Art. 5.
Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963)) ((Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello))
Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.
Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963)) ((Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello))
Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.