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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1917/2023 R.G.L., all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Luciana DIPIERRO, presso lo studio della quale in
San Severo (FG) alla Via Varese n.29, è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n.
37590 a rogito del Notaio dagli avv.ti Luigi Lorusso Persona_1
e Amodio Marzocchella ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo che, previo CP_1 accertamento del proprio stato di invalidità civile, le fosse riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della L. 118/71, revocato in sede amministrativa, con vittoria di spese di lite con distrazione.
L , costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_1 della domanda.
Ammessa ed espletata CTU medica, all'udienza del 4 febbraio 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va in via preliminare precisato, che il presente procedimento, proposto nelle forme di cui all'art. 442 c.p.c., origina dal procedimento per ATPO proposto dalla ricorrente e dichiarato inammissibile con sentenza n. 676/2023 emessa da questo Tribunale.
Nel merito, la domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (75%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. cit.; ciò, tuttavia, non dalla data della domanda amministrativa ma solo dall'ottobre 2023.
Parte ricorrente ha contestato, nel corso del giudizio le risultanze peritali ed ha prodotto ulteriore documentazione di formazione successiva all'esame peritale per la qual cosa il CTU è stato nuovamente chiamato per la valutazione del caso confermando il giudizio già espresso avendo ritenuto che detta certificazione non apportasse alcun ulteriore aggravamento a quanto riscontrato.
Si duole parte ricorrente che non si giustificherebbe in alcun modo la decorrenza dell'invalidità risultando il quadro invalidante immutato rispetto alla visita di revisione.
Il CTU in proposito ha chiarito, senza dubbio alcuno, che all'esito del trattamento chirurgico della gonartrosi sinistra vi era stato un miglioramento, ciò che aveva comportato in fase di visita di revisione la riduzione invalidante nella misura del 67%.
Ha poi evidenziato che solo ad ottobre 2023 risulta documentato un aggravamento a causa della comparsa della gonartrosi destra valutata in percentuale del 30% che ha consentito di raggiungere, mediante il calcolo riduzionistico, la percentuale invalidante del 75%.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuta in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitari che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 1° ottobre 2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell ai CP_1 sensi dell'art.152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71
(come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 1° ottobre 2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza CP_1 tecnica.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025
IL Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1917/2023 R.G.L., all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Luciana DIPIERRO, presso lo studio della quale in
San Severo (FG) alla Via Varese n.29, è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n.
37590 a rogito del Notaio dagli avv.ti Luigi Lorusso Persona_1
e Amodio Marzocchella ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo che, previo CP_1 accertamento del proprio stato di invalidità civile, le fosse riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della L. 118/71, revocato in sede amministrativa, con vittoria di spese di lite con distrazione.
L , costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_1 della domanda.
Ammessa ed espletata CTU medica, all'udienza del 4 febbraio 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va in via preliminare precisato, che il presente procedimento, proposto nelle forme di cui all'art. 442 c.p.c., origina dal procedimento per ATPO proposto dalla ricorrente e dichiarato inammissibile con sentenza n. 676/2023 emessa da questo Tribunale.
Nel merito, la domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (75%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. cit.; ciò, tuttavia, non dalla data della domanda amministrativa ma solo dall'ottobre 2023.
Parte ricorrente ha contestato, nel corso del giudizio le risultanze peritali ed ha prodotto ulteriore documentazione di formazione successiva all'esame peritale per la qual cosa il CTU è stato nuovamente chiamato per la valutazione del caso confermando il giudizio già espresso avendo ritenuto che detta certificazione non apportasse alcun ulteriore aggravamento a quanto riscontrato.
Si duole parte ricorrente che non si giustificherebbe in alcun modo la decorrenza dell'invalidità risultando il quadro invalidante immutato rispetto alla visita di revisione.
Il CTU in proposito ha chiarito, senza dubbio alcuno, che all'esito del trattamento chirurgico della gonartrosi sinistra vi era stato un miglioramento, ciò che aveva comportato in fase di visita di revisione la riduzione invalidante nella misura del 67%.
Ha poi evidenziato che solo ad ottobre 2023 risulta documentato un aggravamento a causa della comparsa della gonartrosi destra valutata in percentuale del 30% che ha consentito di raggiungere, mediante il calcolo riduzionistico, la percentuale invalidante del 75%.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuta in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitari che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 1° ottobre 2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell ai CP_1 sensi dell'art.152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71
(come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dal 1° ottobre 2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza CP_1 tecnica.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025
IL Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano