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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11798/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PELLEGRINO Parte_1
GIANCARLO e MARIA ANTONIETTA GAMBINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 98.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 31/07/2024 contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott. riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. Persona_2 doc. 1 produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei CP_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della condizione di disabilità ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che alla ricorrente “Per tali infermità è da riconoscersi un status di invalida civile pari al 100% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, senza diritto all'indennità di accompagnamento.” (v. relazione in atti).
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento dello status di handicap grave, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase di ATP a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 1 produzione ricorrente).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che non è da ritenersi in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, mentre è in possesso di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (1.11.2022).
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e MARIA
ANTONIETTA GAMBINO, che si sono dichiarati antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che non è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, ma di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (1.11.2022).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e MARIA
ANTONIETTA GAMBINO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11798/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PELLEGRINO Parte_1
GIANCARLO e MARIA ANTONIETTA GAMBINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 98.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 31/07/2024 contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott. riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. Persona_2 doc. 1 produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei CP_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della condizione di disabilità ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che alla ricorrente “Per tali infermità è da riconoscersi un status di invalida civile pari al 100% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, senza diritto all'indennità di accompagnamento.” (v. relazione in atti).
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento dello status di handicap grave, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase di ATP a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 1 produzione ricorrente).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che non è da ritenersi in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, mentre è in possesso di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (1.11.2022).
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e MARIA
ANTONIETTA GAMBINO, che si sono dichiarati antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che non è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, ma di quelli previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (1.11.2022).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e MARIA
ANTONIETTA GAMBINO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta