CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1659/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl Leg.rappr. Rappresentante_1 Che Agisce Anche In Proprio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U2420230002675920 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 1567/2024, emessa in composizione monocratica dalla Sezione 11^ di quella CGT nel procedimento iscritto in primo grado al nr.4535/2023, con la quale è stato accolto il ricorso della Srl Resistente_1 in liquidazione avverso l'invito al pagamento del contributo unificato tributario richiesto dalla Segreteria della CGT di primo grado con riferimento ad un ricorso, iscritto al nr. 1630/2023, diverso da quello che ha dato vita al procedimento iscritto in primo grado al nr. 2324/2020, per il quale vi era stata revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Nella motivazione del provvedimento qui impugnato premessa una lunga disamina della disciplina della ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della relativa revoca nel processo tributario, si conclude che essendo illegittima la revoca del beneficio per incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che ha adottato il provvedimento, la parte potrebbe tuttora usufruire del beneficio, con la conseguente illegittimità delle pretese della Segreteria della CGT di primo grado.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che le parti dibattono intorno agli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ed il giudice di primo grado ritengono inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre l'Ufficio ritiene che, stante la duplice declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di parte avverso il decreto, proposta una prima volta da un soggetto non legittimato (il professionista che assiste la parte) e, poi, tardivamente, dalla parte legittimata, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio debba ormai ritenersi perfezionata ed efficace, con ogni conseguenza di legge.
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.) Decisivo è poi il rilievo del fatto che Il contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2324/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le “procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto nel 2024 a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Ne consegue che è doverosa la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellato ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 1567/2024, emessa l'11/4/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 11^ nel proc. nr. 4535/2023, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 in atti meglio identificato, impugnato da Rappresentante_1 Resistente_1, in proprio e quale “ex socio ed ultimo legale rappresentante della Srl in liquidazione”;
Rappresentante_1· Condanna l'appellato a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1659/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl Leg.rappr. Rappresentante_1 Che Agisce Anche In Proprio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U2420230002675920 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 1567/2024, emessa in composizione monocratica dalla Sezione 11^ di quella CGT nel procedimento iscritto in primo grado al nr.4535/2023, con la quale è stato accolto il ricorso della Srl Resistente_1 in liquidazione avverso l'invito al pagamento del contributo unificato tributario richiesto dalla Segreteria della CGT di primo grado con riferimento ad un ricorso, iscritto al nr. 1630/2023, diverso da quello che ha dato vita al procedimento iscritto in primo grado al nr. 2324/2020, per il quale vi era stata revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Nella motivazione del provvedimento qui impugnato premessa una lunga disamina della disciplina della ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della relativa revoca nel processo tributario, si conclude che essendo illegittima la revoca del beneficio per incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che ha adottato il provvedimento, la parte potrebbe tuttora usufruire del beneficio, con la conseguente illegittimità delle pretese della Segreteria della CGT di primo grado.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che le parti dibattono intorno agli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ed il giudice di primo grado ritengono inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre l'Ufficio ritiene che, stante la duplice declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di parte avverso il decreto, proposta una prima volta da un soggetto non legittimato (il professionista che assiste la parte) e, poi, tardivamente, dalla parte legittimata, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio debba ormai ritenersi perfezionata ed efficace, con ogni conseguenza di legge.
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.) Decisivo è poi il rilievo del fatto che Il contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2324/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le “procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto nel 2024 a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Ne consegue che è doverosa la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellato ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 1567/2024, emessa l'11/4/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 11^ nel proc. nr. 4535/2023, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 in atti meglio identificato, impugnato da Rappresentante_1 Resistente_1, in proprio e quale “ex socio ed ultimo legale rappresentante della Srl in liquidazione”;
Rappresentante_1· Condanna l'appellato a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.