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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27823/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023 da nata in [...] il [...]) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]E. CURIEL 8 20094 CORSICO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. KATY POPOLLA presso il cui studio in 20122 MILANO via
PRIVATA ANTONIO MEUCCI N. 15 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
nei confronti di
Controparte_1 nato il ARGENTINA il 09/06/1974
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.9.2023 e
9.7.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (come da ricorso introduttivo)
a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Parte 1 e il Sig.
Controparte_1 contratto in Corsico (MI) il 24.3.2018, con atto trascritto nei Registri dello و
Stato Civile di detto Comune al n. 8 Parte 1, Serie Ufficio 1, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. n.
898/1970, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corsico (MI). b) Avendo definito tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, i coniugi non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causa nascente o connessa al rapporto matrimoniale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto hanno contratto Parte 1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Corsico (MI) il 24.3.2018, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 Parte 1, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Con ricorso depositato in data 23.7.2023 la ricorrente ha chiesto la separazione personale dei coniugi e contestualmente, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
Parte resistente non si costituiva nel giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 6748/2024 del 29.05.2024 pubblicata il 4.7.2024- passata in giudicato- il Tribunale ha pronunciato la separazione ex artt. 150 – 151 c.c. e, in pari data, ha emesso ordinanza di rimessione in istruttoria della causa per la pronuncia sulla domanda di divorzio, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 17.09.2025.
"Alla predetta udienza è comparsa parte ricorrente che ha dichiarato intendo divorziare. Dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Non ho notizie di mio marito dal 2020. Non abbiamo neppure contatti telefonici. Non avanzo richieste di natura economica"
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 24/09/2025
OSSERVATO IN DIRITTO
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Corsico in data
24.03.2018. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano n.
6748/2024 del 29.05.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ed essendo stata confermata da parte ricorrente l'assenza di qualsivoglia riconciliazione dei coniugi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Non vi sono ulteriori domande sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Corsico il 24.03.2018 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Corsico- anno 2018, atto n.8, Parte I) da
[...]
Parte 1 e Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2023 da nata in [...] il [...]) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]E. CURIEL 8 20094 CORSICO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. KATY POPOLLA presso il cui studio in 20122 MILANO via
PRIVATA ANTONIO MEUCCI N. 15 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
nei confronti di
Controparte_1 nato il ARGENTINA il 09/06/1974
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.9.2023 e
9.7.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (come da ricorso introduttivo)
a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Parte 1 e il Sig.
Controparte_1 contratto in Corsico (MI) il 24.3.2018, con atto trascritto nei Registri dello و
Stato Civile di detto Comune al n. 8 Parte 1, Serie Ufficio 1, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. n.
898/1970, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corsico (MI). b) Avendo definito tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, i coniugi non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causa nascente o connessa al rapporto matrimoniale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto hanno contratto Parte 1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Corsico (MI) il 24.3.2018, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 Parte 1, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Con ricorso depositato in data 23.7.2023 la ricorrente ha chiesto la separazione personale dei coniugi e contestualmente, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
Parte resistente non si costituiva nel giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 6748/2024 del 29.05.2024 pubblicata il 4.7.2024- passata in giudicato- il Tribunale ha pronunciato la separazione ex artt. 150 – 151 c.c. e, in pari data, ha emesso ordinanza di rimessione in istruttoria della causa per la pronuncia sulla domanda di divorzio, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 17.09.2025.
"Alla predetta udienza è comparsa parte ricorrente che ha dichiarato intendo divorziare. Dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Non ho notizie di mio marito dal 2020. Non abbiamo neppure contatti telefonici. Non avanzo richieste di natura economica"
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 24/09/2025
OSSERVATO IN DIRITTO
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Corsico in data
24.03.2018. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano n.
6748/2024 del 29.05.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ed essendo stata confermata da parte ricorrente l'assenza di qualsivoglia riconciliazione dei coniugi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Non vi sono ulteriori domande sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Corsico il 24.03.2018 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Corsico- anno 2018, atto n.8, Parte I) da
[...]
Parte 1 e Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai