioni utili e dirette a garantire la corresponsione del dovuto nella misura determinata dall'adito Giudicante. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari. : respingere, in quanto nel merito infondato, il ricorso ex adverso proposto. Con vittoria di Controparte_6 spese.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 20/03/2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio il perché fosse condannato al Controparte_6 pagamento di una somma corrispondente agli ulteriori emolumenti retributivi relativi al periodo da gennaio a giugno 2022, ratei di tredicesima e ferie non godute, oltre al riconoscimento del punteggio di servizio maturato per lo stesso periodo, a seguito della riconosciuta illegittimità della precedente risoluzione contrattuale e della successiva proroga ope legis del contratto stesso.
A sostegno della domanda il ricorrente, in sintesi, ha premesso di essere stato assunto come collaboratore scolastico supplente presso l' Controparte_4 dal 4 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, in applicazione delle
[...] disposizioni emergenziali di cui all'art.58, co.
4-ter del d.l.73/2021 (cd contratti "Covid- 19"), ma di avere visto risolvere il contratto anticipatamente il 7 dicembre 2021 dalla Dirigente Scolastica dell'epoca in base all'art. 6 c.3 lett. C del D.M.50 del 30-3-2021 ( in materia di esclusione ope legis dalla procedura in difetto - al momento della domanda di inserimento nella graduatoria – di apposita dichiarazione, anche se negativa, di eventuali condanne penali riportate e/o di eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero); di avere impugnato giudizialmente tale risoluzione dinanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di GdL, il quale, con sentenza n. 542 del 19 luglio 2022, aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto e la decadenza dalle graduatorie ordinando il reinserimento di in graduatoria e il Parte_1 pagamento delle retribuzioni arretrate per il periodo dal 7/12/2021 al 30/12/2021.
Poiché nelle more i cd contratti “Covid-19” avevano beneficiato di una serie di proroghe, prima al 31.03.2022 e, poi, in forza dell'art. 1, comma 326, della Legge di Bilancio per l'anno 2022, e successive modificazioni, al 30.06.2022, il ricorrente ha sostenuto che, per effetto della sentenza che lo aveva reintegrato nella posizione quo ante la risoluzione del contratto di supplenza sancita con decreto dirigenziale del 7 dicembre 2021, lo stesso aveva altresì maturato il diritto alla prosecuzione del contratto fino a tale data, in linea con la suddetta normativa emergenziale, ragione per cui ha richiesto il pagamento delle retribuzioni relative a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022, i ratei di 13ª e ferie non godute, oltre al punteggio di servizio.
Invero, la sentenza de qua avrebbe un effetto "ex tunc" eliminando cioè dalla realtà giuridica il provvedimento di risoluzione del contratto operando una sorta di traslazione temporale che comporta il diritto al risarcimento per l'intero periodo in cui avrebbe dovuto lavorare, compreso il periodo di proroga.
2. - Radicato il contraddittorio, il si è costituito in resistenza, dando atto CP_1 della pronuncia del Tribunale di Firenze e delle proroghe legislative ai contratti stipulati sotto ilo regime emergenziale ma ha altresì dedotto che dal 31 dicembre 2021 ha ritenuto opportuno non rinnovare l'incarico di collaboratore scolastico a a causa delle mutate esigenze organizzative del medesimo Parte_1 Istituto scolastico.
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Tribunale di Firenze
In particolare, la difesa erariale ha rappresentato la circostanza che, considerate le mutate condizioni e venute meno le necessità iniziali, con le risorse riferite alle suddette proroghe si è provveduto a coprire altre necessità ritenute prioritarie dalla scuola, con la individuazione di un docente di scuola secondaria di primo grado sulla classe di concorso A022.
Ha puntualizzato altresì la difesa della Scuola che il ricorrente, in forza delle suddette proroghe avrebbe avuto la possibilità di prorogare la supplenza fino al termine delle lezioni, indicato come il 10 giugno 2022.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
3.1. - Va osservato in breve che la domanda del ricorrente muove dall'assunto che in forza del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 542/2022, con l'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro si sarebbe consolidato anche il diritto ope legis alla proroga del contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2021/2022 ( che con specifico riferimento all'Istituto scolastico convenuto corrisponderebbe alla data del 10 giugno 2022). Donde la richiesta di risarcimento del danno per l'intero periodo in cui avrebbe dovuto lavorare, compreso il periodo di proroga.
L'assunto è condivisibile solo in parte.
