Articolo 10 della Legge 7 marzo 1973, n. 69
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 aprile 1973
Art. 10.
L'EGAM e' autorizzato ad emettere obbligazioni, secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Entrata in vigore il 25 aprile 1973