Sentenza 7 giugno 2004
Commentario • 1
- 1. Libertà personale prevale su esigenze di cooperazione penale internazionale (Cass.10781/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2020
In materia estradiaioznale, va data prevalenza al valore assoluto della liberta' personale sulle esigenze di politica criminale internazionale. La materia della liberta' personale non puo' essere rimessa alla mera discrezionalita' dell'autorita' amministrativa che, col provvedimento di sospensione ex art. 709 c.p.p., finirebbe per incidere pesantemente e per un tempo indeterminato sulla liberta' dell'individuo, in violazione sia dell'art. 13 Cost. c. 2-5, sia dei principi contenuti nella legge delega circa la legalita', l'adeguatezza, la temporaneita', la costante soggezione al controllo giurisdizionale delle misure cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2004, n. 10781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10781 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELIA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 757 rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 70/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/04/01 - R.G.N. 803/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/02/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 21.3.2000 il tribunale di Cuneo ha condannato l'INPS a pagare a BA EN la pensione di reversibilità nella misura integrale dalla data di costituzione oltre al rimborso delle spese processuali, ritenendo non conforme a legge l'applicazione del divieto di cumulo con la rendita INAIL ai superstiti disposto dall'INPS in forza dell'art. 1, comma 43, l.
8.8.1995 n. 335. Con ricorso depositato il 26.6.2000 l'INPS ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza.
Costituendosi l'appellato ha insistito per la conferma della sentenza.
La Corte d'appello di Torino con sentenza del 6 febbraio - 2 aprile 2001 ha accolto l'impugnazione e riformando integralmente la pronuncia di primo grado ha ridotto la domanda per il periodo successivo al 30 giugno 2001, compensando le spese di lite. Avverso questa pronuncia l'assistita ricorre per Cassazione con un unico motivo.
L'INPS ha solo depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 comma 43 legge n. 335 del 1995, nonché vizio di motivazione.
In particolare sostiene che il divieto di cumulo previsto dalla citata disposizione non si applicherebbe alla reversibilità sulle pensioni di anzianità concorrenti con la rendita INAIL ai superstiti.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Deve in proposito ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte in proposito (da ultimo Cass. 7 gennaio 2003 n. 30) secondo cui il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995 n. 335, si riferisce alle sole ipotesi di concorrenza di trattamenti INPS e rendita INAIL derivanti dallo "stesso evento invalidante", e non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell'INPS originati da situazioni invalidanti diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della rendita INAIL in favore del lavoratore poi deceduto, in quanto la ratio del divieto di cumulo e1 quella di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante, liquidate in conseguenza di infortunio o malattia professionale.
2.2. Giova ricordare che l'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nel disegnare il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatoli e requisiti di accesso ed il regime dei cumuli, prevede - al 43^ comma - che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Aggiunge poi, con disposizione a carattere transitorio, che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
2.3. Lo scopo della incumulabilità (totale o parziale), prevista dall'art. 1, comma 43, l. n. 335/95, cit., tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ciò risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica. In mancanza di questa previsione espressa, opererebbe normalmente il cumulo, trattandosi di due assicurazioni distinte (quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti), alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell'INAIL hanno una connotazione marcatamente risarcitoria, che non hanno i trattamenti di inabilità a carico dell'INPS. Però, in un momento contingente di difficoltà della finanza pubblica, il legislatore può porre la regola secondo cui il lavoratore assicurato e parimenti i suoi superstiti possono, per così dire, spendere l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale una sola volta, senza che da quella inabilità derivino, come conseguenza sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno. Una finalità analoga - ma con una portata più limitata - era già stata perseguita dal legislatore allorché, con l'art. 6 della legge n. 222 del 1984, ha previsto l'esclusione del diritto all'assegno privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Non è quindi irragionevole (ex art. 3 Cost.), ne' viola il precetto dell'art. 38 Cost. una disposizione che, a fronte di un evento invalidante del lavoratore assicurato, appronti un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale, sicché manifestamente infondati sono i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo in sè; mentre - può subito dirsi anticipando un rilievo che sarà svolto in seguito - tali dubbi insorgerebbero ove il divieto di cumulo fosse esteso sì da operare anche tra il trattamento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ed altra prestazione previdenziale, quale il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, del tutto indipendente da quell'infortunio o da quella malattia.
2.4. Orbene, perché operi il divieto di cumulo in esame, occorre che ci sia lo "stesso evento invalidante", quale cerniera tra le due prestazioni previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra loro. Ossia occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita INAIL, sia la stessa che viene valutata al fine della spettanza, o meno, di (analoga) prestazione previdenziale a carico dell'INPS.
