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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 04.02.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1087/2024
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 04/02/2025 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal Controparte_2
) viene chiamata la causa n. 1087/2024 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
[...]
Per l'Avv. CECCARELLI;
Parte_1
Per l'Avv. TAMAGNO JACOPO in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TAMAGNO MATTEO.
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. CECCARELLI precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/02/2025, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. TAMAGNO precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/12/2024, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 1087 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. CECCARELLI ALEANDRA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TAMAGNO MATTEO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA NINO BIXIO 19/24 CHIAVARI
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex 281-decies c.p.c., Parte_1 proponeva, dinanzi al Tribunale di Massa, una azione di accertamento negativo del credito, deducendo l'estinzione per intervenuta prescrizione del debito dell'Amministrazione risultante dell'intimazione di pagamento 06620239000493920000, notificata a mezzo posta in data 13 giugno 2024, avente ad oggetto due cartelle esattoriali (come elencate a pag. 1 ricorso) ovvero cartella n. 06620060011704666000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 9.198,76 e cartella n. 06620060013427489000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 8.990,48. Assumeva, in particolare, che “la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06620239000493920000 è avvenuta in data 14/06/2024 e quindi, oltre i dieci anni dalla notifica delle cartelle di pagamento nr. 06620060011704666000 e 06620060013427489000 avvenuta in data 15/01/2007” e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., per potere validamente ed efficacemente azionare la pretesa tributaria. Concludeva, quindi, al fine di sentir “accertare e dichiarare l'inefficacia o comunque annullare l'intimazione di pagamento di cui in premessa e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
accertare e dichiarare nell'annullare gli atti in questione la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla intimazione di pagamento qui opposta, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' , Controparte_3 in persona del Direttore pro tempore, domandando, in via pregiudiziale di rito, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
in subordine, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria e, in ulteriore subordine e nel merito, di respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata, con integrale conferma degli atti impugnati. La causa veniva istruita esclusivamente con produzioni documentali. All'udienza del 04/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.
1. ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA. NOTIFICAZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ART. 50 D.P.R. 602/73. Con il presente giudizio, il debitore ha inteso far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, eccependo l'intervenuta prescrizione) con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
4 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Tuttavia, si osserva che il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione ricevuto da
. Controparte_3
L'avviso di intimazione sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione (Sez. 5, Ordinanza n. 16743 del 2024) Si rileva, poi, che i crediti portati nelle due cartelle di pagamento di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio sono relativi tutti a tributi doganali. Come è noto, il giudice tributario, quanto alla materia, è titolare di una competenza di carattere generale (a far data dalla entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2), potendo giudicare di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (purché si tratti di tributi, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 68/2008), con esclusione soltanto delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento" (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, seconda parte). La questione del riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario non riguarda, quindi, i limiti "orizzontali" della stessa (fissati in base alla materia), bensì i limiti "verticali" (rectius: funzionali) che escludono dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, che disciplina l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in materia di riscossione coattiva, al comma 1 stabilisce: "Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo". E l'art. 29 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che l'art. 57 D.P.R. 602/1973 si riferisce esclusivamente ai casi in cui l'esecuzione esattoriale si svolga per un credito scaturente dalle entrate tributarie e dunque per la soddisfazione di una pretesa per la quale la tutela giudiziaria è rimessa alle Commissioni tributarie. Pertanto, tutte le contestazioni relative al diritto a procedere alla esecuzione forzata (salvo che si eccepisca la impignorabilità dei beni) e le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, non appartengono alla esecuzione. La scelta legislativa appare coerente con il sistema nel quale il giudizio di cognizione assorbe tutta la materia relativa alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione, "arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione" (Cass. 23832/2007). In particolare, l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. (La S.C., cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella
5 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento inviato al contribuente agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23832 del 19/11/2007 (Rv. 600675 - 01)). La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, ha affermato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Sez. U - , Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
1.1. CONCLUSIONI. Come evidenziato, il contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica delle due cartelle di pagamento, compiuta nel 2007, maturata quindi prima della notificazione dell'avviso di intimazione qui impugnato e ricevuto a mezzo posta nel 2024. In definitiva, nella specie, non si discute di atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella esattoriale (per i quali vige la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13357 del 2008), bensì viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l'"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 14648 del 13/06/2017 (Rv. 644572 - 01)). Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti erariali (tributi doganali) spettando la giurisdizione spetti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), tenuto conto delle tre fasi svolte, preso lo scaglione fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio civile n. 1087 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_3 così provvede:
6 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Letto ed applicato l'art. 281-terdecies e 281-sexies, c.p.c., visto il combinato disposto dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 59 L. n. 69/2009,
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere competente la orti Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, in riferimento dell'intimazione di pagamento 06620239000493920000, notificata a mezzo posta in data 13 giugno 2024, avente ad oggetto due cartelle esattoriali (come elencate a pag. 1 ricorso) ovvero cartella n. 06620060011704666000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 9.198,76 e cartella n. 06620060013427489000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 8.990,48;
2. FISSA termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente;
3. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, le spese processuali, che liquida in
[...] complessivi € 3.906,55, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 509,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 04/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Elisa Pinna
sentenza pronunciata all'udienza del 04.02.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 04.02.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1087/2024
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 04/02/2025 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal Controparte_2
) viene chiamata la causa n. 1087/2024 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
[...]
