Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2025, proposto da
Amalfitana Gas S.r.l., in proprio e quale Mandataria dell’R.T.I. Amalfitana Gas S.r.l. -Ing.Orfeo Marritelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Altavilla Silentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto La Gloria e Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza T.A.R. Campania, Salerno - Sez. II n. 1233/2025 del 27 giugno 2025;
nonché, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.,
per la determinazione della somma dovuta dal Comune di Altavilla a titolo di indennizzo ovvero “ delle spese che abbia sostenuto facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato ”;
e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Silentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa UR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Campania, Salerno - Sez. II n. 1233/2025 del 27 giugno 2025, con la quale è stata accolta “ nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di indennizzo proposta dall’impresa ricorrente contro il Comune di Altavilla Silentina e, per l’effetto (ha) disp(sto) che lo stesso Comune, ex art. 34, comma 4 c.p.a., proponga alla società ricorrente il pagamento, nel termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, di una somma di denaro, quantificata secondo i criteri precisati in parte motiva, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo ”;
nonché, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., per la determinazione della somma dovuta dal Comune di Altavilla a titolo di indennizzo ovvero “ delle spese che abbia sostenuto facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato ”;
e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Deduce la ricorrente di aver trasmesso, a scopo collaborativo, con nota del 3 luglio 2025, la documentazione comprovante le spese sostenute, e segnatamente:
- spese di partecipazione a gara per € 14.120,94;
- spese per la progettazione per € 259.456,40;
- versamenti eseguiti in favore del Comune di Altavilla Silentina per € 112.924,97;
per un totale di € 386.502,31, oltre interessi, ma il Comune di Altavilla Silentina, con nota prot. n. 9335 del 28 luglio 2025, ha offerto il pagamento della somma di € 112.924,97, oltre al rimborso del contributo unificato ed imposta di registro, ovvero dei soli versamenti effettuati post partecipazione ai fini della stipula del contratto.
In mancanza dell’accordo sull’importo da versare, parte ricorrente propone il presente giudizio per la determinazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
Ritiene che le spese sostenute attengono all’intero procedimento di project financing , sicché il diritto all’indennizzo riconosciuto con la sentenza oggetto di esecuzione non attiene solo le spese post partecipazione ma a tutte le spese sostenute in relazione all’affidamento della procedura revocata, comprensive delle somme versate al Comune di Altavilla Silentina, delle spese di partecipazione a gara e delle spese di progettazione.
In definitiva, chiede di accertare la mancata esecuzione della sentenza e, per l’effetto:
- determinare la somma dovuta dal Comune di Altavilla Silentina a titolo di indennizzo nell’importo di € 386.502,31, oltre interessi, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia;
- condannare il Comune di Altavilla Silentina ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della corretta ed effettiva esecuzione della sentenza ovvero ad eseguire il relativo pagamento;
- disporre, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione soccombente;
- fissare, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro fino all’effettivo pagamento e/o completa esecuzione di detta decisione;
- condannare la P.A. al pagamento delle spese e competenze del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Si è costituito il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto non assistito dalla prova dell’avvenuta notificazione al Comune di Altavilla Silentina della sentenza da eseguire, derivandone, per l’effetto, che non può intendersi iniziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni necessario a dare titolo alla pretesa di esecuzione della stessa.
Nel merito, ha sostenuto che in una procedura di project financing il soggetto proponente assume un’aspettativa qualificata solo in seguito all’indizione e all’aggiudicazione della gara in suo favore, in quanto l’Amministrazione può sempre discrezionalmente procedere alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse della proposta.
Ha contestato l’affermazione secondo cui la revoca avrebbe avuto ad oggetto “l’intera procedura”, sostenendo invece che l’autotutela comunale sia stata esercitata solo sul segmento procedimentale dell’aggiudicazione della gara (sostanziatasi nella determinazione n. 95/2023), unitamente al suo atto presupposto (la determinazione n. 375/2022, di indizione della gara) e al suo atto conseguenziale (la determinazione n. 233/2023, di dichiarazione dell’efficacia della stessa aggiudicazione), pertanto, alla stregua della corretta esegesi della statuizione giurisdizionale e dello stesso ordinamento di settore, la società ricorrente non potrebbe pretendere a titolo di indennizzo il rimborso delle spese sostenute prima dell’aggiudicazione, e segnatamente: né delle “ spese di partecipazione alla gara ” (destinate, di regola, a restare a carico del concorrente), né delle “ spese di progettazione ” (in quanto, ai sensi dell’art. 183, commi 12 e 15, D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis , l’obbligo del pagamento delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel comma 9, è posto soltanto a carico dell’aggiudicatario, non già dell’Amministrazione concedente).
Ha invocato il comma 1 bis dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, secondo cui l’indennizzo da liquidarsi deve tenere conto anche “ dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico ” e a tal proposito ha rilevato che il disciplinare di gara faceva espresso obbligo all’aggiudicatario di versare al Comune, entro il termine di 30 giorni, anche l’importo di € 177.666,70, IVA compresa, per il rimborso delle spese per la predisposizione dell’offerta eventualmente spettante all’avente diritto, siccome previsto all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma la società ricorrente non ha mai versato al Comune tale importo e detto inadempimento ha, di fatto, precluso la possibilità per l’Ente di conseguire il finanziamento regionale e, alla fine, ha reso necessaria e ineludibile l’adozione della determinazione di revoca n. 124/2024, onde, anche per tale concorrente ragione, non potrebbe mai ipotizzarsi alcun indennizzo per una somma che la società ricorrente era obbligata a versare al Comune (e che, colpevolmente, non ha mai corrisposto).
