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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 9/4/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 10/12/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
PQM
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. LI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile
Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa LI
IA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 652 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Parte_1
EI NA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Tommaso
Giannini; ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace Conclusioni:
Parte ricorrente: ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente, sig. conveniva in giudizio il Parte_1 ormulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa CP_2
o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 319 dell'08.04.2013 e/o di progressione carriera n. 186 del 14.12.2018 ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno 2013 (pari ad anni 1) nonché a pagare ogni eventuale differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento fino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari”
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che:
- aveva prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 17.1.2001, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data
1.09.2007 quale vincitore di concorso nella scuola secondaria di primo grado classe di concorso
A043, successivamente passato di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2010 (all.1 – stato matricolare);
-nel corso della propria progressione di carriera non aveva mai visto riconoscersi, da un punto di vista giuridico, il servizio prestato nell'anno 2013, nonostante il blocco avesse riguardato soltanto l'economico e per il solo anno di riferimento (all.2);
In sostanza, parte ricorrente con il presente giudizio chiedeva il riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013 con conseguente riversione nella successiva progressione di carriera giuridica.
Il , pur ritualmente citato, restava contumace. CP_2
Con note depositate in data 26/11/2025 in previsione dell'udienza del 10/12/2025 il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna generica precedentemente formulata, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive eventualmente spettanti, specificando che -l'interesse ad agire di parte ricorrente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici era “per la graduatoria di
Istituto; per la mobilità provinciale ed interprovinciale;
per i requisiti dei 5 anni di anzianità richiesti dall'art. 1 D.lgs n 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico;
per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione;
per i 5 anni necessari per usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 L.
53/2000; per il raggiungimento del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 comma 5bis D.lgs 165/2001; ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile ecc ecc……”.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc la causa veniva così decisa.
****
Il ricorso proposto dal sig. merita accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
Giova in primo luogo ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 9, comma 23, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico") espressamente stabiliva che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".
E' noto che, successivamente, il D.M. Istruzione 14 gennaio 2011 ("Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122"), ha previsto (art. 2) la destinazione di parte delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, al "recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA".
L'accordo tra le OO.SS. e l' del 13 marzo 2013 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità CP_3 dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha consentito, grazie alle economie in esso individuate, di "recuperare" le anzianità 2011.
Quindi, il successivo CCNL del 7 agosto 2014 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha permesso, grazie alle ulteriori economie in esso indicate, di "recuperare" le anzianità 2012.
Infine, il "cd blocco” della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
è venuto meno a seguito dell'art. 1 co. 4, D.L. 23 gennaio 2014 n. 3, del seguente tenore: "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".
Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 178/ 2015 ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma
254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015)”.
Il nucleo essenziale delle ragioni della pronuncia può essere riassunto nel seguente passaggio:
“L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il
2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.”, soggiungendosi “Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza
(sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum”.
In sintesi, la consulta ha ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
Con ordinanza n. 16133/2024 è poi intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, affermando che: “….
Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del
2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp.
Prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di ^Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico^ (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. 78/2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.
Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.”
Secondo la Cassazione, quindi, è errato ritenere che le norme di legge di blocco non riguardino solo
“gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ed infatti, precisa la Corte che “….. E' pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (così l'art. 29, comma 23, del d.l. 78 del 2010 cit), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il
2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Nel medesimo filone interpretativo si è attestata anche la giurisprudenza di merito, affermando che
“…. Il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo. In tale senso, per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio.”
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico” ( in questo senso v. Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 1156/2025 Tribunale Rimini, Sent., 11/03/2025, n. 79;
Tribunale di Roma n. 10617/2024; Corte d'appello di Firenze sent. n 66/2024; Tribunale di Frosinone sent n 1602/2024; Tribunale di Nocera Inferiore sent n. 1105/2023; Tribunale di Salerno sent. n
1204/2024; Tribunale di Cuneo sentenza del 9/7/2024; Tribunale di Marsala sentenza del 21/2/2023).
Sulla questione è, inoltre, intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione n. 13618/2025 che, superando parzialmente la precedente decisione presa con sentenza n. 16133/2024, ha precisato: “la non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico……”.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato, analizzando il contenuto dei decreti di ricostruzione/progressione carriera in atti (all. 2), il mancato riconoscimento giuridico del servizio prestato dal ricorrente nell'anno 2013.
Ebbene, applicando i principi sopra enunciati, consegue che all'odierno ricorrente vada riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini della progressione in carriera, ma non anche ai fini economici. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 e succ mod, valori minimi stante la non complessità della questione trattata e la natura seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1) e, per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione e/o di progressione carriera in essere, ad effettuare una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024 di anni 22 e mesi 0 gg 0 per il sig. ; Parte_1
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 2.446,40 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, l'11/12/2025
Il Giudice
LI IA
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 9/4/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 10/12/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
PQM
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. LI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile
Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa LI
IA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 652 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Parte_1
EI NA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Tommaso
Giannini; ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace Conclusioni:
Parte ricorrente: ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente, sig. conveniva in giudizio il Parte_1 ormulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa CP_2
o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 319 dell'08.04.2013 e/o di progressione carriera n. 186 del 14.12.2018 ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno 2013 (pari ad anni 1) nonché a pagare ogni eventuale differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento fino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari”
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che:
- aveva prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 17.1.2001, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data
1.09.2007 quale vincitore di concorso nella scuola secondaria di primo grado classe di concorso
A043, successivamente passato di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2010 (all.1 – stato matricolare);
-nel corso della propria progressione di carriera non aveva mai visto riconoscersi, da un punto di vista giuridico, il servizio prestato nell'anno 2013, nonostante il blocco avesse riguardato soltanto l'economico e per il solo anno di riferimento (all.2);
In sostanza, parte ricorrente con il presente giudizio chiedeva il riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013 con conseguente riversione nella successiva progressione di carriera giuridica.
Il , pur ritualmente citato, restava contumace. CP_2
Con note depositate in data 26/11/2025 in previsione dell'udienza del 10/12/2025 il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna generica precedentemente formulata, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive eventualmente spettanti, specificando che -l'interesse ad agire di parte ricorrente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici era “per la graduatoria di
Istituto; per la mobilità provinciale ed interprovinciale;
per i requisiti dei 5 anni di anzianità richiesti dall'art. 1 D.lgs n 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico;
per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione;
per i 5 anni necessari per usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 L.
53/2000; per il raggiungimento del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 comma 5bis D.lgs 165/2001; ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile ecc ecc……”.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc la causa veniva così decisa.
****
Il ricorso proposto dal sig. merita accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
Giova in primo luogo ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 9, comma 23, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico") espressamente stabiliva che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".
E' noto che, successivamente, il D.M. Istruzione 14 gennaio 2011 ("Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122"), ha previsto (art. 2) la destinazione di parte delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, al "recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA".
L'accordo tra le OO.SS. e l' del 13 marzo 2013 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità CP_3 dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha consentito, grazie alle economie in esso individuate, di "recuperare" le anzianità 2011.
Quindi, il successivo CCNL del 7 agosto 2014 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha permesso, grazie alle ulteriori economie in esso indicate, di "recuperare" le anzianità 2012.
Infine, il "cd blocco” della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
è venuto meno a seguito dell'art. 1 co. 4, D.L. 23 gennaio 2014 n. 3, del seguente tenore: "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".
Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 178/ 2015 ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma
254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015)”.
Il nucleo essenziale delle ragioni della pronuncia può essere riassunto nel seguente passaggio:
“L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il
2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.”, soggiungendosi “Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza
(sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum”.
In sintesi, la consulta ha ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
Con ordinanza n. 16133/2024 è poi intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, affermando che: “….
Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del
2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp.
Prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di ^Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico^ (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. 78/2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.
Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.”
Secondo la Cassazione, quindi, è errato ritenere che le norme di legge di blocco non riguardino solo
“gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ed infatti, precisa la Corte che “….. E' pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (così l'art. 29, comma 23, del d.l. 78 del 2010 cit), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il
2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Nel medesimo filone interpretativo si è attestata anche la giurisprudenza di merito, affermando che
“…. Il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo. In tale senso, per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio.”
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico” ( in questo senso v. Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 1156/2025 Tribunale Rimini, Sent., 11/03/2025, n. 79;
Tribunale di Roma n. 10617/2024; Corte d'appello di Firenze sent. n 66/2024; Tribunale di Frosinone sent n 1602/2024; Tribunale di Nocera Inferiore sent n. 1105/2023; Tribunale di Salerno sent. n
1204/2024; Tribunale di Cuneo sentenza del 9/7/2024; Tribunale di Marsala sentenza del 21/2/2023).
Sulla questione è, inoltre, intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione n. 13618/2025 che, superando parzialmente la precedente decisione presa con sentenza n. 16133/2024, ha precisato: “la non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico……”.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato, analizzando il contenuto dei decreti di ricostruzione/progressione carriera in atti (all. 2), il mancato riconoscimento giuridico del servizio prestato dal ricorrente nell'anno 2013.
Ebbene, applicando i principi sopra enunciati, consegue che all'odierno ricorrente vada riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini della progressione in carriera, ma non anche ai fini economici. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 e succ mod, valori minimi stante la non complessità della questione trattata e la natura seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1) e, per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione e/o di progressione carriera in essere, ad effettuare una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024 di anni 22 e mesi 0 gg 0 per il sig. ; Parte_1
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 2.446,40 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, l'11/12/2025
Il Giudice
LI IA