Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1553\2023 R.G. avente ad oggetto: Bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) , e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANTELLA FRANCESCO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
(p.i. ), già e per Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 essa n.q. mandataria (p.i. ) rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall' avv.to GHIA LUCIO, come da procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note di p.c. depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 20.3.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione al decreto ingiuntivo n. 432/2023 (R.G. 1046/2023), del 2.5.2023 emesso dal
Tribunale di Macerata, con il quale si è ingiunto a -e alla sig.ra Parte_1 CP_ il pagamento in favore della Parte_2 Controparte_1 della somma di euro 23.915,95 quale sorte derivante dalla mancata restituzione del finanziamento erogato il 27.3.2009, oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitori.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo deducendo che il relativo contratto di finanziamento del 27.3.2009 non mai è stato concluso e che il finanziamento non è stato erogato. Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'odierna opposta nonché il difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo in favore dell'odierna società creditrice.
Il ha concluso per la dichiarazione di infondatezza delle pretese Parte_1 creditorie in ragione delle eccezioni formulate nel proprio atto di opposizione e, in ogni caso, per la revoca e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La (e per essa la , Controparte_1 Controparte_2 costituitasi con comparsa depositata il 14.9.2023, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal sostenendo che il finanziamento è stato regolarmente Parte_1 erogato all'opponente e di aver dimostrato -con la documentazione già prodotta in sede monitoria e integrata nel presente giudizio- la propria legittimazione processuale e l'avvenuta cessione del credito in oggetto, concludendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'odierna opposizione.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione è stato assegnato all'opposta un termine di quindici giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando all'udienza del 16.10.2024, all'esito della quale ultima la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione fissata per il 20.3.2025 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concedendo all'uopo i termini processuali per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, per le conclusionali e per le memorie di replica.
Con decreto del 22.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e va respinta per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla legittimazione della società mandataria dall'odierna convenuta, va rilevato che quest'ultima ha provveduto a depositare la relativa procura notarile con la propria comparsa di costituzione, producendo il documento “Procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1 rep. n. 44416 e racc. n. 16819”.
Quanto alla mancata conclusione del contratto di finanziamento per difetto di erogazione della somma finanziata in favore del va rilevato che parte Parte_1 convenuta ha prodotto, con il documento n. 3 allegato alla propria comparsa, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dell'assegno relativo alla somma finanziata dall'ente creditore al la cui circostanza risulta anche Parte_1 pacifica tra le parti stante il difetto di contestazione su quanto dedotto dall'opposta da parte del (parte attrice, infatti, non ha prodotto la Parte_1 prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., con la quale avrebbe potuto contestare quanto dedotto dall'odierna opposta nella propria comparsa di costituzione).
Va rilevato, inoltre, che parte attrice non ha contestato l'avvenuta operazione di cessione in blocco dei crediti in favore dell'odierna opposta, bensì che tra i predetti
2 Nr. 1553\23 R.G.
crediti fosse incluso anche il proprio credito derivante dal finanziamento oggetto del presente giudizio.
Orbene, la società opposta ha prodotto, con la comparsa di costituzione nel presente giudizio una serie di documenti tra i quali quello comprovante l'inclusione del credito gravante sul nell'operazione di cessione dei crediti dedotta Parte_1 dalla medesima società opposta.
Ed infatti, il codice identificativo (n. ) di detto credito, indicato nella P.IVA_2 diffida inoltrata via raccomandata A/R in data 13.5.2022 al (v. doc. 8, Parte_1 comparsa di costituzione dell'opposta), è individuabile anche nell'elenco dei crediti ceduti in blocco all'odierna società opposta come indicato nel doc. 14 prodotto dalla convenuta con la propria memoria istruttoria del 9.11.2023 (come specificato dalla medesima società nella propria comparsa conclusionale del 18.2.2025) e parte opponente non ha sollevato sul punto alcuna contestazione dopo il deposito dei suddetti documenti.
Inoltre va considerato che l'opposta ha dimostrato di possedere un corredo documentale (costituito dal contratto, dalla documentazione attestante l'avvenuta erogazione della somma finanziata in favore del debitore ceduto, dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB a firme dello stesso cedente/creditore originario) la cui disponibilità non può spiegarsi se non alla luce dell'avvenuta cessione del credito contestato dal Parte_1 CP In definitiva ha dimostrato la titolarità del credito mentre l'opponente non ha provato il fatto estintivo del ricevuto finanziamento.
Per le ragioni sopra esposte, la presente opposizione viene respinta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 Nr. 1553\23 R.G.
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 432/2023 e tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
- Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 432/2023
(R.G. 1046/2023), del 2.5.2023 emesso dal Tribunale di Macerata.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di -e per essa n.q. mandataria Controparte_1 [...] che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e spese generali;
Così deciso in Macerata, il 29/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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