Ha aggiunto che non vi è alcuna prova dell’effettività dei costi sostenuti per la redazione del progetto e dell’effettivo esborso (essendosi la società ricorrente limitata a produrre, oltre ad una pregressa parcella professionale e una pregressa fattura pro-forma, del tutto inidonee allo scopo, la fattura n. 45 del 22 ottobre 2025, tardivamente emessa, per l’intero importo oggetto della richiesta, addirittura dopo la pubblicazione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione; fattura comunque inidonea a costituire, di per sé, prova del danno, ove non accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e comunque dalla prova dell’effettività dei pagamenti).
In definitiva, ha affermato che la pretesa della società ricorrente di conseguire il rimborso delle “spese di partecipazione alla gara” e delle “spese di progettazione” deve essere disattesa e, con essa, la domanda di determinazione delle relative somme e di condanna del Comune ad eseguire i relativi pagamenti, restando ferma soltanto l’offerta reale del Comune di Altavilla Silentina a corrispondere la somma di € 112.924,97, equivalente agli unici importi che sono stati effettivamente versati dalla stessa società al Comune.
Con memoria di replica depositata in data 27 dicembre 2025, la ricorrente ha contestato le avverse difese e insistito nelle proprie domande.
All’udienza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
Va in primo luogo evidenziato che con il presente ricorso la ricorrente ha agito – ai sensi degli artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a. – al fine di contestare la proposta risarcitoria formulata nei suoi confronti dal Comune resistente, in pretesa esatta esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1233 del 2025, nonché al fine di ottenere l’esatta liquidazione della somma che l’ente ha il dovere di corrisponderle in esecuzione della predetta sentenza.
In particolare, le contestazioni mosse dalla ricorrente alla proposta della p.a. riguardano la mancata considerazione delle spese di partecipazione alla gara e delle spese di progettazione.
Tanto chiarito, va rilevata la fondatezza della contestazione avanzata dalla ricorrente.
Invero, l’ottemperanda sentenza così disponeva: “ Dunque, a fronte dell’accertata legittimità del provvedimento gravato, la ricorrente, pur non potendo ottenere l’integrale risarcimento del danno, può certamente vantare l’azionato diritto all’indennizzo.
Invero, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi di imprevedibile mutamento della situazione di fatto (cd. sopravvenienza di fatto) non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo all’amministrazione, sicché, assurgendo la revoca ad atto legittimo, spetta al privato il solo indennizzo ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, limitato peraltro al solo danno emergente (Consiglio di Stato sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358).
In altri termini, il destinatario del provvedimento di revoca può essere riparato solo delle eventuali spese che abbia sostenuto facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato, non potendo invece ottenere il ristoro del guadagno che grazie al provvedimento revocato avrebbe potuto conseguire e che, invece, ha visto sfocare con l’adozione del provvedimento frutto dell’esercizio del discrezionale potere di autotutela.
Ciò posto, in ordine alla concreta quantificazione e liquidazione di tale importo, il Collegio reputa opportuno applicare il disposto dell’art. 34, comma 4, c. p. a., secondo cui: “In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.
In definitiva, il Comune, ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a., è tenuto a proporre alla ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro, quantificata secondo i criteri sopra indicati e fissati dall’art. 21-quinquies, co. 1-bis L. 241/1990, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo ”.
Ebbene, per “ spese sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato ” devono intendersi sia le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara che le spese successive (ovviamente nei limiti degli esborsi documentati), atteso che la revoca ha riguardato l’intera procedura di gara.
Quindi, alla ricorrente devono essere riconosciute, a titolo indennitario, alla luce della statuizione richiamata, tanto le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara quanto i successivi esborsi effettuati nei confronti del Comune per l’aggiudicazione.
Per tali ragioni, le contestazioni formulate dalla ricorrente nel presente ricorso ex artt. 34, comma 4 e 112 c.p.a. possono essere accolte nei termini e limiti sopra specificati e la sua domanda – stante la non agevole quantificabilità immediata e diretta delle somme dovute ad opera di questo giudice, considerate le esigenze di concentrazione processuale e celerità ed effettività della tutela, e tenuto conto dei poteri riconosciuti dall’art. 114 c.p.a. al giudice di ottemperanza (cfr. Tar Lazio, I-bis, 22 ottobre 2021, n. 10869) – può essere accolta:
a) ordinando alla p.a. resistente di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute
ad Amalfitana Gas S.r.l. in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza di questo T.A.R. n. 1233/2025 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella motivazione della presente sentenza ai fini della loro corretta interpretazione e applicazione (somme da cui all’evidenza dovranno essere sottratte quelle eventualmente versate medio tempore );
b) nominando sin da adesso un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ramo dell’amministrazione con idoneo profilo professionale, che – nel caso in cui il Comune resistente non provveda tempestivamente alla suindicata liquidazione – si sostituisca allo stesso nel liquidare quanto dovuto al ricorrente in applicazione dei criteri appena sopra richiamati.
Le spese processuali, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione dell’eventuale compenso da corrispondersi al Commissario ad acta nel caso in cui si rendesse necessario il suo insediamento (che non può che essere a carico dell’amministrazione comunale a cui lo stesso Commissario sarà eventualmente chiamato a sostituirsi) e fermo il dovere della p.a. di rifondere al ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e limiti spiegati in motivazione, e conseguentemente ordina all’amministrazione di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute alla parte ricorrente in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza T.A.R. Campania, Salerno - Sez. II n. 1233/2025 del 27 giugno 2025 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella motivazione della presente sentenza ai fini della loro corretta interpretazione e applicazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina già da adesso il Commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che si sostituirà al Comune nel liquidare quanto dovuto alla ricorrente in applicazione dei criteri di cui sopra.
Compensa le spese del giudizio, ad eccezione dell’eventuale compenso del Commissario ad acta che non potrà che essere sopportato dall’amministrazione e fermo il dovere del Comune di farsi carico del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO