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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7868/2024 R.G. vertente tra: C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giudici ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lentate sul Seveso (MB), Via Roma n. 29 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 che la abiterà unitamente al figlio minore;
il signor lascerà l'abitazione
[...] Parte_1 coniugale entro 30 dicembre e trasferirà la propria residenza presso la casa del di lui padre sita a Seveso, Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile verrà rimborsato al 50% da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano a versare la propria quota ad ogni scadenza mensile. Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, nonché le spese di utenze domestiche, saranno a carico totale della signora Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi al Pt_2
50% ciascuno.
3. Il conto corrente comune di cui al punto E) delle premesse, rimarrà acceso unicamente per gli accrediti dell'assegno unico INPS e del contributo "Tutela Salute Brianza" ed il pagamento delle terapie e delle spese straordinarie effettuate per il figlio minore.
Considerato che
il rimborso del mutuo viene effettuato tramite il predetto conto corrente, le parti si impegnano a versare sullo stesso, entro il giorno 25 di ogni mese, la metà della rata mensile di ammortamento. Entro 15 giorni dall'interruzione della coabitazione i coniugi si ripartiranno in parti uguali il residuo al netto di €. 1.000,00 che verranno lasciati ivi depositati 4. Le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano quindi reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia contributo di mantenimento per loro medesimi: la Sig.ra Parte_2 presta attività lavorativa part-time presso la ditta e percepisce una retribuzione CP_1 ordinaria metta di circa E 1.200,00 mensili: il Sig. presta attività lavorativa full- Parte_1 time presso la ditta Elettromeccanica Bosco Sri e percepisce una retribuzione ordinaria di circa €. 1.800,00 mensili.
5. Alla luce della disparità reddituale dei coniugi e della assegnazione della casa coniugale alla moglie, l Sig. verserà a quest'ultima, a titolo di mantenimento del figlio , la Parte_1 Per_1 somma mensile di €: 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Le spese relative alle terapie cui è sottoposto , nonché le ulteriori spese straordinarie, Per_1 verranno pagate con le risorse elargite a titolo di assegno unico INPS e di "tutela salute Brianza" di cui al punto E) delle premesse. Nel caso in cui tali fondi non fossero sufficienti, i genitori provvederanno al pagamento delle residue spese straordinarie nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
7. In ordine al diritto di visita.
• Il padre potrà tenere con sé tutti i venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino al rientro Per_1 dalla seduta di terapia.
• A weekend alternati come segue:
• Primo periodo di sei mesi: sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle 21:30 e domenica pomeriggio dalle ore 14:00 alle 21:00;
• Secondo periodo di 6 mesi, sabato pomeriggio dalle ore 14 (salvo quando il signor sia Pt_1 libero anche di mattina e, quindi dalle 10) alle 21:30 e domenica tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 21; la madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita.
- Terzo periodo: da sabato pomeriggio alle ore 14 (salvo quando il signor sia libero anche Pt_1 di mattina e, quindi dalle 10) con pernottamento, a domenica sera prima di cena. La madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita;
per i primi weekend, durante la notte, la madre pernotterà presso la casa coniugale all'insaputa di , arrivando Per_1 quando il ragazzo starà già dormendo e lasciando l'abitazione prima del suo risveglio In ordine alle festività civili e religiose:
- Natale: la Vigilia di Natale e Natale mattina (pranzo compreso) con un genitore, con pernottamento: - Natale pomeriggio e S, EF con l'altro genitore, con pernottamento. E così ad anni alterni.
- Pasqua: Il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedi dell'Angelo con l'altro. E così ad anni alterni.
- Compleanno di : il pranzo verrà effettuato con un genitore e la cena Per_1 con l'altro genitore. E così ad anni alterni.
• In ordine alle vacanze estive dal 2026:
• Primo anno: tre giorni consecutivi con il padre. Secondo anno: una settimana continuativa con il padre.
• Terzo anno: quindici giorni, anche non consecutivo, con il padre.
8. Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto economico pertinente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione della ripartizione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente di cui alla lettera E delle premesse.
9. Entrambi & coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 444/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 1° agosto 2008 (atto n. 2008 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Misinto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7868/2024 R.G. vertente tra: C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giudici ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lentate sul Seveso (MB), Via Roma n. 29 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 che la abiterà unitamente al figlio minore;
il signor lascerà l'abitazione
[...] Parte_1 coniugale entro 30 dicembre e trasferirà la propria residenza presso la casa del di lui padre sita a Seveso, Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile verrà rimborsato al 50% da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano a versare la propria quota ad ogni scadenza mensile. Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, nonché le spese di utenze domestiche, saranno a carico totale della signora Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi al Pt_2
50% ciascuno.
3. Il conto corrente comune di cui al punto E) delle premesse, rimarrà acceso unicamente per gli accrediti dell'assegno unico INPS e del contributo "Tutela Salute Brianza" ed il pagamento delle terapie e delle spese straordinarie effettuate per il figlio minore.
Considerato che
il rimborso del mutuo viene effettuato tramite il predetto conto corrente, le parti si impegnano a versare sullo stesso, entro il giorno 25 di ogni mese, la metà della rata mensile di ammortamento. Entro 15 giorni dall'interruzione della coabitazione i coniugi si ripartiranno in parti uguali il residuo al netto di €. 1.000,00 che verranno lasciati ivi depositati 4. Le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano quindi reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia contributo di mantenimento per loro medesimi: la Sig.ra Parte_2 presta attività lavorativa part-time presso la ditta e percepisce una retribuzione CP_1 ordinaria metta di circa E 1.200,00 mensili: il Sig. presta attività lavorativa full- Parte_1 time presso la ditta Elettromeccanica Bosco Sri e percepisce una retribuzione ordinaria di circa €. 1.800,00 mensili.
5. Alla luce della disparità reddituale dei coniugi e della assegnazione della casa coniugale alla moglie, l Sig. verserà a quest'ultima, a titolo di mantenimento del figlio , la Parte_1 Per_1 somma mensile di €: 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Le spese relative alle terapie cui è sottoposto , nonché le ulteriori spese straordinarie, Per_1 verranno pagate con le risorse elargite a titolo di assegno unico INPS e di "tutela salute Brianza" di cui al punto E) delle premesse. Nel caso in cui tali fondi non fossero sufficienti, i genitori provvederanno al pagamento delle residue spese straordinarie nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
7. In ordine al diritto di visita.
• Il padre potrà tenere con sé tutti i venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino al rientro Per_1 dalla seduta di terapia.
• A weekend alternati come segue:
• Primo periodo di sei mesi: sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle 21:30 e domenica pomeriggio dalle ore 14:00 alle 21:00;
• Secondo periodo di 6 mesi, sabato pomeriggio dalle ore 14 (salvo quando il signor sia Pt_1 libero anche di mattina e, quindi dalle 10) alle 21:30 e domenica tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 21; la madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita.
- Terzo periodo: da sabato pomeriggio alle ore 14 (salvo quando il signor sia libero anche Pt_1 di mattina e, quindi dalle 10) con pernottamento, a domenica sera prima di cena. La madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita;
per i primi weekend, durante la notte, la madre pernotterà presso la casa coniugale all'insaputa di , arrivando Per_1 quando il ragazzo starà già dormendo e lasciando l'abitazione prima del suo risveglio In ordine alle festività civili e religiose:
- Natale: la Vigilia di Natale e Natale mattina (pranzo compreso) con un genitore, con pernottamento: - Natale pomeriggio e S, EF con l'altro genitore, con pernottamento. E così ad anni alterni.
- Pasqua: Il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedi dell'Angelo con l'altro. E così ad anni alterni.
- Compleanno di : il pranzo verrà effettuato con un genitore e la cena Per_1 con l'altro genitore. E così ad anni alterni.
• In ordine alle vacanze estive dal 2026:
• Primo anno: tre giorni consecutivi con il padre. Secondo anno: una settimana continuativa con il padre.
• Terzo anno: quindici giorni, anche non consecutivo, con il padre.
8. Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto economico pertinente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione della ripartizione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente di cui alla lettera E delle premesse.
9. Entrambi & coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 444/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 1° agosto 2008 (atto n. 2008 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Misinto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi