Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 607/2024 R.G., promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Laura Attenasio, giusta procura conferita su supporto cartaceo e rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in [...], CP_1
Via Goldoni n. 33, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Giovanni Annaloro, sito in Caltanissetta nella Via Libertà n.102, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti.
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.12.2024, svoltasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo che l'omologa della
1
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso alle determinazioni del giudice.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso, depositato il 4.4.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio a OU in CP_1
Marocco il 28.7.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di Caltanissetta, e dalla cui unione erano nate due figlie e , il 17.8.2003 e il 17.12.2006, rispettivamente. Per_1 Per_2
Esponeva che Il marito lavorava nel settore dell'edilizia, mentre la ricorrente saltuariamente come domestica.
Inoltre, in costanza di matrimonio, i coniugi, inizialmente, avevano abitato in più alloggi in locazione, per poi stabilire la loro residenza in un appartamento sito a Caltanissetta alla Via
Pampillonia n.46, di proprietà della ove attualmente, la stessa risiedeva assieme Pt_2
alla figlia minore.
La figlia maggiore invece, da circa un paio di anni, aveva trasferito la sua residenza in
Germania.
I rapporti tra i coniugi, dopo i primi anni di matrimonio vissuti serenamente e in armonia, si erano sempre più incrinati fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con decreto del 21.6.2022, reso nel procedimento n. 56/22 RG, instauratosi innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, veniva disposto inizialmente l'inserimento del nucleo madre - minore presso una comunità, con conseguente nomina di un curatore speciale, venendo disposto, successivamente, con decreto del 14.2.2023, l'allontanamento del resistente dall'abitazione familiare.
Chiedeva, pertanto, la separazione dal marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore, con un contributo economico per il mantenimento della figlia da versare alla madre ed il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Dichiarava, inoltre, di percepire per intero l'assegno unico.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e la litispendenza internazionale, attesa la pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un Giudice straniero.
Nel merito, precisava che i coniugi avevano contratto matrimonio in data 28/7/1989, divorziato nel 1991, per poi risposarsi il 28/7/2000 e che dall'unione matrimoniale erano nate tre figlie, essendo la terza, , nata il [...] in [...]
Per il resto, non si opponeva alle avanzate richieste economiche in favore della figlia minore, ma ne chiedeva l'affidamento condiviso, con la relativa regolamentazione del diritto di visita del padre.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'affidamento condiviso della figlia minore e con la sua collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di vedere i figli minori secondo le indicazioni contenute nella comparsa di costituzione, disponendosi a carico del resistente il mantenimento per la figlia minorenne nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 3.7.2024 veniva sentita la ricorrente (il resistente non compariva), la quale confermava che effettivamente dall'unione matrimoniale con il resistente erano nate tre figlie, di cui la prima in seguito al primo dei due matrimoni celebrati tra le parti.
La figlia maggiore di età era sposata e si era trasferita in Germania ed anche Per_1
l'aveva raggiunta, studiava e lavorava.
Con ordinanza del 9.7.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Veniva, inoltre, disposto l'affidamento esclusivo alla madre della figlia Parte_1
minore , disponendosi anche che le decisioni di maggiore interesse relative Per_2
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore potevano essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, ponendosi a carico di CP_1
di versare in favore di , entro giorno 5 di ogni mese, a titolo di
[...] Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 200,00, con la
3 rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Nel prosieguo, i difensori evidenziavano che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione come da atto di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale che veniva depositato in atti e al quale si riportavano nel precisare le proprie conclusioni.
Con ordinanza del 24.12.2024 il giudice relatore, sulle conclusioni sopra indicate, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, si rimetteva alle determinazioni del giudice.
Ciò premesso, preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (eccezione formulata in sede di comparsa di costituzione e sulla quale la parte non ha più insistito) tenuto conto del documento depositato dalla ricorrente e dal quale si evince che la domanda di divorzio era stata rigettata dal Tribunale marocchino.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la separazione di fatto tra i coniugi, iniziata già nel 2022, il contegno processuale delle parti e il contenuto delle rispettive doglianze,
l'intervenuto allontanamento dalla casa familiare, testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Anche le condizioni della separazione ed in particolare quelle relative al mantenimento della figlia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio (le altre figlie maggiorenni vivono in Germania e sono economicamente indipendenti), non risultano in contrasto con la legge e si pongono in linea con l'interessa della predetta figlia, avendo le parti previsto, come era stato stabilito con l'ordinanza che aveva disposto sui provvedimenti temporanei ed urgenti, un contributo per il mantenimento della stessa figlia, a carico del padre, di €
200,00 ogni mese, da corrispondere alla madre, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico interamente in favore della madre.
4 Per il resto il Tribunale può prendere atto degli accordi di natura patrimoniale come indicati dalle parti nell'accordo di trasformazione di cui sopra.
Le spese del giudizio, come previsto da raggiunto accordo, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 607/2024 R.G., così provvede:
- Omologa la separazione consensuale dei sopra generalizzati coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio a OU (Marocco) in CP_1
data 28.7.2000, trascritto agli atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno
2014, parte II, serie C, numero 48, vol. 2, alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nell'atto per la trasformazione della separazione giudiziale dei coniugi in separazione consensuale del 17.12.2024, depositato in pari data, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 10 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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