Orbene la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l'ordinario presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti. L'inabilità, rilevante in tale sistema e che non può concorrere con quella presa in considerazione dal parallelo sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella derivante da un evento diverso dalla morte ed afferente direttamente al lavoratore assicurato;
la quale poi, in caso di morte di quest'ultimo, può comportare un'attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all'INAIL in conseguenza dello stesso originario evento invalidante. Ed allora quando il cit. comma 43 dell'art. 1, nell'elencare le prestazioni a carico dell'INPS, considerate in riferimento al divieto di cumulabilità così posto, richiama le pensioni di reversibilità (unitamente alle pensioni di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità), non si riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, in quanto appunto la morte del pensionato di vecchiaia non può considerarsi "evento invalidante", ne il trattamento è dovuto solo a condizione che l'evento-morte sia legato con nesso di causalità all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare della pensione diretta, così come invece l'art. 1, comma 43, cit. richiede che sia. L'evento-morte nel trattamento di vecchiaia è un fatto neutro che non altera il regime di cumulo del quale in ipotesi si trovi a beneficiare il titolare della pensione diretta che sia anche titolare di rendita vitalizia a carico dell'INAIL. Non rileva affatto, al fine della spettanza del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, distinguere secondo che il titolare diretto, già parimenti titolare di rendita INAIL, sia deceduto proprio a causa dei postumi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ovvero per una causa del tutto diversa. In entrambe le ipotesi spetta indistintamente il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia ai superstiti, mentre il quid pluris costituito eventualmente dal nesso di causalità tra la morte e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale rileva unicamente sul versante della spettanza, o meno, della rendita vitalizia INAIL ai superstiti (art. 85 d.P.R. n. 1124/65). Quindi il riferimento del comma 43 dell'art. 1 alla reversibilità deve intendersi come fatto solo a quella originata dalla titolarità del dante causa di trattamento a carico dell'INPS (quale appunto la pensione di inabilità) derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In tal caso la morte del pensionato per ragioni legate con nesso eziologico all'infortunio o alla malattia professionale lascia persistere il divieto di cumulo anche per i superstiti che, al pari del titolare diretto, si trovano a beneficiare contemporaneamente del trattamento di reversibilità e della rendita a carico dell'INAIL. Il cit. comma 43 dell'art. 1 non si riferisce invece alla pensione di vecchiaia: come il pensionato diretto cumula tale trattamento con l'(eventuale) rendita vitalizia a carico dell'INAIL, così i suoi superstiti cumuleranno tali due trattamenti sempre che ricorrano i distinti presupposti per la loro attribuzione.
2.5. Non senza considerare poi sul piano più strettamente dell'interpretazione letterale che il riferimento ai trattamenti di reversibilità è preceduto da quello alle pensioni di inabilità e seguito da quello all'assegno ordinario di invalidità, collocazione questa che mostra una matrice comune (quello del trattamento di inabilità) ed un'esigenza più mirata: quella di estendere il regime del divieto di cumulo dai trattamenti diretti a quelli indiretti, ma sempre aventi come presupposto l'inabilità e non già la vecchiaia perché è l'inabilità, e (ovviamente) non la vecchiaia, che può trarre origine da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale come richiesto, sempre sul piano dell'interpretazione letterale, dalla disposizione in esame che appunto parla di trattamenti di "pensioni di (...) di reversibilità (...), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale". D'altra parte, quando il legislatore ha invece inteso riferirsi al regime di cumulabilità del trattamenti di riversibilità in generale, liquidati a prescindere dal fatto che la morte sia, o meno, conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, lo ha fatto espressamente come nella fattispecie del precedente comma 41 del medesimo art. 1.
2.6. In conclusione, ancorché l'art. 1, comma 43, l. n. 335/95, cit., parli di trattamenti di reversibilità tout court (tale sarebbe la mera interpretazione letterale invocata dalla difesa della ricorrente), senza alcuna distinzione, occorre procedere ad un'interpretazione adeguatrice (costituzionalmente orientata) della disposizione per pervenire a ritagliare nell'ambito dei trattamenti di reversibilità solo quelli relativi a trattamenti diretti originati da un'inabilità conseguente allo stesso infortunio o malattia che è poi stata causa del decesso dell'assicurato. In questa operazione di riduzione della fattispecie per rendere la disposizione conforme a Costituzione l'ancoraggio è costituito, come si diceva all'inizio, dallo "stesso evento invalidante" che non può mai ricorrere nel caso di pensione di anzianità, qual è quella della cui reversibilità si tratta nella specie.
3. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto;
potendo poi la causa essere decisa nel merito, deve condannarsi l'INPS a pagare al ricorrente la pensione di reversibilità nella misura integrale dalla data di costituzione oltre gli accessori legge.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è legittimata alla decisione nel merito, che si compendia nella condanna dell'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nell'integrale misura di legge. Le oggettive incertezze ermeneutiche nascenti dall'ambiguità della norma in discussione giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito;
quelle del giudizio di legittimità - svoltosi quando il citato orientamento giurisprudenziale aveva già preso corpo - seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la pensione di reversibilità nell'integrale misura di legge. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00 oltre Euro Duemila (Euro 2.000) per onorario ed oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004