Per l'Avv. CECCARELLI;
Parte_1
Per l'Avv. TAMAGNO JACOPO in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TAMAGNO MATTEO.
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. CECCARELLI precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/02/2025, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. TAMAGNO precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/12/2024, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 1087 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. CECCARELLI ALEANDRA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TAMAGNO MATTEO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA NINO BIXIO 19/24 CHIAVARI
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex 281-decies c.p.c., Parte_1 proponeva, dinanzi al Tribunale di Massa, una azione di accertamento negativo del credito, deducendo l'estinzione per intervenuta prescrizione del debito dell'Amministrazione risultante dell'intimazione di pagamento 06620239000493920000, notificata a mezzo posta in data 13 giugno 2024, avente ad oggetto due cartelle esattoriali (come elencate a pag. 1 ricorso) ovvero cartella n. 06620060011704666000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 9.198,76 e cartella n. 06620060013427489000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 8.990,48. Assumeva, in particolare, che “la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06620239000493920000 è avvenuta in data 14/06/2024 e quindi, oltre i dieci anni dalla notifica delle cartelle di pagamento nr. 06620060011704666000 e 06620060013427489000 avvenuta in data 15/01/2007” e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., per potere validamente ed efficacemente azionare la pretesa tributaria. Concludeva, quindi, al fine di sentir “accertare e dichiarare l'inefficacia o comunque annullare l'intimazione di pagamento di cui in premessa e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
accertare e dichiarare nell'annullare gli atti in questione la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla intimazione di pagamento qui opposta, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' , Controparte_3 in persona del Direttore pro tempore, domandando, in via pregiudiziale di rito, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
in subordine, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria e, in ulteriore subordine e nel merito, di respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata, con integrale conferma degli atti impugnati. La causa veniva istruita esclusivamente con produzioni documentali. All'udienza del 04/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.
1. ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA. NOTIFICAZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ART. 50 D.P.R. 602/73. Con il presente giudizio, il debitore ha inteso far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, eccependo l'intervenuta prescrizione) con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
4 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Tuttavia, si osserva che il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione ricevuto da
. Controparte_3
L'avviso di intimazione sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione (Sez. 5, Ordinanza n. 16743 del 2024) Si rileva, poi, che i crediti portati nelle due cartelle di pagamento di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio sono relativi tutti a tributi doganali. Come è noto, il giudice tributario, quanto alla materia, è titolare di una competenza di carattere generale (a far data dalla entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2), potendo giudicare di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (purché si tratti di tributi, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 68/2008), con esclusione soltanto delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento" (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, seconda parte). La questione del riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario non riguarda, quindi, i limiti "orizzontali" della stessa (fissati in base alla materia), bensì i limiti "verticali" (rectius: funzionali) che escludono dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, che disciplina l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in materia di riscossione coattiva, al comma 1 stabilisce: "Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo". E l'art. 29 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che l'art. 57 D.P.R. 602/1973 si riferisce esclusivamente ai casi in cui l'esecuzione esattoriale si svolga per un credito scaturente dalle entrate tributarie e dunque per la soddisfazione di una pretesa per la quale la tutela giudiziaria è rimessa alle Commissioni tributarie. Pertanto, tutte le contestazioni relative al diritto a procedere alla esecuzione forzata (salvo che si eccepisca la impignorabilità dei beni) e le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, non appartengono alla esecuzione. La scelta legislativa appare coerente con il sistema nel quale il giudizio di cognizione assorbe tutta la materia relativa alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione, "arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione" (Cass. 23832/2007). In particolare, l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. (La S.C., cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella
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esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento inviato al contribuente agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23832 del 19/11/2007 (Rv. 600675 - 01)). La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, ha affermato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Sez. U - , Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
1.1. CONCLUSIONI. Come evidenziato, il contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica delle due cartelle di pagamento, compiuta nel 2007, maturata quindi prima della notificazione dell'avviso di intimazione qui impugnato e ricevuto a mezzo posta nel 2024. In definitiva, nella specie, non si discute di atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella esattoriale (per i quali vige la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13357 del 2008), bensì viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l'"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 14648 del 13/06/2017 (Rv. 644572 - 01)). Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti erariali (tributi doganali) spettando la giurisdizione spetti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), tenuto conto delle tre fasi svolte, preso lo scaglione fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio civile n. 1087 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_3 così provvede:
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Letto ed applicato l'art. 281-terdecies e 281-sexies, c.p.c., visto il combinato disposto dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 59 L. n. 69/2009,
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere competente la orti Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, in riferimento dell'intimazione di pagamento 06620239000493920000, notificata a mezzo posta in data 13 giugno 2024, avente ad oggetto due cartelle esattoriali (come elencate a pag. 1 ricorso) ovvero cartella n. 06620060011704666000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 9.198,76 e cartella n. 06620060013427489000 Spese Giustizia – Dogana di Milano per € 8.990,48;
2. FISSA termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente;
3. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, le spese processuali, che liquida in
[...] complessivi € 3.906,55, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 509,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 04/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Elisa Pinna
sentenza pronunciata all'udienza del 04.02.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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