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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Musco come da mandato in atti Parte_1
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. A. C. Fagella Pellegrino come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
02.02.2024, con il quale la , in persona del suo legale rappresentante, intimava Controparte_1
il pagamento della somma di € 7.533,48, in forza di Decreto Ingiuntivo n. 1206/13 emesso in data 04.10.2013
e notificato in data 04.11.2013.
Con comparsa di risposta del 17.10.2024 si costituiva in giudizio , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, per impugnare e contestare l'assunto attero.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La signora contesta il diritto della società di procedere Parte_1 Controparte_1
ad esecuzione forzata attesa la prescrizione del diritto di credito azionato. La , costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 17.10.2024, nulla ha dedotto in CP_1
merito all'eccezione di prescrizione,così, deliberatamente, ritenendo di non contestare i fatti posti dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2008 n. 69, “ i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del giudice.
Di recente, il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di
Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione.
Sul punto, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009 Sez. III
e del 21 maggio 2008, Sez. III n. 13078.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, notificato il 04.11.2013 e divenuto definitivo in data
14.12.2013, non può piu essere portato in esecuzione essendo decorso il termine di prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 02.02.2024;
2) Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 1.937,00 di cui € 237 per spese,
€ 1.700,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
. Lecce, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (Avv. Giorgia Imperiale)