3.2. - Innanzi tutto, dato per pacifico l'effetto scaturente dalla sentenza che, con forza vincolante del giudicato, ha ricostituito il rapporto di lavoro sino alla data di scadenza del 31 dicembre 2021, occorre esaminare la portata della normativa emergenziale che ha previsto la possibilità di proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, conv. con mod. in l. 23 luglio 2021, n. 106.
3.3. - Come è noto, la legge n. 234/2021 di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 ha previsto, all'art. 1, comma 326:
« Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022. Il truzione, entro il 31 luglio 2022, Controparte_6 provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
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N. 879/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3.4. - Secondo la chiara espressione usata dal legislatore non si tratta nella specie di una proroga ex lege del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del d.l. n. 73/2021, e prorogati fino al 31 marzo 2022 ( giusta nota dipartimentale del prot. N. 1376 del Controparte_6 28.12.2021), bensì di un potere discrezionale riconosciuto in capo ai singoli Uffici scolastici “nel limite delle risorse rinvenibili dal “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021”, a sua volta incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022.
L'art. 36 del d.l. n. 21/2022, ha poi modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022, e confermando altresì la proroga dei contratti già prorogati al 31 marzo 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
3.5. - Il convenuto, in effetti, ha dedotto la circostanza di aver utilizzato i CP_1 fondi per la proroga per coprire un posto di docente, ritenendo di avere la possibilità di non rinnovare il contratto del collaboratore scolastico a seguito di mutate esigenze organizzative.
3.6. - A fronte di tali evidenze, gli effetti sostanziali del giudicato non possono punto estendersi al periodo successivo alla scadenza naturale del contratto a termine stipulato con il ricorrente ( 31 dicembre 2021) tanto da ricomprendere i mesi non lavorati da gennaio 2022 sino al termine delle attività scolastiche oltre al riconoscimento del punteggio per il relativo servizio in quanto la ricostituzione del rapporto stabilita giudizialmente non ha comportato l'automatica proroga del termine di durata del contratto così come sostenuto dalla difesa ricorrente.
3.7. - Tantomeno potrebbe il ricorrente, in forza del predetto giudicato, esercitare utilmente un'azione di esatto adempimento, chiedendo al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarebbe possibile ( proroga del contratto con conseguente maturazione del punteggio corrispondente al servizio prestato) solo qualora essa discenda automaticamente dalla mera ricostituzione del rapporto illegittimamente risolto.
4. - Piuttosto, l'omessa attuazione del comando giudiziale ha incidenza diretta sulla responsabilità dell'amministrazione sotto il profilo risarcitorio per perdita di chance, con conseguente richiesta del lavoratore escluso di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto, non essendo stato posto quest'ultimo nella condizione di beneficiare della possibilità di vedere procrastinato il rapporto di lavoro così come riconosciuto dalla legislazione emergenziale sopra richiamata.
4.1. - Peraltro, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata
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Tribunale di Firenze
probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
il danno dev'essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo presente, ai fini del giudizio probabilistico e comparativo necessario, ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo.
4.2. - Orbene, nella specie, gli elementi di fatto evidenziati in causa consentono di ritenere con elevata probabilità che il ricorrente potesse avere concrete possibilità di prosecuzione del rapporto, quanto meno sino alla data del 31 marzo 2022, mentre è plausibile per il prosieguo, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto arrecato al lavoratore, che l'Ufficio scolastico abbia valutato di destinare le risorse disponibili non per la copertura del posto di collaboratore amministrativo occupato in precedenza dal ricorrente sino alla sua illegittima estromissione, bensì per la copertura di un posto di docente ( ut supra).
4.3. - Nell'ambito di suddetto giudizio probabilistico, ben può essere valutata la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", da quantificare necessariamente in via equitativa, pur prendendo in considerazione la proposta avanzata sul punto dal lavoratore ( che commisura il danno alle retribuzioni non corrisposte – pari a € 1158,66 mensili - per l'intero semestre come da conteggio allegato), così giungendo ad una liquidazione complessiva per pregiudizio ricevuto ( che tiene conto delle mancate retribuzioni nel primo trimestre 2022, degli emolumenti indiretti e del ristoro forfetario per il mancato conseguimento del punteggio di servizio) corrispondente ad un importo valutato all'attualità di € 5.000,00.
Attesa la natura risarcitoria, spettano gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla presente decisione al saldo.
5. - Le spese seguono la soccombenza del convenuto, liquidate come CP_1 in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
La natura delle questioni trattate e i carichi di ruolo hanno imposto la fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito differito dei motivi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al risarcimento del danno liquidato nella misura onnicomprensiva e all'attualità di € 5000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione al saldo.
II) Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 2,500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Deposito dei motivi: 60 giorni. Così deciso in Firenze, il 30/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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