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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07884202400002353001 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 settembre 2025 il signor Ricorrente_1 ricorre in riassunzione ex art. 5 del d.lgs. 546/92 avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07884202400002353001 notificato presso il terzo Società_1 spa per imposte erariali dell'importo di € 23.353,21 compresi interessi di mora ed oneri della riscossione emesso dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Parma, avente ad oggetto due cartelle di pagamento.
Il ricorrente riferisce di aver depositato ricorso in opposizione a pignoramento esattoriale avanti al Tribunale di Parma con il quale contesta il diritto dell'Agenzia dell'Entrate – Riscossione a procedere ad esecuzione forzata col predetto atto di pignoramento ed ai sensi degli artt. 615/2° comma e 617/2° comma c.p.c. formula rituale opposizione all'esecuzione ed all'atto di pignoramento presso terzi per alcuni motivi:
Inesistenza, nullità del credito e del pignoramento. Incostituzionalità. Diniego di difesa;
invalidità delle notifiche. inesistenza della notifica delle cartelle, avvisi, intimazione di ogni atto prodromico. Prescrizione- decadenza;
illegittimità e/o nullità dell'intera procedura di pignoramento-difetto assoluto di motivazione- impignorabilità ed incertezza delle somme dovute e delle somme pignorate. violazione principio di proporzionalità.
Presenta, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione ex artt. 618-624 cpc e 60 dpr 602/73; conclude chiedendo al Giudice dell'Esecuzione di sospendere l'esecuzione e, nel merito, di disporre l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, con vittoria di spese e onorari con distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari.
Il GE fissa l'udienza per il 27.11.2024 rinviata al 18.6.25, la controparte si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso;
il ricorrente insiste per la sospensione dell'esecuzione e il GE si riserva. L'8.7.2025 il GE emette ordinanza che così conclude: “tutto ciò premesso e ritenuto, Rigetta La richiesta di sospensione delle esecuzioni de quo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;
concede alle parti, visti gli artt.616-618 cpc il termine perentorio di legge di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.”
Il ricorrente, pertanto, intendendo dare esecuzione al provvedimento del GE del Tribunale di Parma, riassume nel merito la detta opposizione al pignoramento presso terzi avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Parma, reiterando le stesse conclusioni presentate davanti al GE.
L'Agenzia Entrate - Riscossione si costituisce sostenendo il difetto di giurisdizione di una cartella per crediti di lavoro che non è di competenza del giudice tributario ma di quello ordinario;
sostiene altresì l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio per non avere il ricorrente chiamato in giudizio l'ente impositore cioè
l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l'Ufficio rileva la infondatezza della opposizione proposta in quanto le cartelle di pagamento contenute nelle intimazioni di pagamento sono state tutte notificate regolarmente e pertanto il contribuente aveva avuto conoscenza dell'esistenza dei tributi iscritti a ruolo ben prima della ricezione dell'atto di pignoramento impugnato.
L'Ufficio conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione, in via pregiudiziale disporre l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito chiede il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria di spese.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare la questione della giurisdizione, partendo dall'art. 2 d.lgs.
546/92 che individua gli atti opponibili davanti al giudice tributario ed esclude soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento;
l'opposizione a tutti gli atti esecutivi devono necessariamente essere opposti davanti alla giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) è riconducibile ad un credito di natura tributaria.
L'unica deroga a tale principio normativo generale si concretizza nel caso in cui l'impugnazione dell'atto esecutivo notificato dall'Ufficio, oltre ad essere impugnato per vizi propri dell'atto stesso, in concomitanza viene altresì opposto per la mancata notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento o altro, ossia del titolo esecutivo. In altre parole, in tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo è messa in discussione dalla mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso mai ricevuto dal contribuente.
In questo caso specifico, l'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente, determinando quindi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria.
Infatti, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Parma, nell'ordinanza resa in data 8.7.25, precisa che esiste “anche un difetto di giurisdizione in quanto si eccepiscono vizi che si sono verificati prima della notifica del pignoramento e che quindi è competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”, mentre il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 615, 2°comma e 617, 2° comma cpc, avanti al Tribunale di Parma.
I provvedimenti del GE sono disciplinati dall'art. 616 cpc cui bisogna fare riferimento per individuare l'esito del procedimento in oggetto: nella prima udienza, dopo aver deciso sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, il giudice verifica la sua competenza. Se è competente l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis del c.p.c. Diversamente, rimetterà le parti innanzi l'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Come nel caso dell'opposizione all'esecuzione, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposta ex art. 617, 2°comma, si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione. Infatti, il secondo comma dell'art. 618 cpc dispone che “In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis…”
Nel caso di specie il GE del Tribunale di Parma, visti gli artt. 616 e 618 ha fissato il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, che andava quindi introdotto davanti al giudice civile del Tribunale di Parma e non riassunto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Parma, sezione seconda, così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07884202400002353001 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 settembre 2025 il signor Ricorrente_1 ricorre in riassunzione ex art. 5 del d.lgs. 546/92 avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07884202400002353001 notificato presso il terzo Società_1 spa per imposte erariali dell'importo di € 23.353,21 compresi interessi di mora ed oneri della riscossione emesso dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Parma, avente ad oggetto due cartelle di pagamento.
Il ricorrente riferisce di aver depositato ricorso in opposizione a pignoramento esattoriale avanti al Tribunale di Parma con il quale contesta il diritto dell'Agenzia dell'Entrate – Riscossione a procedere ad esecuzione forzata col predetto atto di pignoramento ed ai sensi degli artt. 615/2° comma e 617/2° comma c.p.c. formula rituale opposizione all'esecuzione ed all'atto di pignoramento presso terzi per alcuni motivi:
Inesistenza, nullità del credito e del pignoramento. Incostituzionalità. Diniego di difesa;
invalidità delle notifiche. inesistenza della notifica delle cartelle, avvisi, intimazione di ogni atto prodromico. Prescrizione- decadenza;
illegittimità e/o nullità dell'intera procedura di pignoramento-difetto assoluto di motivazione- impignorabilità ed incertezza delle somme dovute e delle somme pignorate. violazione principio di proporzionalità.
Presenta, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione ex artt. 618-624 cpc e 60 dpr 602/73; conclude chiedendo al Giudice dell'Esecuzione di sospendere l'esecuzione e, nel merito, di disporre l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, con vittoria di spese e onorari con distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari.
Il GE fissa l'udienza per il 27.11.2024 rinviata al 18.6.25, la controparte si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso;
il ricorrente insiste per la sospensione dell'esecuzione e il GE si riserva. L'8.7.2025 il GE emette ordinanza che così conclude: “tutto ciò premesso e ritenuto, Rigetta La richiesta di sospensione delle esecuzioni de quo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;
concede alle parti, visti gli artt.616-618 cpc il termine perentorio di legge di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.”
Il ricorrente, pertanto, intendendo dare esecuzione al provvedimento del GE del Tribunale di Parma, riassume nel merito la detta opposizione al pignoramento presso terzi avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Parma, reiterando le stesse conclusioni presentate davanti al GE.
L'Agenzia Entrate - Riscossione si costituisce sostenendo il difetto di giurisdizione di una cartella per crediti di lavoro che non è di competenza del giudice tributario ma di quello ordinario;
sostiene altresì l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio per non avere il ricorrente chiamato in giudizio l'ente impositore cioè
l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l'Ufficio rileva la infondatezza della opposizione proposta in quanto le cartelle di pagamento contenute nelle intimazioni di pagamento sono state tutte notificate regolarmente e pertanto il contribuente aveva avuto conoscenza dell'esistenza dei tributi iscritti a ruolo ben prima della ricezione dell'atto di pignoramento impugnato.
L'Ufficio conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione, in via pregiudiziale disporre l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito chiede il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria di spese.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare la questione della giurisdizione, partendo dall'art. 2 d.lgs.
546/92 che individua gli atti opponibili davanti al giudice tributario ed esclude soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento;
l'opposizione a tutti gli atti esecutivi devono necessariamente essere opposti davanti alla giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) è riconducibile ad un credito di natura tributaria.
L'unica deroga a tale principio normativo generale si concretizza nel caso in cui l'impugnazione dell'atto esecutivo notificato dall'Ufficio, oltre ad essere impugnato per vizi propri dell'atto stesso, in concomitanza viene altresì opposto per la mancata notifica dell'atto presupposto, cartella di pagamento o altro, ossia del titolo esecutivo. In altre parole, in tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo è messa in discussione dalla mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso mai ricevuto dal contribuente.
In questo caso specifico, l'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente, determinando quindi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria.
Infatti, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Parma, nell'ordinanza resa in data 8.7.25, precisa che esiste “anche un difetto di giurisdizione in quanto si eccepiscono vizi che si sono verificati prima della notifica del pignoramento e che quindi è competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”, mentre il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 615, 2°comma e 617, 2° comma cpc, avanti al Tribunale di Parma.
I provvedimenti del GE sono disciplinati dall'art. 616 cpc cui bisogna fare riferimento per individuare l'esito del procedimento in oggetto: nella prima udienza, dopo aver deciso sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, il giudice verifica la sua competenza. Se è competente l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis del c.p.c. Diversamente, rimetterà le parti innanzi l'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Come nel caso dell'opposizione all'esecuzione, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposta ex art. 617, 2°comma, si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione. Infatti, il secondo comma dell'art. 618 cpc dispone che “In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis…”
Nel caso di specie il GE del Tribunale di Parma, visti gli artt. 616 e 618 ha fissato il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, che andava quindi introdotto davanti al giudice civile del Tribunale di Parma e non riassunto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Parma, sezione seconda, così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00.