Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
14671/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Parte_1 (C.F: C.F. 1 assistita e difesa dall'avvocato
GUARALDO GIANLUCA con studio in Via DANTE 14 20851 LISSONE ITALIA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
Controparte_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso ad eccezione delle domande ex art. 316 bis cc alle quali rinuncio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2014 al 2017
Dalla loro unione in data 19.02.2017 è nato _1 riconosciuto da entrambi i genitori.
,
All'udienza ex art. 473 bis. 21 del_19.06.2025 - celebrata a seguito di due rinvii resi necessari dalle difficoltà connesse al perfezionamento della notifica - il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che Controparte_1 nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Il giudice ha quindi proceduto all'esame di parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
All'esito il difensore, invitato dal giudice delegato ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle domande ex art. 316 bis cc formulate in atti e ha rappresentato di non aver avere avanzato istanze di natura istruttoria.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
25.06.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti, subito dopo la nascita di _1 si è allontanato da casa omettendo non solo di provvedere al
,
mantenimento del minore ma anche disinteressandosi del tutto della vita del piccolo, alla quale non ha mai partecipato, limitandosi ad incontrarlo occasionalmente durante qualche festa oppure d'estate
Il convenuto, quindi, dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Invero, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre nell' inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della sua età (8 anni) l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-I 18.9.2013 n. 21273); Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. vive con _1 insieme alla nonna materna e alla sorella;
assunta a tempo indeterminato con qualifica di operaia e percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.200,00. Secondo quanto dalla stessa riferito partecipa alle spese di vitto e alloggio versando alla madre € 500 mensili.. Il padre: secondo quanto riferito dalla parte attrice è privo di occupazione lavorativa stabile. Svolge lavori saltuari e non in regola. Pur avendo mantenuto la residenza formale nella ex casa familiare, attualmente si sposta in cerca di lavori occasionali per la Puglia. E' ignoto il di lui domicilio.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 8 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
per ilLa valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto mantenimento della prole in € 200 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico universale e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di Per 1 devono essere percepite dalla madre in ragione del 100%
Con riferimento alle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
Controparte_1 letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis ess Parte_1 e c.c., 473 bis e ss cpc,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Affida Persona_2 nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della con solo diritto/dovere delParte_2 padre di vigilanza;
Rimette alla madre affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (anni 8)
Pone a carico di Controparte_1 , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 200 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico
.
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)
.
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia e ogni altra erogazione pubblica in favore di vengano percepiti per intero dalla madre affidataria esclusiva;
_1
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato