Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte rileva che, secondo l'art. 2 del d.lgs. 546/92, le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento sono di competenza del giudice ordinario. La deroga prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/92 si applica solo quando l'atto esecutivo viene impugnato anche per la mancata notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, il GE del Tribunale di Parma aveva già rinviato le parti al giudice civile per il merito, indicando un difetto di giurisdizione del giudice tributario.

  • Altro
    Mancanza di contraddittorio per omessa chiamata dell'ente impositore

    La Corte non esamina nel dettaglio questo motivo, concentrandosi sulla questione preliminare del difetto di giurisdizione.

  • Altro
    Infondatezza dell'opposizione per regolarità delle notifiche delle cartelle

    La Corte non esamina nel dettaglio questo motivo, concentrandosi sulla questione preliminare del difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 37
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo