Ordinanza cautelare 9 ottobre 2020
Decreto presidenziale 17 febbraio 2021
Sentenza 15 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 17/02/2021, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2021
N. 00098/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00822/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Perini Balducci, in Chioggia, corso del Popolo, 1103;
nei confronti
Spix Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 1479 del 28 luglio 2020, con cui il Comune di Chioggia ha aggiudicato a Spix Italia s.r.l. il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale per il periodo dal 3 agosto 2020 al 31 dicembre 2022 all'esito di procedura negoziata ex art 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50 del 2016;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso (anche se allo stato sconosciuto) ed in particolare: i) di tutti i verbali della Commissione di gara di valutazione delle offerte; ii) nonché del successivo verbale del 28 luglio 2020 relativo alla seduta per la valutazione delle giustificazioni, all'esito della quale la Commissione ha giudicato “congrua” l'offerta dell'aggiudicataria Spix Italia s.r.l. “nulla obiettando”; iii) ove occorrer possa, dell'art. 9 del disciplinare di gara (“Avvalimento”) nella parte in cui dispone che: “ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta ”;
nonché per il subentro nell'appalto, previa dichiarazione di inefficacia e nullità ex art. 122 cod. proc. amm. del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Chioggia e Spix Italia s.r.l.;
nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente in data 25 settembre 2020:
- della Determinazione n. 1652 del 26 agosto 2020 del Dirigente del Settore Servizi alla persona del Comune di Chioggia, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla gara per il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale per il periodo dal 3 agosto 2020 al 31 dicembre 2022 e la successiva nota con cui l'ha comunicato alla ricorrente;
- qualora occorra, del disciplinare di gara (disciplinare, art. 2) laddove ha imposto ai concorrenti il “possesso” di un drone come requisito di partecipazione alla gara, nonché, laddove occorresse, del precedente avviso esplorativo di mercato laddove prevedente la medesima prescrizione;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo
nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni
C) quanto ai secondi motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente il 19 gennaio 2021:
- della Determinazione a contrarre n. 2437 del 7 dicembre 2020, adottata in data 9 dicembre 2020 e in pari data pubblicata sull'Albo pretorio, con cui il Comune di Chioggia ha dato avvio alla procedura per l'“ affidamento per il tramite del market place della p.a. del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio del Comune di Chioggia periodo gennaio – dicembre 2021 – Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera B d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG 8544717B86 ”;
- della conseguente documentazione di gara;
- della successiva Determinazione n. 1 del 4 gennaio 2021 con cui il Comune ha rettificato il capitolato e il disciplinare di gara originari e prorogato il termine per la partecipazione alla procedura;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale alla menzionata procedura ancorché non in possesso o non conosciuto dalla ricorrente;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso introduttivo, i due ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Vista la domanda con cui il difensore della parte ricorrente ha formulato istanza di discussione da remoto in vista dell’udienza del 24 febbraio 2021, fissata per la trattazione del merito del ricorso;
Visto altresì l’atto di opposizione alla discussione - depositato dai difensori del Comune resistente – con cui si osserva che le questioni sollevate dalla società ricorrente “ sono state ampiamente dibattute, sviscerate e approfondite dalla difesa comunale ” e si rileva che le parti “ hanno prodotto vari documenti a sostegno delle proprie posizioni, consentendo un contraddittorio pieno ed effettivo ”, come avvenuto nel corso della discussione in sede cautelare;
Ritenuto che le ragioni indicate dai difensori della parte resistente non sono ostative all’accoglimento della domanda di discussione depositata dalla società ricorrente;
Rilevato d’altra parte che – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 - la discussione orale può comunque essere disposta d’ufficio in relazione alla controversia oggetto della causa;
Rilevato che in ogni caso le parti che non intendano partecipare alla discussione possono depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente a quello della data fissata per l’udienza;
Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta di discussione da remoto formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Autorizza la discussione orale da remoto per la trattazione del merito del ricorso fissata all’udienza del 24 febbraio 2021.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso il giorno 17 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO