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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza dell'11.12.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 77/2025, promosso
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Frabotta ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pofi, Via G. Marconi n. 33, in forza di procura allegata al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Luciano
[...]
EP CA, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso lo stesso elett.te domiciliato in
Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: costituzione della rendita.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/01/2025, ha esposto che: 1) aveva subito in data Parte_1
05.11.2021 un grave infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, allorché veniva colpito alla testa dal tappo metallico di chiusura della tubazione della pompa autocarrata, riportando diagnosi di “frattura pluriframmentaria esposta avvallata dell'osso frontale posteriore sinistro” ; 2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento CP_1 della natura professionale dell'infortunio e di un danno biologico nella misura del 7%, con conseguente liquidazione dell'indennizzo, successivamente elevato all'8% all'esito di opposizione medico-legale;
3) era invece portatore di un danno biologico in misura maggiore, del 20%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla costituzione e liquidazione della rendita ex art.66
D.P.R. n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 20%, o comunque al riconoscimento di un danno biologico superiore all'8%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto. CP_1
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando per CP_1 il rigetto del ricorso e deducendo che il danno biologico subito dall'attore in relazione al riconosciuto infortunio era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
La causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. medico legale.
All'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale, espletata dal Dott. , non avendo l'Istituto contestato che l'attore abbia subito in data 05.11.2021 Per_1 il denunciato infortunio professionale.
Dalla perizia emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore a seguito dell'infortunio oggetto di causa ha riportato:
“esiti cicatriziali di cranio-plastica decompressiva di breccia cranica con applicazione di rete in titanio sagomata configuranti lieve danno estetico, con grado invalidante complessivamente valutabile nella misura del 5% (voci n. 36 e 306); “accreditabile sindrome fisiogena del traumatizzato cranico con sfumato deficit mnesico in cervicalgia post-traumatica”, con grado invalidante complessivamente valutabile nella misura del 4% (voci n. 182 e 199). I postumi di cui sopra, già presenti all'epoca della guarigione clinica delle lesioni sono stati opportunamente apprezzati dall'Istituto nella collegiale nella misura dell'8%. Per gli esiti menomativi dell'evento lesivo interessante il sistema nervoso centrale,
2 verosimilmente insorti, stante la documentazione medica disponibile, soltanto dal giugno 2022
(“epilessia post-traumatica accertata il 06/2022 in trattamento anticomiziale specifico con attuali radi episodi di “assenza”), il C.T.U., preso atto della natura e dell'entità del disordine e dell'efficacia della terapia anticomiziale, ha determinato un grado invalidante nella complessiva misura dell'11% (voce n.177).
Pertanto, il CTU ha concluso affermando che il complesso menomativo costituito dagli esiti dell'infortunio sul lavoro per cui è causa può essere valutato nella misura del 18% in relazione al
“danno biologico” sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, con decorrenza dalla data di accertamento della epilessia post-traumatica (giugno 2022)”.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dall'ente resistente - l' va condannato alla costituzione e liquidazione della rendita ex CP_1 art.66 D.P.R. n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 18%, a decorrere dal giugno 2022, oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura precisata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'attore.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che al ricorrente dall'infortunio sul lavoro subito il 05.11.2021 è derivato un danno biologico pari al 18%, dal giugno 2022;
2) per l'effetto, condanna l' alla costituzione e liquidazione della rendita ex art.66 D.P.R. CP_1
n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 18%, a decorrere dal giugno 2022, oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna altresì l' a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €. 2.697,00, per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Frosinone, 11/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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