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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 786/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Susanna Mariani
[...]
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Elena Guiducci Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 740/2022 del 21/03/2022 e pubblicata il 22/03/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale dell'1/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto l'appellante ha pagato ratealmente tutto il debito di alla società Mastercredit S.r.l., e non Controparte_2 avrebbe senso pagare il CMOR che dovrebbe poi essere restituito.
Inoltre comporterebbe un grave danno economico per l' appellante dover pagare Parte_1 all'appellata ER CO S.p.a. la somma di € 10.873,23 + interessi e spese legali, dopo aver già pagato a Mastercredit S.r.l. la somma di € 21.000,00 (doc. n. 25-27) e non avrebbe neanche le risorse per farlo perché è inattiva. pagina 1 di 5 In via istruttoria si chiede ex art. 356 c.p.c. che l'Ecc.ma Corte d'Appello ammetta la C.T.U. non ammessa dal Giudice di primo grado, ma richiesta dall'Appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di quantificare i reali consumi dell'Appellante e la congruenza con i contratti sottoscritti e le bollette pagate.
Nel merito dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e comunque rigettare la domanda proposta da ER CO S.p.a. perché infondata in fatto e in diritto in ordine all'obbligo del reclamato pagamento della somma richiesta ed annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna. Spese di lite rifuse, per entrambi i gradi del giudizio. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190
Per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'impugnazione depositata nell'interesse dell' , ai sensi degli Pt_1 Parte_1 Parte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- respingere l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza n. 740/2022 formulata da controparte in quanto non è stata fornita né la prova del fumus boni iuris né la prova del periculum in mora;
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie richieste da parte appellante in quanto infondate ed esplorative;
In via principale:
- respingere la domanda ex adverso formulata, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto e finanche temeraria e, per l'effetto confermare decreto ingiuntivo telematico n. 6033/2019 r.g. n. 17707/2019, oltre interessi maturati e spese di giudizio condannando l' come identificata in epigrafe, a Parte_1 pagare, in favore della ER CO s.p.a., la somma di € 10.873,23, oltre interessi maturati e spese legali di giudizio come specificate.
Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, Parte_1 formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 6033/2019 del Tribunale di Bologna, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 10.873,23 oltre interessi in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo non pagato per la fornitura di energia elettrica e gas così come documentata dalle fatture azionate.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il contratto era stato sottoscritto nella propria sede di Cesena, con conseguente competenza del Tribunale di Forlì.
Nel merito, l'opponente sosteneva che ER CO aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un credito presunto, relativo a fornitura di gas e di energia elettrica mai effettuata e comunque con un consumo fatturato di molto superiore a quelli precedenti;
che ER aveva comunque agito nei confronti del cliente finale per conto di , venditore US;
che aveva sottoscritto in precedenza CP_2 con un contratto di servizio telefonico, le cui bollette erano state tutte regolarmente pagate, pur CP_2
pagina 2 di 5 contestate e che al termine di quest'ultimo aveva cambiato operatore, passando ad ER CO, da cui aveva ricevuto una richiesta di pagamento di € 11.052,49, a titolo di “oneri diversi”
Eccepiva inoltre che la somma ingiunta era relativa allo stesso credito azionato da Mastercard s.r.l., quale cessionaria di , innanzi al Tribunale di Napoli che, a sua volta, aveva emesso in data CP_2 25/10/2019 il decreto ingiuntivo n. 7851/2019.
L'opponente, quindi, richiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Forlì e, quindi, la nullità del decreto opposto;
in via subordinata, richiedeva la revoca dell'opposto decreto, in quanto inammissibile, improponibile o comunque infondato, con vittoria di spesa.
Si costituiva in giudizio ER CO che contestava le avverse deduzioni;
ribadiva che l'opponente aveva sottoscritto prima in data 10/04/2015 con e poi con ER CO in data 26/05/2016 CP_2 contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, precisando che l'addebito oggetto del decreto ingiuntivo era il risultato di una richiesta di indennizzo definito “CMOR”; richiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, contestava l'eccezione di duplicità dell'azione relativa allo stesso credito dinanzi al Tribunale di Napoli;
sosteneva infine che la fattura azionata era conforme alla normativa in materia di indennizzo in favore delle esercenti la vendita di energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali, per cui concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 740/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 21305/2019, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di Forlì per inammissibilità, riteneva non fondata l'opposizione.
Rilevava il primo giudice che l'origine della somma ingiunta derivava dal calcolo del meccanismo
“CMOR”, e cioè del corrispettivo di morosità, introdotto dalle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dall'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, dovuto ai fornitori-venditori di energia per il recupero di crediti non riscossi per morosità dai clienti finali, nell'ipotesi, come nel caso di specie, di cambio di fornitore da parte del consumatore e nel caso di debito di quest'ultimo nei confronti del precedente fornitore e da pagare al nuovo fornitore, come documentalmente provato.
Rigettava in quanto irrilevante l'eccezione dell'opponente relativa al doppio pagamento dello stesso credito e riteneva legittimato il creditore originario a promuovere azione per il recupero dell'intero credito, ovvero a cedere il credito, senza che a ciò poteva ostare l'ottenimento dell'indennizzo
“CMOR” dal sistema indennitario o da parte del cliente finale a favore del nuovo venditore.
Ne derivava il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che, previa rimessione istruttoria, Parte_1 ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda formulata da ER CO nel procedimento monitorio.
Si è costituita in appello l'appellata che ha preliminarmente eccepito Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello di cui, nel merito ne ha richiesto il rigetto.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'1/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** pagina 3 di 5 Con l'impugnazione, l'appellante Parte_1 con doglianze ai limiti della inammissibilità per come sono state formulate, sostiene l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha rilevato che ER CO ha azionato nel procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Bologna lo stesso presunto credito azionato con procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli;
che erroneamente ha qualificata la somma oggetto di giudizio “corrispettivo di morosità”, e cioè “un indennizzo volto al recupero dei crediti non riscossi, completamente avulso dal debito proprio per la sua natura di indennizzo” e comunque corrispondente alla somma dovuta per mancato pagamento che è comunque indennizzo illegittimo
“perché richiesto senza la prova del danno subito, come nel nostro caso dove l'indennizzo si è trasformato in un guadagno, perché il credito è stato ceduto e ha incassato i soldi. Controparte_2
Sostiene comunque la nullità della sentenza per difetto di motivazione
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione della vicenda in esame è innanzitutto emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come invece condivisibilmente statuito dal primo giudice, oggetto del giudizio è l'ingiunzione da parte di ER CO alla appellante della Pt_1 somma cosiddetta “CMOR” (corrispettivo di morosità) determinata secondo quanto previsto dalle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Tale somma costituisce un indennizzo dei fornitori-venditori di energia per il recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali ed introdotto per contrastare il cosiddetto “turismo energetico” attraverso il quale l'utente finale cambia fornitore al fine di evitare le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle bollette e addebitato dal nuovo fornitore nel caso di inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore;
in questo caso il meccanismo previsto dalle delibere sopra richiamate addebita al cliente moroso l'indennità “CMOR” in favore del nuovo fornitore, sulla base della prevista procedura indennitaria, la cui ammissibilità nel caso di specie risulta provata (doc. 8, 9, 10, 11 fascicolo ER CO)
Secondo la delibera 219/2010, art. 2 (doc. 1 fascicolo ER CO) nel caso di ammissibilità della procedura indennitaria, il nuovo venditore (che potrà rivalersi direttamente sul cliente finale moroso) è obbligato a versare l'indennità al vecchio fornitore;
così ER CO ha addebitato l'importo “CMOR” all' appellante insieme alle altre componenti tariffarie (doc.
3.a, 3.b fascicolo ER CO). Pt_1
Del resto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, risulta provato (doc. 8 fascicolo ER CO) che il meccanismo per l'indennizzo è stato rispettato in quanto “emerge la conferma, da parte dell'Amministratore Unico, della richiesta da parte di (id est, il precedente fornitore) CP_2 dell'indennizzo CMOR, riguardanti le pratiche SIN201833501240 e SIN201833500786 ricollegate rispettivamente al POD IT001E40331363 ed al POD IT001E51266258, riconducibili all' Pt_1 appellante;
tale procedimento poi (doc. 9 fascicolo ER CO) è provato a partire dalla richiesta di indennizzo formulata dal fornitore US ( fino al versamento eseguito alla Cassa per i CP_2 Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), così risultando che le somme richieste e riconosciute a titolo di “CMOR” sono state versate al fornitore US ( rispettivamente in date 14.05.2019 e CP_2 15.05.2019, per cui appare legittima e fondata la pretesa monitoria ER CO, in quanto l'Amministratore Unico ha confermato la posizione di ER CO, nuovo fornitore , tenuto a versare l'indennizzo al circuito “CMOR”, con conseguente diritto di quest'ultima ad agire nei confronti del cliente moroso.
Nessun pregio ha inoltre la doglianza dell'appellante circa la “doppia richiesta”, in quanto si tratta di due diversi crediti appartenenti a due diversi creditori: il primo credito, quello azionato da ER CO nel presente giudizio riguarda il rimborso della indennità “CMOR”; il secondo, è quello vantato da (poi Mastercard) relativo alla fatture insolute. CP_2 pagina 4 di 5 Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 740/2022 del Tribunale di Bologna così decide:
[...]
A)Rigetta l'appello.
C)Condanna l'appellate al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 786/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Susanna Mariani
[...]
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Elena Guiducci Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 740/2022 del 21/03/2022 e pubblicata il 22/03/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale dell'1/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto l'appellante ha pagato ratealmente tutto il debito di alla società Mastercredit S.r.l., e non Controparte_2 avrebbe senso pagare il CMOR che dovrebbe poi essere restituito.
Inoltre comporterebbe un grave danno economico per l' appellante dover pagare Parte_1 all'appellata ER CO S.p.a. la somma di € 10.873,23 + interessi e spese legali, dopo aver già pagato a Mastercredit S.r.l. la somma di € 21.000,00 (doc. n. 25-27) e non avrebbe neanche le risorse per farlo perché è inattiva. pagina 1 di 5 In via istruttoria si chiede ex art. 356 c.p.c. che l'Ecc.ma Corte d'Appello ammetta la C.T.U. non ammessa dal Giudice di primo grado, ma richiesta dall'Appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di quantificare i reali consumi dell'Appellante e la congruenza con i contratti sottoscritti e le bollette pagate.
Nel merito dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e comunque rigettare la domanda proposta da ER CO S.p.a. perché infondata in fatto e in diritto in ordine all'obbligo del reclamato pagamento della somma richiesta ed annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna. Spese di lite rifuse, per entrambi i gradi del giudizio. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190
Per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'impugnazione depositata nell'interesse dell' , ai sensi degli Pt_1 Parte_1 Parte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- respingere l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza n. 740/2022 formulata da controparte in quanto non è stata fornita né la prova del fumus boni iuris né la prova del periculum in mora;
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie richieste da parte appellante in quanto infondate ed esplorative;
In via principale:
- respingere la domanda ex adverso formulata, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto e finanche temeraria e, per l'effetto confermare decreto ingiuntivo telematico n. 6033/2019 r.g. n. 17707/2019, oltre interessi maturati e spese di giudizio condannando l' come identificata in epigrafe, a Parte_1 pagare, in favore della ER CO s.p.a., la somma di € 10.873,23, oltre interessi maturati e spese legali di giudizio come specificate.
Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, Parte_1 formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 6033/2019 del Tribunale di Bologna, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 10.873,23 oltre interessi in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo non pagato per la fornitura di energia elettrica e gas così come documentata dalle fatture azionate.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il contratto era stato sottoscritto nella propria sede di Cesena, con conseguente competenza del Tribunale di Forlì.
Nel merito, l'opponente sosteneva che ER CO aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un credito presunto, relativo a fornitura di gas e di energia elettrica mai effettuata e comunque con un consumo fatturato di molto superiore a quelli precedenti;
che ER aveva comunque agito nei confronti del cliente finale per conto di , venditore US;
che aveva sottoscritto in precedenza CP_2 con un contratto di servizio telefonico, le cui bollette erano state tutte regolarmente pagate, pur CP_2
pagina 2 di 5 contestate e che al termine di quest'ultimo aveva cambiato operatore, passando ad ER CO, da cui aveva ricevuto una richiesta di pagamento di € 11.052,49, a titolo di “oneri diversi”
Eccepiva inoltre che la somma ingiunta era relativa allo stesso credito azionato da Mastercard s.r.l., quale cessionaria di , innanzi al Tribunale di Napoli che, a sua volta, aveva emesso in data CP_2 25/10/2019 il decreto ingiuntivo n. 7851/2019.
L'opponente, quindi, richiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Forlì e, quindi, la nullità del decreto opposto;
in via subordinata, richiedeva la revoca dell'opposto decreto, in quanto inammissibile, improponibile o comunque infondato, con vittoria di spesa.
Si costituiva in giudizio ER CO che contestava le avverse deduzioni;
ribadiva che l'opponente aveva sottoscritto prima in data 10/04/2015 con e poi con ER CO in data 26/05/2016 CP_2 contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, precisando che l'addebito oggetto del decreto ingiuntivo era il risultato di una richiesta di indennizzo definito “CMOR”; richiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, contestava l'eccezione di duplicità dell'azione relativa allo stesso credito dinanzi al Tribunale di Napoli;
sosteneva infine che la fattura azionata era conforme alla normativa in materia di indennizzo in favore delle esercenti la vendita di energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali, per cui concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 740/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 21305/2019, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di Forlì per inammissibilità, riteneva non fondata l'opposizione.
Rilevava il primo giudice che l'origine della somma ingiunta derivava dal calcolo del meccanismo
“CMOR”, e cioè del corrispettivo di morosità, introdotto dalle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dall'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, dovuto ai fornitori-venditori di energia per il recupero di crediti non riscossi per morosità dai clienti finali, nell'ipotesi, come nel caso di specie, di cambio di fornitore da parte del consumatore e nel caso di debito di quest'ultimo nei confronti del precedente fornitore e da pagare al nuovo fornitore, come documentalmente provato.
Rigettava in quanto irrilevante l'eccezione dell'opponente relativa al doppio pagamento dello stesso credito e riteneva legittimato il creditore originario a promuovere azione per il recupero dell'intero credito, ovvero a cedere il credito, senza che a ciò poteva ostare l'ottenimento dell'indennizzo
“CMOR” dal sistema indennitario o da parte del cliente finale a favore del nuovo venditore.
Ne derivava il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che, previa rimessione istruttoria, Parte_1 ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda formulata da ER CO nel procedimento monitorio.
Si è costituita in appello l'appellata che ha preliminarmente eccepito Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello di cui, nel merito ne ha richiesto il rigetto.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'1/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** pagina 3 di 5 Con l'impugnazione, l'appellante Parte_1 con doglianze ai limiti della inammissibilità per come sono state formulate, sostiene l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha rilevato che ER CO ha azionato nel procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Bologna lo stesso presunto credito azionato con procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli;
che erroneamente ha qualificata la somma oggetto di giudizio “corrispettivo di morosità”, e cioè “un indennizzo volto al recupero dei crediti non riscossi, completamente avulso dal debito proprio per la sua natura di indennizzo” e comunque corrispondente alla somma dovuta per mancato pagamento che è comunque indennizzo illegittimo
“perché richiesto senza la prova del danno subito, come nel nostro caso dove l'indennizzo si è trasformato in un guadagno, perché il credito è stato ceduto e ha incassato i soldi. Controparte_2
Sostiene comunque la nullità della sentenza per difetto di motivazione
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione della vicenda in esame è innanzitutto emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come invece condivisibilmente statuito dal primo giudice, oggetto del giudizio è l'ingiunzione da parte di ER CO alla appellante della Pt_1 somma cosiddetta “CMOR” (corrispettivo di morosità) determinata secondo quanto previsto dalle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Tale somma costituisce un indennizzo dei fornitori-venditori di energia per il recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali ed introdotto per contrastare il cosiddetto “turismo energetico” attraverso il quale l'utente finale cambia fornitore al fine di evitare le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle bollette e addebitato dal nuovo fornitore nel caso di inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore;
in questo caso il meccanismo previsto dalle delibere sopra richiamate addebita al cliente moroso l'indennità “CMOR” in favore del nuovo fornitore, sulla base della prevista procedura indennitaria, la cui ammissibilità nel caso di specie risulta provata (doc. 8, 9, 10, 11 fascicolo ER CO)
Secondo la delibera 219/2010, art. 2 (doc. 1 fascicolo ER CO) nel caso di ammissibilità della procedura indennitaria, il nuovo venditore (che potrà rivalersi direttamente sul cliente finale moroso) è obbligato a versare l'indennità al vecchio fornitore;
così ER CO ha addebitato l'importo “CMOR” all' appellante insieme alle altre componenti tariffarie (doc.
3.a, 3.b fascicolo ER CO). Pt_1
Del resto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, risulta provato (doc. 8 fascicolo ER CO) che il meccanismo per l'indennizzo è stato rispettato in quanto “emerge la conferma, da parte dell'Amministratore Unico, della richiesta da parte di (id est, il precedente fornitore) CP_2 dell'indennizzo CMOR, riguardanti le pratiche SIN201833501240 e SIN201833500786 ricollegate rispettivamente al POD IT001E40331363 ed al POD IT001E51266258, riconducibili all' Pt_1 appellante;
tale procedimento poi (doc. 9 fascicolo ER CO) è provato a partire dalla richiesta di indennizzo formulata dal fornitore US ( fino al versamento eseguito alla Cassa per i CP_2 Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), così risultando che le somme richieste e riconosciute a titolo di “CMOR” sono state versate al fornitore US ( rispettivamente in date 14.05.2019 e CP_2 15.05.2019, per cui appare legittima e fondata la pretesa monitoria ER CO, in quanto l'Amministratore Unico ha confermato la posizione di ER CO, nuovo fornitore , tenuto a versare l'indennizzo al circuito “CMOR”, con conseguente diritto di quest'ultima ad agire nei confronti del cliente moroso.
Nessun pregio ha inoltre la doglianza dell'appellante circa la “doppia richiesta”, in quanto si tratta di due diversi crediti appartenenti a due diversi creditori: il primo credito, quello azionato da ER CO nel presente giudizio riguarda il rimborso della indennità “CMOR”; il secondo, è quello vantato da (poi Mastercard) relativo alla fatture insolute. CP_2 pagina 4 di 5 Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata
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-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 740/2022 del Tribunale di Bologna così decide:
[...]
A)Rigetta l'appello.
C)Condanna l'appellate al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5