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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7593/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400042469000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17602/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'A.d.E.R., Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo specificato in epigrafe, notificato il 21/01/2025, relativo all'avviso di accertamento n.250TETM001070 (anno di imposta 2015) e alla cartella di pagamento n.07120240024153723000 (tassa auto 2018, Renault CLIO 1.5 DCI 5P tg. Targa_1) dell'ammontare di € 982.
Impugna il preavviso di fermo de quo in quanto non preceduto dalla regolare notifica del prodromico atto identificato con n.250TETM001070 che, nell'atto, si afferma essere stato notificato il 21/02/2020, nonché della prodromica cartella di pagamento n. 07120240024153723000.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento del preavviso per omessa notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione (rispettivamente quinquennale e triennale) dei crediti.
Si è costituita A.d.E.R. la quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori,
Regione Campania e Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Rilevava, in relazione alle notifiche di atti prodromici di sua competenza, di avere notificato al contribuente la cartella esattoriale n. 07120240024153723000 il 30.04.2024 a mani proprie.
Regione e Centro operativo si sono quindi costituiti eccependo la tempestiva notifica degli atti presupposti aventi effetto interruttivo e producendo la relativa documentazione.
All'udienza del 16.10.2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto, avendo le resistenti costituite prodotto prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Invero risulta dalla documentazione depositata dal Centro Operativo di Pescara che il ricorrente non presentò dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, nonostante fosse tenuto a farlo. L'Agenzia ha pertanto provveduto ad accertare il maggior reddito imponibile e la maggior imposta emettendo a suo carico l'avviso d'accertamento 250TETM001070, notificato in data 21/02/2020 (v. avviso di ricevimento raccomandata sottoscritto dal contribuente, depositato in atti).
Il contribuente non ha impugnato l'avviso d'accertamento nei termini di legge (anzi ha proposto istanza di rateizzazione) e, pertanto, l'Ufficio ha proceduto al conseguente affidamento in carico agli agenti della riscossione delle somme ivi intimate.
Quanto alla documentazione relativa alla tassa automobilistica di cui al medesimo preavviso di fermo impugnato, si osserva che la Regione ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata
AINIM210903RR006204, sottoscritto personalmente dal contribuente il 17.09.2021.
Risulta per tabulas, quindi, il mancato superamento del termine di prescrizione rispettivamente previsto dalla legge per il tributo IRPEF e per la tassa automobilistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7593/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400042469000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17602/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'A.d.E.R., Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo specificato in epigrafe, notificato il 21/01/2025, relativo all'avviso di accertamento n.250TETM001070 (anno di imposta 2015) e alla cartella di pagamento n.07120240024153723000 (tassa auto 2018, Renault CLIO 1.5 DCI 5P tg. Targa_1) dell'ammontare di € 982.
Impugna il preavviso di fermo de quo in quanto non preceduto dalla regolare notifica del prodromico atto identificato con n.250TETM001070 che, nell'atto, si afferma essere stato notificato il 21/02/2020, nonché della prodromica cartella di pagamento n. 07120240024153723000.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento del preavviso per omessa notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione (rispettivamente quinquennale e triennale) dei crediti.
Si è costituita A.d.E.R. la quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori,
Regione Campania e Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Rilevava, in relazione alle notifiche di atti prodromici di sua competenza, di avere notificato al contribuente la cartella esattoriale n. 07120240024153723000 il 30.04.2024 a mani proprie.
Regione e Centro operativo si sono quindi costituiti eccependo la tempestiva notifica degli atti presupposti aventi effetto interruttivo e producendo la relativa documentazione.
All'udienza del 16.10.2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto, avendo le resistenti costituite prodotto prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Invero risulta dalla documentazione depositata dal Centro Operativo di Pescara che il ricorrente non presentò dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, nonostante fosse tenuto a farlo. L'Agenzia ha pertanto provveduto ad accertare il maggior reddito imponibile e la maggior imposta emettendo a suo carico l'avviso d'accertamento 250TETM001070, notificato in data 21/02/2020 (v. avviso di ricevimento raccomandata sottoscritto dal contribuente, depositato in atti).
Il contribuente non ha impugnato l'avviso d'accertamento nei termini di legge (anzi ha proposto istanza di rateizzazione) e, pertanto, l'Ufficio ha proceduto al conseguente affidamento in carico agli agenti della riscossione delle somme ivi intimate.
Quanto alla documentazione relativa alla tassa automobilistica di cui al medesimo preavviso di fermo impugnato, si osserva che la Regione ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata
AINIM210903RR006204, sottoscritto personalmente dal contribuente il 17.09.2021.
Risulta per tabulas, quindi, il mancato superamento del termine di prescrizione rispettivamente previsto dalla legge per il tributo IRPEF e per la tassa automobilistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori se dovuti.