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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FEDERICA, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4177/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320233014207843000 IRES-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320233014207843000 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239008020111000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste in atti.
ADE insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 4177/2024, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato le due intimazioni di pagamento in epigrafe indicate (notificate in data 8/3/2024) aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni ed interessi su Ires ed Iva per gli anni 2007 e 2008.
Deduce:
1) la decadenza e la prescrizione quinquennale (al 31/12/2017) atteso che le sottostanti cartelle sono state notificate nel 2012;
2) la nullità della notifica atteso che le intimazioni riguardano debiti dell'Associazione culturale “Ricorrente_1”, cessata il 31/12/2023, come comunicato all'Agenzia delle Entrate in data 31/1/2024 e quindi il ricorrente non è più legale rappresentante.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero risulta dalle intimazioni impugnate che le sottostanti cartelle sono state notificate, rispettivamente in data 18/9/2012 e 22/12/2012, ma non vi è prova in atti della notifica di successivi atti interruttivi, prima delle due intimazioni di pagamento (in data 8/3/2024).
In materia di interessi e sanzioni sui crediti erariali, la prescrizione è quinquennale (v. Cass. civ., 4969/2024, ord.; e Cass. civ., sez. trib., n. 13781/2023) e quindi detta prescrizione è maturata prima della notifica delle intimazioni di pagamento.
In conclusione il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente, in Euro 700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FEDERICA, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4177/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320233014207843000 IRES-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320233014207843000 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239008020111000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste in atti.
ADE insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 4177/2024, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato le due intimazioni di pagamento in epigrafe indicate (notificate in data 8/3/2024) aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni ed interessi su Ires ed Iva per gli anni 2007 e 2008.
Deduce:
1) la decadenza e la prescrizione quinquennale (al 31/12/2017) atteso che le sottostanti cartelle sono state notificate nel 2012;
2) la nullità della notifica atteso che le intimazioni riguardano debiti dell'Associazione culturale “Ricorrente_1”, cessata il 31/12/2023, come comunicato all'Agenzia delle Entrate in data 31/1/2024 e quindi il ricorrente non è più legale rappresentante.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero risulta dalle intimazioni impugnate che le sottostanti cartelle sono state notificate, rispettivamente in data 18/9/2012 e 22/12/2012, ma non vi è prova in atti della notifica di successivi atti interruttivi, prima delle due intimazioni di pagamento (in data 8/3/2024).
In materia di interessi e sanzioni sui crediti erariali, la prescrizione è quinquennale (v. Cass. civ., 4969/2024, ord.; e Cass. civ., sez. trib., n. 13781/2023) e quindi detta prescrizione è maturata prima della notifica delle intimazioni di pagamento.
In conclusione il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente, in Euro 700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Cabrini