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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2639/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133249389000 TASSA DI POSSES 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2965/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 3.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 28 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 0712024013249389000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 2.12.2024;
- importo complessivo: € 627,42;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) prescrizione e/o decadenza triennale;
-) carenza di motivazione.
Il 6.3.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_3” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: “Email_4”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133249389000 TASSA DI POSSES 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2965/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 3.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 28 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 0712024013249389000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 2.12.2024;
- importo complessivo: € 627,42;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) prescrizione e/o decadenza triennale;
-) carenza di motivazione.
Il 6.3.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_3” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: “Email_4”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.