Versione
30 luglio 1986
30 luglio 1986
Art. 1. 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
Commentari • 7
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/ · 2.5392876
[…] La protezione dell'ambiente è così diventata una questione di interesse collettivo, strettamente connessa alla qualità della vita e alla difesa delle risorse naturali. L'articolo 1, comma 2 della Legge 349/1986 così dispone: <>. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 11/03/2013, n. 2547Provvedimento: […] Lazio, II, 12.3.1998 n. 970) che configura l'agriturismo come attività da inserire tra le finalità ambientalistiche disciplinate e protette dall'art. 1, legge n. 349/1986, tenuto conto che la nozione di ambiente da preservare è comprensiva di risorse naturali e culturali, la cui tutela può essere indotta e disciplinata da norme sia nazionali che comunitarie (cfr. […]Leggi di più...
- principi di ragionevolezza ed economicità·
- compensazione delle spese processuali·
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- art. 10 bis della legge n. 241/1990·
- agriturismo e protezione ambientale·
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