TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1642/2023
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1642/2023, promossa da
(C.F. ), generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. INVERNIZZI LARA parte ricorrente contro (C.F. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. CALLONE SILVIA ENRICA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Le parti, come in atti generalizzate e rappresentate Chiedono che il Tribunale Illustrissimo Preso atto della volontà delle stesse di non volersi riconciliare, voglia
Pag. 1 accogliere le seguenti conclusioni:
1 - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e contratto nel Comune di Grignasco (NO) in data Parte_1 Controparte_1
15.09.2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni, regolarmente registrato al nr. 10 dei Registri dello Stato Civile del Comune di Grignasco alla parte II serie A anno 2007 e altresì trascritto nel Comune di Ghemme (NO) al nr 7 parte II, serie B anno 2007 in data 26.10.2007 in data 30.1.1998, ordinando al Cancelliere del Tribunale la trasmissione agli Uffici dello Stato Civile e così all'ufficiale di Stato civile dei Comuni di Grignasco e Ghemme di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;; conseguentemente, dichiarare la perdita del cognome per la signora;
2 CP_1 Parte_1
– assegnare la casa familiare alla signora , con tutto quanto ivi contenuto, di Parte_1 proprietà esclusiva della stessa;
3 – disporre l'affido condiviso dei figli e , dando Per_1 Per_2 altresì atto che i figli resteranno ad abitare con la madre presso la casa familiare;
4 – disporre che il padre posa incontrare i figli e . a week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 fino Per_2 Per_1 alla domenica sera alle 21.00, andandoli a prendere e riportandoli dalla madre. Inoltre, potrà tenere con sé i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando non li avrà con sè nel fine settimana, e il mercoledì dopo la scuola fino a giovedì mattina quando invece li avrà con sè nel fine settimana. I giorni stabiliti possono variare in base agli impegni extrascolastici dei figli e/o diversi accordi tra i genitori. I giorni di Natale, santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Natale
2023 con la mamma, Pasqua 2024 con il papà – Santo Stefano 2023 con il papà e Lunedì dell'Angelo
2024 con la mamma;
capodanno e primo dell'anno 2023/2024 con il papà. E così via rispettando l'alternanza. Il padre potrà tenere con sé i figli anche una settimana nel periodo natalizio, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e rispettando e tenendo conto degli impegni dei figli. Il tutto sempre rispettando e considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, impegnandosi il sig. a garantire ai ragazzi lo svolgimento di dette attività e svaghi, CP_1 accompagnandoli ove gli stessi ricadano nel giorno di visita di sua spettanza. Il sig. terrà CP_1
i figli con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Gli eventi importanti dei figli (compleanno, ricorrenze religiose, saggi di danza, eventi sportivi in genere, verranno trascorsi dai genitori insieme ai figli, ovvero, ove non possibile, metà del tempo con un genitore e l'altra metà con l'altro. 5 – disporre che il sig.
[...]
versi sul conto corrente intestato alla Signora , entro il giorno 15 di ogni mese - data
CP_1 Pt_1 in cui il padre percepisce lo stipendio dal proprio datore di lavoro - la somma di € 534,00 (€ 277,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre altresì che il sig. versi la somma di € 50,00 mensile entro il 15
CP_1 di ogni mese a titolo di concorso nelle spese dell'attività di danza del/dei figli. Disporre altresì che il sig. versi alla moglie la somma di € 1.102,44 a titolo di arretrati ISTAT entro la data di
CP_1 emissione della sentenza 6 – disporre che il Sig. versi altresì il 50% delle spese
CP_1 straordinarie per i figli, come determinate dal Protocollo di Torino, esclusa la danza da corrispondere in una tantum mensile contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento mensile. pagando o anticipando le somme di spettanza alla signora . Disporre che per le Pt_1 spese superiori a 100,00 euro il sig. provvederà ad anticipare la somma alla signora
CP_1
, al fine di non gravare la stessa di esborsi onerosi. Disporre che le somme per le spese Pt_1 straordinarie per i figli, ove detraibili, vengano portate in detrazione al 100% dalla signora , Pt_1 ad eccezione delle spese sanitarie, che verranno portate in detrazione al 50% ciascuno, qualora effettivamente pagate al 50% tra i genitori. La Signora porterà in detrazione tutte le spese Pt_1
Pag. 2 straordinarie, incluse quelle sanitarie e poi verserà al sig. quanto di sua spettanza per la CP_1 detrazione di queste ultime. 7 – disporre che la signora percepisca l'assegno Unico per i Pt_1 figli al 100%. 8 – disporre che le spese straordinarie relative all'immobile adibito a casa familiare fino ad oggi deliberate, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, ivi compresa la sostituzione del boiler/caldaia per la quale è già stato dato incarico alla ditta idraulica, ufficialmente deliberato in assemblea il 02/07/2025. Dare atto che le spese straordinarie dell'immobile adibito a casa familiare deliberate successivamente alla trascrizione del trasferimento del bene in presso la Conservatoria dei registri immobiliari, saranno totalmente a carico della Signora a partire dal momento Pt_1 in cui ella sarà legalmente proprietaria esclusiva del bene. 9 – Dare atto che la signora Parte_1
si accolla il mutuo residuo dal momento in cui diverrà l'unica intestataria del bene;
non
[...] appena sarà tecnicamente possibile, verrà effettuata voltura del mutuo in capo esclusivo alla signora
, con liberazione del sig. da ogni con seguente onere. Tutte le spese necessarie Pt_1 CP_1 per addivenire alla cancellazione dalla banca dati CRIF verranno suddivise al 50% ciascuno. 10 – disporre che il sig. provveda alle detrazioni in capo a sè per il mutuo per la quota di Sua CP_1 spettanza al 50% e provveda poi al rimborso di detta quota alla signora entro e non oltre Pt_1 cinque giorni dall'avvenuta detrazione. 11 – dare atto che i coniugi, a regolamentazione e tacitazione dei rapporti patrimoniali dichiarano quanto segue: TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI DIVORZIO da a Il signor Controparte_1 Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale: ,
[...] CodiceFiscale_3 trasferisce alla signora nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà degli immobili CodiceFiscale_4 siti in Comune di GRIGNASCO (NO), alla Via Manzoni n. 5, facenti parte di un fabbricato di civile abitazione edificato su area di terreno identificato nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 13 particella 22, ente urbano di are 8.00, e più precisamente: - appartamento al piano terreno composto da corridoio, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere, terrazzo e giardino e corte esclusivi con annessa cantina al piano secondo seminterrato;
- autorimessa al piano secondo seminterrato. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GRIGNASCO (NO), correttamente in ditta a , nato a [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale: e nata a [...] il 15 giugno CodiceFiscale_3 Parte_1
1982, codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà CodiceFiscale_4 in regime di separazione dei beni, con i seguenti dati: - foglio 13, particella 22 subalterno 7, Via Manzoni A. n. 5, piani S2-T, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, superficie catastale mq. 103, rendita catastale Euro 395,09 (appartamento e cantina); - foglio 13, particella 22 subalterno 12, Via Manzoni A. n. 5, piano S2, categoria C/6, classe 3, mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita catastale Euro 58,10 (autorimessa); CONFINI: L'appartamento confina con affaccio su corte comune al subalterno 3 posta al piano S2 a due lati, con vano ascensore comune al subalterno 3 a due lati, con beni al subalterno 8 di proprietà di terzi, con corte comune al subalterno 9 a più lati;
la cantina e l'autorimessa confinano a corpo con beni comuni al subalterno 3 a più lati e beni al subalterno 8 di proprietà di terzi, con terrapieno, con beni al subalterno 4 di proprietà di terzi, con beni al subalterno 13 di proprietà di terzi, con corte comune al subalterno 3. Il signor CP_1
dichiara che la titolarità dell'immobile in oggetto è a lui pervenuta in forza di: - atto di
[...] compravendita del 16 maggio 2011 del Notaio di Romagnano Sesia (NO), Persona_3
Repertorio n. 67577 e Raccolta n. 11982, registrato a Borgomanero (NO) il 20 maggio 2011 al n. 1955 Serie 1T, trascritto a Novara il 23 maggio 2011 ai nn. 8575/5465, che si intende qui
Pag. 3 integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti ed a quelli in esso eventualmente richiamati. Il signor , in relazione agli immobili da lui ceduti, Controparte_1 rilascia le seguenti dichiarazioni: -- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, attesta e dà atto che: - la costruzione dei fabbricato di cui gli immobili sono parte è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967; -- il fabbricato di cui gli immobili sono parte, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Grignasco (NO), è stato oggetto dei seguenti interventi: - D.I.A per lavori di manutenzione straordinaria Prot. n. 5169 del 9 giugno 2008; - D.I.A per ristrutturazione edilizia Prot. n. 1783 del 26 febbraio 2009; - D.I.A per variante finale Prot. n. 3928 del 22 aprile 2011; - fine lavori del 22 aprile 2011; - agibilità Prot. n. 3930 del 22 aprile 2011; - manutenzione straordinaria copertura condominio Pratica n. CP_2
0033920250000004494 presentata in via telematica il 21 maggio 2025 al Comune di Grignasco (NO) Protocollo n. 0005107, (Pratica n. 2024/14/15 registrata il 22 maggio 2025); - che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il signor garantisce la Controparte_1 regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. Gli immobili in oggetto vengono ceduti a corpo con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. Il signor garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lui Controparte_1 pervenuto come sopra detto e garantisce la libertà degli immobili stessi da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali, con la sola eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Novara il 23 maggio 2011 ai nn. 8576/1402 per Euro 187.500,00, a garanzia di un capitale di Euro 125.000,00, a favore di ” con sede in Controparte_3
Milano, codice fiscale: , la quale ha eletto domicilio ipotecario in Milano, Via della P.IVA_1
Moscova n. 18, presso la propria Sede Secondaria, e contro , nato a [...] Controparte_1
(VC) il 10 novembre 1975, codice fiscale: , e nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a Varallo (VC) il 15 giugno 1982, codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un CodiceFiscale_4 mezzo) ciascuno di proprietà in regime di separazione di beni degli immobili in oggetto, in forza di contratto di mutuo fondiario del 16 maggio 2011 del Notaio di Romagnano Sesia Persona_3
(NO), Repertorio n. 67578 e Raccolta n. 11983, registrato a Borgomanero (NO) il 20 maggio 2011 al n. 1956 Serie 1T, per la durata di anni 30 (trenta), il cui debito residuo, a tutto l'8 settembre 2025, in virtù delle rate scadute e pagate, ammonta ad Euro 88.907,07. La signora Parte_1 dichiara espressamente di accollarsi, con il consenso del signor , la quota parte Controparte_1 di spettanza del medesimo delle rate residue del mutuo sopra citato, obbligandosi a farne restituzione all'Istituto mutuante, alle condizioni tutte stabilite con l'originario mutuatario e da esso accettate senza eccezioni o riserve. Ai fini di quanto sopra la signora elegge Parte_1 domicilio presso l'immobile in oggetto, ove l'Istituto mutuante potrà notificare tutti gli atti, anche esecutivi dipendenti dal mutuo in oggetto. La signora ai sensi e per gli effetti Parte_1 della legge 19 luglio 1993 n. 243, modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 (art. 3, commi 131
- 132 - 133) e successive modificazioni, dichiara: a) che gli immobili in oggetto sono ubicato nel
Pag. 4 Comune in cui la signora è residente;
b) di non essere titolare esclusiva o in Parte_1 regime di comunione con il proprio coniuge, ove coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione e nuda proprietà, su casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla vigente legge 549/95 e norme ivi richiamate a partire dalla legge 168/82; d) che gli immobili in oggetto non costituiscono immobile di lusso secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969; e) che intende destinare gli immobili in oggetto a propria abitazione principale;
f) di essere a conoscenza delle conseguenze previste da detta legge 569/95 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazione mendace e/o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile in oggetto, meglio in premessa descritto, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del trasferimento definitivo, qualora non seguito, entro un anno, dall'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico delle parti. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della sentenza si divorzio, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore di Euro 26.200,00=. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 10 settembre 2025, con protocollo: - n. NO0073537/2025, per l'appartamento e la cantina, che qui si allega sotto la lettera “A”; - n. NO0073538/2025, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera
“B”; Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonchè delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2025 101430 0017, redatto il 24 settembre 2025 dal certificatore Ing. di Varallo Persona_4
(VC) ed inviato al SIPEE in data 24 settembre 2025, con scadenza in data 24 settembre 2035, che qui si allega sotto la lettera “C”. La signora dà atto di aver ricevuto le Parte_1 informazioni e la documentazione relativa. Il signor dichiara che Controparte_1 successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna modifica
Pag. 5 all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che l'autorimessa in oggetto è priva di impianto di riscaldamento e pertanto per la stessa non si allega attestato di prestazione energetica. 12 – dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti. 13 - dare atto che le spese tutte del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti. 14 - dare atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/8/2023, ha adito il Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituto nei termini , anch'egli aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 affetti civili del matrimonio.
***
Le udienze del 5/12/2023, 23/1/2024, 7/5/2024, 15/10/2024, 18/3/2025 e dell'8/7/2025 sono state rinviate stante la pendenza delle trattative tra le parti.
All'udienza del 16/10/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare;
all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 6 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio che le ulteriori condizioni del divorzio e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, nel Comune di Grignasco (NO) in data 15.09.2007, in regime patrimoniale Controparte_1 di separazione dei beni, regolarmente registrato al nr. 10 dei Registri dello Stato Civile del Comune di Grignasco alla parte II serie A anno 2007 e altresì trascritto nel Comune di Ghemme (NO) al nr 7 parte II, serie B anno 2007 in data 26.10.2007 in data 30.1.1998;
2. dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
3. assegna la casa familiare a con tutto quanto ivi contenuto, di proprietà Parte_1 esclusiva della stessa
4. dispone che il padre posa incontrare i figli e . a week end alternati dal venerdì sera Per_2 Per_1 alle 18.00 fino alla domenica sera alle 21.00, andandoli a prendere e riportandoli dalla madre. Inoltre, potrà tenere con sé i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando non li avrà con sè nel fine settimana, e il mercoledì dopo la scuola fino a giovedì mattina quando invece li avrà con sè nel fine settimana. I giorni stabiliti possono variare in base agli impegni extrascolastici dei figli e/o diversi accordi tra i genitori. I giorni di Natale, santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Natale 2023 con la mamma, Pasqua 2024 con il papà – Santo Stefano 2023 con il papà e Lunedì dell'Angelo 2024 con la mamma;
capodanno e primo dell'anno 2023/2024 con il papà. E così via rispettando l'alternanza. Il padre potrà tenere con sé i figli anche una settimana nel periodo natalizio, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e rispettando e tenendo conto degli impegni dei figli. Il tutto sempre rispettando e considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, impegnandosi il sig. a garantire ai ragazzi lo svolgimento di dette attività e svaghi, CP_1 accompagnandoli ove gli stessi ricadano nel giorno di visita di sua spettanza. Il sig. terrà CP_1
i figli con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare
Pag. 7 entro il 31 maggio di ogni anno. Gli eventi importanti dei figli (compleanno, ricorrenze religiose, saggi di danza, eventi sportivi in genere, verranno trascorsi dai genitori insieme ai figli, ovvero, ove non possibile, metà del tempo con un genitore e l'altra metà con l'altro.
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la Parte_2 somma complessiva di € € 534,00 (€ 277,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, sul conto corrente della;
Pt_1
6. dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
Pag. 8 e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7. prende atto degli ulteriori accordi economici tra le parti di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate;
8. dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di meglio indicato Parte_1 nelle conclusioni;
10. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite;
12. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 9 Pag. 10
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1642/2023, promossa da
(C.F. ), generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. INVERNIZZI LARA parte ricorrente contro (C.F. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. CALLONE SILVIA ENRICA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Le parti, come in atti generalizzate e rappresentate Chiedono che il Tribunale Illustrissimo Preso atto della volontà delle stesse di non volersi riconciliare, voglia
Pag. 1 accogliere le seguenti conclusioni:
1 - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e contratto nel Comune di Grignasco (NO) in data Parte_1 Controparte_1
15.09.2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni, regolarmente registrato al nr. 10 dei Registri dello Stato Civile del Comune di Grignasco alla parte II serie A anno 2007 e altresì trascritto nel Comune di Ghemme (NO) al nr 7 parte II, serie B anno 2007 in data 26.10.2007 in data 30.1.1998, ordinando al Cancelliere del Tribunale la trasmissione agli Uffici dello Stato Civile e così all'ufficiale di Stato civile dei Comuni di Grignasco e Ghemme di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;; conseguentemente, dichiarare la perdita del cognome per la signora;
2 CP_1 Parte_1
– assegnare la casa familiare alla signora , con tutto quanto ivi contenuto, di Parte_1 proprietà esclusiva della stessa;
3 – disporre l'affido condiviso dei figli e , dando Per_1 Per_2 altresì atto che i figli resteranno ad abitare con la madre presso la casa familiare;
4 – disporre che il padre posa incontrare i figli e . a week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 fino Per_2 Per_1 alla domenica sera alle 21.00, andandoli a prendere e riportandoli dalla madre. Inoltre, potrà tenere con sé i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando non li avrà con sè nel fine settimana, e il mercoledì dopo la scuola fino a giovedì mattina quando invece li avrà con sè nel fine settimana. I giorni stabiliti possono variare in base agli impegni extrascolastici dei figli e/o diversi accordi tra i genitori. I giorni di Natale, santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Natale
2023 con la mamma, Pasqua 2024 con il papà – Santo Stefano 2023 con il papà e Lunedì dell'Angelo
2024 con la mamma;
capodanno e primo dell'anno 2023/2024 con il papà. E così via rispettando l'alternanza. Il padre potrà tenere con sé i figli anche una settimana nel periodo natalizio, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e rispettando e tenendo conto degli impegni dei figli. Il tutto sempre rispettando e considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, impegnandosi il sig. a garantire ai ragazzi lo svolgimento di dette attività e svaghi, CP_1 accompagnandoli ove gli stessi ricadano nel giorno di visita di sua spettanza. Il sig. terrà CP_1
i figli con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Gli eventi importanti dei figli (compleanno, ricorrenze religiose, saggi di danza, eventi sportivi in genere, verranno trascorsi dai genitori insieme ai figli, ovvero, ove non possibile, metà del tempo con un genitore e l'altra metà con l'altro. 5 – disporre che il sig.
[...]
versi sul conto corrente intestato alla Signora , entro il giorno 15 di ogni mese - data
CP_1 Pt_1 in cui il padre percepisce lo stipendio dal proprio datore di lavoro - la somma di € 534,00 (€ 277,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre altresì che il sig. versi la somma di € 50,00 mensile entro il 15
CP_1 di ogni mese a titolo di concorso nelle spese dell'attività di danza del/dei figli. Disporre altresì che il sig. versi alla moglie la somma di € 1.102,44 a titolo di arretrati ISTAT entro la data di
CP_1 emissione della sentenza 6 – disporre che il Sig. versi altresì il 50% delle spese
CP_1 straordinarie per i figli, come determinate dal Protocollo di Torino, esclusa la danza da corrispondere in una tantum mensile contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento mensile. pagando o anticipando le somme di spettanza alla signora . Disporre che per le Pt_1 spese superiori a 100,00 euro il sig. provvederà ad anticipare la somma alla signora
CP_1
, al fine di non gravare la stessa di esborsi onerosi. Disporre che le somme per le spese Pt_1 straordinarie per i figli, ove detraibili, vengano portate in detrazione al 100% dalla signora , Pt_1 ad eccezione delle spese sanitarie, che verranno portate in detrazione al 50% ciascuno, qualora effettivamente pagate al 50% tra i genitori. La Signora porterà in detrazione tutte le spese Pt_1
Pag. 2 straordinarie, incluse quelle sanitarie e poi verserà al sig. quanto di sua spettanza per la CP_1 detrazione di queste ultime. 7 – disporre che la signora percepisca l'assegno Unico per i Pt_1 figli al 100%. 8 – disporre che le spese straordinarie relative all'immobile adibito a casa familiare fino ad oggi deliberate, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, ivi compresa la sostituzione del boiler/caldaia per la quale è già stato dato incarico alla ditta idraulica, ufficialmente deliberato in assemblea il 02/07/2025. Dare atto che le spese straordinarie dell'immobile adibito a casa familiare deliberate successivamente alla trascrizione del trasferimento del bene in presso la Conservatoria dei registri immobiliari, saranno totalmente a carico della Signora a partire dal momento Pt_1 in cui ella sarà legalmente proprietaria esclusiva del bene. 9 – Dare atto che la signora Parte_1
si accolla il mutuo residuo dal momento in cui diverrà l'unica intestataria del bene;
non
[...] appena sarà tecnicamente possibile, verrà effettuata voltura del mutuo in capo esclusivo alla signora
, con liberazione del sig. da ogni con seguente onere. Tutte le spese necessarie Pt_1 CP_1 per addivenire alla cancellazione dalla banca dati CRIF verranno suddivise al 50% ciascuno. 10 – disporre che il sig. provveda alle detrazioni in capo a sè per il mutuo per la quota di Sua CP_1 spettanza al 50% e provveda poi al rimborso di detta quota alla signora entro e non oltre Pt_1 cinque giorni dall'avvenuta detrazione. 11 – dare atto che i coniugi, a regolamentazione e tacitazione dei rapporti patrimoniali dichiarano quanto segue: TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI DIVORZIO da a Il signor Controparte_1 Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale: ,
[...] CodiceFiscale_3 trasferisce alla signora nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà degli immobili CodiceFiscale_4 siti in Comune di GRIGNASCO (NO), alla Via Manzoni n. 5, facenti parte di un fabbricato di civile abitazione edificato su area di terreno identificato nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 13 particella 22, ente urbano di are 8.00, e più precisamente: - appartamento al piano terreno composto da corridoio, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere, terrazzo e giardino e corte esclusivi con annessa cantina al piano secondo seminterrato;
- autorimessa al piano secondo seminterrato. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GRIGNASCO (NO), correttamente in ditta a , nato a [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale: e nata a [...] il 15 giugno CodiceFiscale_3 Parte_1
1982, codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà CodiceFiscale_4 in regime di separazione dei beni, con i seguenti dati: - foglio 13, particella 22 subalterno 7, Via Manzoni A. n. 5, piani S2-T, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, superficie catastale mq. 103, rendita catastale Euro 395,09 (appartamento e cantina); - foglio 13, particella 22 subalterno 12, Via Manzoni A. n. 5, piano S2, categoria C/6, classe 3, mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita catastale Euro 58,10 (autorimessa); CONFINI: L'appartamento confina con affaccio su corte comune al subalterno 3 posta al piano S2 a due lati, con vano ascensore comune al subalterno 3 a due lati, con beni al subalterno 8 di proprietà di terzi, con corte comune al subalterno 9 a più lati;
la cantina e l'autorimessa confinano a corpo con beni comuni al subalterno 3 a più lati e beni al subalterno 8 di proprietà di terzi, con terrapieno, con beni al subalterno 4 di proprietà di terzi, con beni al subalterno 13 di proprietà di terzi, con corte comune al subalterno 3. Il signor CP_1
dichiara che la titolarità dell'immobile in oggetto è a lui pervenuta in forza di: - atto di
[...] compravendita del 16 maggio 2011 del Notaio di Romagnano Sesia (NO), Persona_3
Repertorio n. 67577 e Raccolta n. 11982, registrato a Borgomanero (NO) il 20 maggio 2011 al n. 1955 Serie 1T, trascritto a Novara il 23 maggio 2011 ai nn. 8575/5465, che si intende qui
Pag. 3 integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti ed a quelli in esso eventualmente richiamati. Il signor , in relazione agli immobili da lui ceduti, Controparte_1 rilascia le seguenti dichiarazioni: -- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, attesta e dà atto che: - la costruzione dei fabbricato di cui gli immobili sono parte è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967; -- il fabbricato di cui gli immobili sono parte, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Grignasco (NO), è stato oggetto dei seguenti interventi: - D.I.A per lavori di manutenzione straordinaria Prot. n. 5169 del 9 giugno 2008; - D.I.A per ristrutturazione edilizia Prot. n. 1783 del 26 febbraio 2009; - D.I.A per variante finale Prot. n. 3928 del 22 aprile 2011; - fine lavori del 22 aprile 2011; - agibilità Prot. n. 3930 del 22 aprile 2011; - manutenzione straordinaria copertura condominio Pratica n. CP_2
0033920250000004494 presentata in via telematica il 21 maggio 2025 al Comune di Grignasco (NO) Protocollo n. 0005107, (Pratica n. 2024/14/15 registrata il 22 maggio 2025); - che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il signor garantisce la Controparte_1 regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. Gli immobili in oggetto vengono ceduti a corpo con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. Il signor garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lui Controparte_1 pervenuto come sopra detto e garantisce la libertà degli immobili stessi da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali, con la sola eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Novara il 23 maggio 2011 ai nn. 8576/1402 per Euro 187.500,00, a garanzia di un capitale di Euro 125.000,00, a favore di ” con sede in Controparte_3
Milano, codice fiscale: , la quale ha eletto domicilio ipotecario in Milano, Via della P.IVA_1
Moscova n. 18, presso la propria Sede Secondaria, e contro , nato a [...] Controparte_1
(VC) il 10 novembre 1975, codice fiscale: , e nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a Varallo (VC) il 15 giugno 1982, codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un CodiceFiscale_4 mezzo) ciascuno di proprietà in regime di separazione di beni degli immobili in oggetto, in forza di contratto di mutuo fondiario del 16 maggio 2011 del Notaio di Romagnano Sesia Persona_3
(NO), Repertorio n. 67578 e Raccolta n. 11983, registrato a Borgomanero (NO) il 20 maggio 2011 al n. 1956 Serie 1T, per la durata di anni 30 (trenta), il cui debito residuo, a tutto l'8 settembre 2025, in virtù delle rate scadute e pagate, ammonta ad Euro 88.907,07. La signora Parte_1 dichiara espressamente di accollarsi, con il consenso del signor , la quota parte Controparte_1 di spettanza del medesimo delle rate residue del mutuo sopra citato, obbligandosi a farne restituzione all'Istituto mutuante, alle condizioni tutte stabilite con l'originario mutuatario e da esso accettate senza eccezioni o riserve. Ai fini di quanto sopra la signora elegge Parte_1 domicilio presso l'immobile in oggetto, ove l'Istituto mutuante potrà notificare tutti gli atti, anche esecutivi dipendenti dal mutuo in oggetto. La signora ai sensi e per gli effetti Parte_1 della legge 19 luglio 1993 n. 243, modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 (art. 3, commi 131
- 132 - 133) e successive modificazioni, dichiara: a) che gli immobili in oggetto sono ubicato nel
Pag. 4 Comune in cui la signora è residente;
b) di non essere titolare esclusiva o in Parte_1 regime di comunione con il proprio coniuge, ove coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione e nuda proprietà, su casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla vigente legge 549/95 e norme ivi richiamate a partire dalla legge 168/82; d) che gli immobili in oggetto non costituiscono immobile di lusso secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969; e) che intende destinare gli immobili in oggetto a propria abitazione principale;
f) di essere a conoscenza delle conseguenze previste da detta legge 569/95 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazione mendace e/o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile in oggetto, meglio in premessa descritto, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del trasferimento definitivo, qualora non seguito, entro un anno, dall'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico delle parti. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della sentenza si divorzio, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore di Euro 26.200,00=. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 10 settembre 2025, con protocollo: - n. NO0073537/2025, per l'appartamento e la cantina, che qui si allega sotto la lettera “A”; - n. NO0073538/2025, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera
“B”; Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonchè delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2025 101430 0017, redatto il 24 settembre 2025 dal certificatore Ing. di Varallo Persona_4
(VC) ed inviato al SIPEE in data 24 settembre 2025, con scadenza in data 24 settembre 2035, che qui si allega sotto la lettera “C”. La signora dà atto di aver ricevuto le Parte_1 informazioni e la documentazione relativa. Il signor dichiara che Controparte_1 successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna modifica
Pag. 5 all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che l'autorimessa in oggetto è priva di impianto di riscaldamento e pertanto per la stessa non si allega attestato di prestazione energetica. 12 – dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti. 13 - dare atto che le spese tutte del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti. 14 - dare atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/8/2023, ha adito il Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituto nei termini , anch'egli aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 affetti civili del matrimonio.
***
Le udienze del 5/12/2023, 23/1/2024, 7/5/2024, 15/10/2024, 18/3/2025 e dell'8/7/2025 sono state rinviate stante la pendenza delle trattative tra le parti.
All'udienza del 16/10/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare;
all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 6 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio che le ulteriori condizioni del divorzio e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, nel Comune di Grignasco (NO) in data 15.09.2007, in regime patrimoniale Controparte_1 di separazione dei beni, regolarmente registrato al nr. 10 dei Registri dello Stato Civile del Comune di Grignasco alla parte II serie A anno 2007 e altresì trascritto nel Comune di Ghemme (NO) al nr 7 parte II, serie B anno 2007 in data 26.10.2007 in data 30.1.1998;
2. dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
3. assegna la casa familiare a con tutto quanto ivi contenuto, di proprietà Parte_1 esclusiva della stessa
4. dispone che il padre posa incontrare i figli e . a week end alternati dal venerdì sera Per_2 Per_1 alle 18.00 fino alla domenica sera alle 21.00, andandoli a prendere e riportandoli dalla madre. Inoltre, potrà tenere con sé i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando non li avrà con sè nel fine settimana, e il mercoledì dopo la scuola fino a giovedì mattina quando invece li avrà con sè nel fine settimana. I giorni stabiliti possono variare in base agli impegni extrascolastici dei figli e/o diversi accordi tra i genitori. I giorni di Natale, santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Natale 2023 con la mamma, Pasqua 2024 con il papà – Santo Stefano 2023 con il papà e Lunedì dell'Angelo 2024 con la mamma;
capodanno e primo dell'anno 2023/2024 con il papà. E così via rispettando l'alternanza. Il padre potrà tenere con sé i figli anche una settimana nel periodo natalizio, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e rispettando e tenendo conto degli impegni dei figli. Il tutto sempre rispettando e considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, impegnandosi il sig. a garantire ai ragazzi lo svolgimento di dette attività e svaghi, CP_1 accompagnandoli ove gli stessi ricadano nel giorno di visita di sua spettanza. Il sig. terrà CP_1
i figli con sé durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare
Pag. 7 entro il 31 maggio di ogni anno. Gli eventi importanti dei figli (compleanno, ricorrenze religiose, saggi di danza, eventi sportivi in genere, verranno trascorsi dai genitori insieme ai figli, ovvero, ove non possibile, metà del tempo con un genitore e l'altra metà con l'altro.
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la Parte_2 somma complessiva di € € 534,00 (€ 277,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, sul conto corrente della;
Pt_1
6. dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
Pag. 8 e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7. prende atto degli ulteriori accordi economici tra le parti di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate;
8. dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di meglio indicato Parte_1 nelle conclusioni;
10. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite;
12. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 9 Pag. 10