Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2025, proposto da
Addolorata De SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Gioia e Pietro Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dario Gioia in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Sperone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 58;
nei confronti
LL TO, EL TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Iacobelli e Generoso Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
IL CI, EL AN, UC AN, ZI FE, MA CI, NT RC, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a - della deliberazione n. 47 del 16 giugno 2025, con la quale la Giunta Comunale di Sperone ha approvato il P.U.A. ad iniziativa pubblica relativo al comparto perequativo RA8;
b - ove e per quanto occorra, della delibera n. 57 dell’11 ottobre 2024, con la quale la G.C. ha adottato il P.U.A. relativo al comparto RA8;
c - della delibera n. 69 del 13 dicembre 2024, con la quale la G.C. ha controdedotto alle osservazioni presentate;
d - ove e per quanto occorra, della relazione dell’Ufficio Tecnico, richiamata nella delibera sub a), non conosciuta;
e - ove e per quanto occorra, dei pareri favorevoli richiamati, ivi compreso il parere della Soprintendenza Archeologica Belli Arti e Paesaggio di cui alla nota MIC-SABAP-SA UO12/30.05.2025/0012244-P, del parere del Genio Civile di Avellino e dell’Asl di Avellino di cui alla nota ASL AV-0052236-2025 del 6 giugno 2025, richiamati nella delibera sub a), non conosciuti;
f - ove e per quanto occorra del rende noto prot. n. 4301 dell’8 luglio 2025;
g - del decreto prot. n. 4801 del 28 luglio 2025, con il quale il Comune di Sperone ha disposto - unilateralmente - l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di cessione;
h - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5362-P del 25 agosto 2025, con la quale il Comune di Sperone ha invitato i proprietari a sottoscrivere la convenzione per il giorno 24 settembre 2025;
i - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali ivi compreso, ove adottato, del decreto di approvazione del P.U.A. ovvero del rende noto ex art. 10 Regolamento n. 5/2011;
nonché per l’accertamento
in sede di giurisdizione esclusiva, della persistente efficacia dell’accordo sostitutivo sottoscritto in data 11 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sperone, di LL TO ed EL TO e delle amministrazioni statali in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento:
- della deliberazione n. 47 del 16 giugno 2025, con la quale la Giunta Comunale di Sperone ha approvato il P.U.A. ad iniziativa pubblica relativo al comparto perequativo RA8;
- ove e per quanto occorra, della delibera n. 57 dell’11 ottobre 2024, con la quale la G.C. ha adottato il P.U.A. relativo al comparto RA8;
- della delibera n. 69 del 13 dicembre 2024, con la quale la G.C. ha controdedotto alle osservazioni presentate;
- ove e per quanto occorra, della relazione dell’Ufficio Tecnico;
- ove e per quanto occorra, dei pareri favorevoli richiamati, ivi compreso il parere della Soprintendenza Archeologica Belli Arti e Paesaggio di cui alla nota MIC-SABAP-SA UO12/30.05.2025/0012244-P, del parere del Genio Civile di Avellino e dell’Asl di Avellino di cui alla nota ASL AV-0052236-2025 del 6 giugno 2025;
- ove e per quanto occorra del rende noto prot. n. 4301 dell’8 luglio 2025;
- del decreto prot. n. 4801 del 28 luglio 2025, con il quale il Comune di Sperone ha disposto - unilateralmente - l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di cessione;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5362-P del 25 agosto 2025, con la quale il Comune di Sperone ha invitato i proprietari a sottoscrivere la convenzione per il giorno 24 settembre 2025;
i - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali ivi compreso, ove adottato del decreto di approvazione del P.U.A. ovvero del rende noto ex art. 10 Regolamento n. 5/2011;
nonché l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva della persistente efficacia dell’accordo sostitutivo sottoscritto in data 11 ottobre 2023.
Deduce la ricorrente di essere proprietaria di un’area ricompresa nel comparto perequativo RA8 del Comune di Sperone, distinta in catasto al foglio 1, particella 1363, per un’estensione di mq. 2.675,00, successivamente frazionata dalla P.A. nelle particelle nn. 2059, 2060 e 2061, di cui la particella n. 2061 da attribuire, secondo il P.U.A. approvato, alla ricorrente.
Rappresenta che, al fine di addivenire all’attuazione del suddetto comparto, sono intercorse alcune trattative tra il Comune di Sperone e i proprietari delle aree, ivi compresa la ricorrente, per la determinazione delle condizioni dell’attuazione del comparto mediante iniziativa pubblica, a valle delle quali, in data 11 ottobre 2023, è stato sottoscritto un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 (prot. n. 9582/U/e del 3 ottobre 2023), in cui è stato previsto quanto segue:
a - l’accettazione della proposta perequativa del Comune di Sperone (art. 1), secondo le condizioni di cui all’allegato A) ovvero, per quanto di interesse: a.1 - l’attribuzione alla ricorrente della superficie di mq. 1.726,78 (lotto A); a.2 - l’attribuzione alla ricorrente della volumetria di mq. 2.316,00;
b - la cessione bonaria al Comune di Sperone della propria aliquota perequativa (aree da cedere);
c - che la sottoscrizione dell’accordo semplificato costituisce “ cessione volontaria ”, “ che sarà perfezionata ai fini Urbanistici ed Espropriativi con la sottoscrizione della relativa convenzione ” (art. 6), specificando che, a fronte dell’immediata immissione in possesso, in mancanza del perfezionamento dell’atto di cessione, spetterà ai singoli proprietari l’indennità di occupazione (cfr. art. 9).
Espone che il Comune di Sperone, con delibera di G.C. n. 57 dell’11 ottobre 2024, pubblicata in data 22 ottobre 2024, ha adottato il P.U.A. del comparto, prevedendo una diversa attuazione rispetto a quella pattuita con l’accordo sostitutivo, sicché la ricorrente, con nota prot. n. 8494 del 15 novembre 2024, ha depositato motivate osservazioni, contestando, tra l’altro, che “ … tutti i lotti sono destinatari di variazioni ma non emerge un criterio equo di ridimensionamento in quanto sono presenti anche lotti che hanno avuto un aumento in termini di superficie … ”.
Rileva infine che il Comune di Sperone:
- con delibera di G.C. n. 69 del 13 dicembre 2024, ha respinto le osservazioni, pur dando espressamente atto “ delle divergenze rispetto all’accordo sottoscritto in data 03.10.2023 prot. n. 9582/U/2 ” (“ Una superficie edificabile maggiore di quella indicata nel P.U.A., relativamente al lotto in esame, determinerebbe una non conformità dell’intervento al P.U.C. ed alla scheda del comparto perequativo RA8 ”);
- con la delibera di G.C. n. 47 del 16 giugno 2025, ha approvato il P.U.A.;
- con decreto prot. n. 4801 del 28 luglio 2025, ha disposto - unilateralmente - l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di cessione;
- ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 7 (prot. n. 5336 - del 21 agosto 2025);
- con nota prot. n. 5362-P del 25 agosto 2025, ha invitato i proprietari a sottoscrivere la convenzione per il giorno 24 settembre 2025.
Eccepisce che il P.U.A. approvato con la delibera n. 47 del 16 giugno 2025 è in contrasto e viola l’accordo sostitutivo sottoscritto con i proprietari delle aree, deducendo che l’approvazione del P.U.A. in contrasto con l’accordo sottoscritto è illegittima, in quanto, ne determina una inammissibile modifica unilaterale.
Rileva che l’accordo semplificato sottoscritto con i proprietari, con particolare riferimento al lotto della ricorrente, aveva previsto l’assegnazione della superficie di mq. 1.726,78, mentre il P.U.A. approvato ha previsto l’assegnazione della minore superficie di mq. 1.318 mq. con una riduzione di mq. 408,78 ovvero del 23,67%.
Per le medesime ragioni, secondo parte ricorrente, è illegittima anche la delibera n. 69 del 13 dicembre 2024, con la quale la G.C. ha respinto le osservazioni depositate dalla ricorrente, senza che si possa invocare, in contrario, l’art. 3 dell’accordo sostitutivo (in virtù del quale “ Si prende atto che lo schema allegato A) può subire lievi variazioni in più o in meno nel rispetto delle quote attribuite dopo le effettuazioni dei rilievi tipografici e dei conseguenti frazionamenti ”), posto che la riduzione della superficie del 23,67% non rappresenta una lieve variazione e che la riduzione, nella specie, non è avvenuta nel rispetto delle quote attribuite.
Eccepisce altresì che il Comune di Sperone ha approvato il P.U.A. nonostante il parere contrario espresso dalla Provincia di Avellino (prot. n. 4467 del 29 gennaio 2025), la quale aveva espressamente chiarito che “ … s’intendono rassegnate, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 10 - comma 5 del Reg. Reg. n. 5/2011 le sopraindicate osservazioni che costituiscono pregiudizio per la legittima approvazione del piano da parte del competente organo Comunale ”.
Aggiunge che il Comune di Sperone, anziché integrare la pratica per acquisire un nuovo parere da parte della Provincia di Avellino, si è limitato ad acquisire una mera relazione interna, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, del tutto irrilevante.
Ancora, rileva che il Comune di Sperone, con delibera di G.C. n. 47 del 16 giugno 2025, ha approvato il P.U.A. senza acquisire né il parere ex art. 16, comma 3, L. n. 1150/1942 né l’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ritenendo sufficiente il parere espresso dalla Soprintendenza, il quale non costituisce autorizzazione paesaggistica.
Quanto al decreto di acquisizione delle aree, ne denuncia l’illegittimità sia in via derivata che per vizi propri.
In particolare, l’acquisizione delle aree sarebbe avvenuta al di fuori del procedimento legale tipico delineato dal T.U. espropri posto che il Comune di Sperone non ha adottato il decreto di esproprio né, tanto meno, si è perfezionata la prevista cessione volontaria.
Al riguardo, rimarca che la cessione volontaria delle aree sarebbe dovuta avvenire con la sottoscrizione della convenzione definitiva, in mancanza della quale il Comune di Sperone, da un lato, avrebbe dovuto corrispondere l’indennità di occupazione e, dall’altro, procedere con la procedura espropriativa, mentre non poteva procedere a formalizzare il decreto di acquisizione delle aree.
Infine, nella prospettazione attorea, l’approvazione del P.U.A. sarebbe, altresì, illegittima per la mancanza della verifica di assoggettabilità alla V.A.S., in quanto l’approvazione del P.U.A. non è stata preceduta dalla V.A.S.
Si è costituito il Comune di Sperone osservando che alle aree incluse nel comparto perequativo, quale è quello previsto dal P.U.C. vigente in Sperone, viene assegnato un indice di edificabilità perequativo e pertanto i proprietari dei terreni privati, attraverso un meccanismo di compensazione, cedono le aree per le opere pubbliche ricevendo in cambio una quota dei diritti edificatori: nel caso della ricorrente il suo lotto non sarà destinato alla realizzazione di alcuna opera pubblica ma beneficerà soltanto dei diritti edificatori in cambio di una porzione perequativa dello stesso finalizzata a colmare la superfice da destinare alle dotazioni territoriali di pubblica utilità che di fatto verranno realizzate in altri lotti del comparto in questione.
Ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il P.U.A. approvato con delibera di G.C. n. 47/2025 non risulta in contrasto né viola l’accordo sostitutivo prot.n. 9582/U/2 del 2023 sottoscritto con i proprietari delle aree in questione in quanto la superfice di 1.727 mq. pretesa dalla ricorrente non è altro che la somma delle superfici di 1.317 e 409 di cui si compone il Lotto A, del quale solo la porzione di mq. 1.317 potrà essere destinato a edilizia privata con la possibilità edificatoria di mc. 3.510.
In altri termini, secondo il Comune, l’approvazione del P.U.A. avrebbe attuato il comparto perequativo RA8 alle identiche condizioni che le parti avevano previsto con l’Accordo del 2023, rimaste inattuate e da ritenersi, pertanto, del tutto superate ed inutili.
Ha poi contestato la riduzione del 23,67% della superfice edificabile in quanto la potenzialità planovolumetrica del comparto RA8, a seguito del P.U.A. approvato, è di pochissimo inferiore a quanto era stato previsto nell’Accordo prot.n. 9582/U/2, quindi in linea con la previsione del relativo art. 3.
Più in dettaglio, sostiene che l’indice perequativo (plafond) assegnato al Lotto A della ricorrente dall’accordo semplificato (mc 3.553,00) è sostanzialmente uguale a quello assegnato dal P.U.A. (mc 3.510,00) e pertanto il lotto ha beneficiato della stessa potenzialità edificatoria, in termini plano-volumetrici, prevista dall’accordo del 2023.
Contesta anche che il parere della Provincia di Avellino sia vincolante e ostativo ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento della regione Campania n. 5/2011, norma volta a consentire che l’Amministrazione provinciale garantisca la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, non compromessa nel caso di specie.
Ha rilevato anche che l’Ente Civico intimato ha rispettato il procedimento di approvazione del P.U.A., avendo inviato il P.U.A. adottato alla Provincia di Avellino che l’ha riscontrato con le osservazioni di cui al provvedimento prot. n. 4467 del 29 gennaio 2025, cui ha fatto seguito la relazione U.T.C. allegata alla delibera di G.M. n. 47/2025 di approvazione del P.U.A., recante attestazione della redazione degli elaborati, della presenza dei pareri richiesti e chiarimenti sugli aspetti procedurali sollevati dalla stessa Provincia.
Ha aggiunto che il parere relativo all’Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 è stato rilasciato dalla Soprintendenza con atto prot. MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|30/05/2025I0012244, il parere del Genio Civile di Avellino in ordine alla conformità delle previsioni di P.U.A. con le condizioni geomorfologiche del territorio è stato acquisito al prot. n. 3606/1 del 6 giugno 2025 e il parere del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Salute Pubblica dell’ASL di Avellino è stato acquisito in data 6 giugno 2025 al prot. ASLAV-0052236-2025.
Ha osservato, in generale, che l’Accordo semplificato del 3 ottobre 2023 all’art. 7 prevedeva la sottoscrizione della convenzione entro sei mesi e che allo spirare del suddetto termine essenziale l’Ente Civico ha avviato il procedimento per l’attuazione diretta del comparto perequativo RA8 del P.U.C. vigente, adottando una proposta di P.U.A. nell’esclusivo interesse pubblico giusta deliberazione di G.C. n. 57 del 11 ottobre 2024, in quanto in data 5 settembre 2024 è stato sottoscritto l’accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori per il progetto di “ Realizzazione di un nuovo edificio per potenziamento asilo nido in via S. EL ” e con delibera di G.M. n. 54 del 11 ottobre 2024 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica Economica per i lavori di progetto “ Realizzazione di un nuovo edificio per potenziamento asilo nido in via S. EL ” nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU; pertanto, al fine di utilizzare i fondi del PNRR entro la scadenza all’uopo prevista di giugno 2026 per la realizzazione della suddetta opera pubblica nelle aree del comparto perequativo RA8 del P.U.C. vigente in Sperone da cedere in compensazione per finalità pubblicistiche, l’Amministrazione intimata si è attivata per l’approvazione in tempi rapidi del P.U.A. ad iniziativa pubblica di che trattasi.
Ha evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica nel caso di specie è intervenuta con provvedimento n. 7 del 21 agosto 2025 in virtù del parere favorevole vincolante espresso dal Ministero della Cultura con provvedimento prot. MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|30/05/2025I0012244 del 30 maggio 2025, e quindi sarebbe irrilevante che detta autorizzazione sia successiva all’approvazione del P.U.A. in questione, ciò non inficiando la relativa procedura di approvazione.
Ha contestato la presunta illegittimità derivata degli atti impugnati rimarcando che con la sottoscrizione della relativa convenzione, i proprietari del comparto RA8 determineranno l’efficacia del P.U.A. approvato allo stesso modo di come avrebbero potuto fare se avessero sottoscritto la convenzione prevista dall’Accordo del 3 ottobre 2023 nel termine essenziale previsto dall’art. 9, sicché, grazie all’iniziativa comunale, anche la ricorrente potrà beneficiare di quanto il P.U.C. le aveva prefissato e cioè l’utilizzo per finalità di edilizia privata di mc. 3.510.
Ha affermato che, nel caso di specie, nessuna procedura espropriativa doveva essere attuata dall’Ente Civico intimato visto che quest’ultimo ha dato attuazione al comparto perequativo denominato RA8, così come previsto dal P.U.C. vigente in Sperone.
Infine, ha sostenuto che i P.U.A. non siano assoggettabili alla V.A.S. alla stregua di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, né la Provincia di Avellino con le osservazioni al P.U.A. ha ritenuto che detto strumento urbanistico era da assoggettare a V.A.S.
Con memoria del 10 ottobre 2025 la ricorrente ha insistito sui motivi di gravame.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025 e all’esito, con ordinanza n. 427/2025 del 16 ottobre 2025, è stato così disposto:
“ Rilevato che, dalla documentazione versata in atti dal Comune di Sperone, emerge che il contenzioso riguarda l’intervento denominato “realizzazione di un nuovo edificio per potenziamento asilo nido in via S. EL”, finanziato con le risorse del PNRR (Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia);
Visto l’art. 12-bis, commi 4 e 5, del d.l. 16 giugno 2022, n. 68;
Ritenuto:
- di fare obbligo alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento;
- che, stante anche il contraddittorio non integro, le esigenze cautelari di parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, notificando il ricorso alle amministrazioni centrali titolari dell’intervento entro giorni 5 dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuta notifica nei successivi giorni 2.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 ”.
In data 17 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio notificato alle amministrazioni centrali titolari dell’intervento e agli ulteriori proprietari.
Con memoria del 3 novembre 2025 il Comune ha eccepito l’inammissibilità dello stesso ricorso introduttivo dal momento che la ricorrente ha violato l’inciso di cui all’art. 12 bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022 secondo cui “ sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ”.
Ha rilevato, a riguardo, che la ricorrente sin dalla scadenza del termine di pubblicazione del P.U.A., approvato con la delibera di G.M. n.47 del 16 giugno 2025, essendo a conoscenza di tutti gli atti e quindi anche degli interventi ex PNRR, doveva notificare il gravame di che trattasi alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nello stesso PNRR che nel caso di specie sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.E.F. e il M.I.M.
Si sono costituite le tre amministrazioni statali evocate in giudizio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilevato come la titolarità e la competenza dell’intervento, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, sia attribuita al Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio e chiedendo, pertanto, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva.
Con memoria di replica la ricorrente ha contestato l’eccepita inammissibilità in quanto la mancata notifica - originaria - non è causa di inammissibilità ma richiede l’integrazione del contraddittorio.
Ha contestato l’assunto secondo cui parte della particella sarebbe ricompresa in zona agricola in quanto: - da un lato, l’accordo individua la superficie di mq. 1.726,78 come superficie del lotto da attribuire (edificabile); - dall’altro, il Comune di Sperone, prima di approvare il P.U.A. in contrasto con l’accordo, avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo accordo con i privati.
Ha negato che l’accordo abbia indicato una superficie agricola, in quanto tale circostanza non emerge dall’accordo stesso.
Ha dato atto che il terreno di proprietà De SA, frazionato dal Comune di Sperone, in parte è esterno alla perimetrazione del P.U.A., per la restante parte viene suddiviso in tre unità funzionali alla realizzazione di tre distinti lotti, uno (lotto A) attribuito alla ricorrente e gli altri due da cedere (per la costituzione dei lotti F e B).
In conclusione, ha insistito nei motivi di impugnazione.
Con memoria di replica il Comune preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del deposito della documentazione di parte ricorrente intervenuto il 12 novembre 2025 in quanto effettuato fuori termine in violazione dell’art. 73 c.p.a.
Nel resto, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di sessanta giorni a tutte la parti necessarie, nonché l’infondatezza nel merito dal momento che il P.U.A approvato dal Comune di Sperone, in linea con le previsioni dell’Accordo semplificato prot.n.9582/U/2 del 3 ottobre 2023, è conforme alle previsioni del P.U.C. vigente avendo dato attuazione al comparto perequativo RA8, così come disciplinato dal suddetto strumento urbanistico generale, che non avrebbe potuto prevedere una diversa strumentazione attuativa.
Con memoria depositata in data 3 dicembre 2025 si sono costituiti LL TO e EL TO chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.a.: “ Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ”.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il Collegio ordinato l’integrazione con ordinanza n. 427/2025.
Ebbene, all’integrazione la parte ha regolarmente e tempestivamente provveduto, sicché il vizio originario di “mancanza del contraddittorio” risulta sanato.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Le doglianze di parte ricorrente si incentrano essenzialmente sull’assunto che il P.U.A. sia stato adottato e approvato in violazione di specifici accordi previamente intervenuti con i proprietari delle aree.
La tesi non convince.
L’art. 9 dell’accordo qualifica come “essenziale” il termine di sei mesi per sottoscrivere la convenzione, di cui all’art. 7.
Orbene, secondo l’art. 1457 c.c.: “ Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione ”.
Nella specie i proprietari, a fronte del mancato adempimento da parte del Comune e dell’espressa previsione di un termine essenziale, avrebbero dovuto esercitare la volontà di esigere l’esecuzione (nella specie la stipulazione della convenzione) nel termine di tre giorni.
In mancanza, l’accordo deve intendersi risolto di diritto, sicché non può essere fatto valere ai fini dell’impugnazione del P.U.A.
In altri termini, non essendo stata tempestivamente esercitata la volontà di concludere la convenzione definitiva anche oltre il termine essenziale all’uopo previsto nell’accordo, la ricorrente non ha titolo per chiedere l’annullamento del P.U.A. per violazione di un accordo risolto di diritto.
Ne discende che l’adozione del P.U.A. da parte del Comune risulta del tutto legittima, nonché avvenuta all’esito di un regolare procedimento, secondo quanto emerge dalle difese dell’amministrazione e dagli atti dalla stessa depositati.
In particolare, dato atto dell’inammissibilità della documentazione tardivamente depositata da parte ricorrente, occorre precisare come, per pacifica giurisprudenza, le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione di uno strumento urbanistico sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale, per cui sono attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, la P.A. non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale, emergenti dallo strumento generale, che giustificano l’impostazione del piano (Consiglio di Stato, sentenza n. 7977 del 14 settembre 2022).
Nella fattispecie, il PUC ha previsto procedersi alla formazione del comparto perequativo denominato RA 8, della superfice di 10.800 mq, la cui scheda di attuazione, recante prot. D5.2, prevede la cessione a favore del Comune di Sperone di aree per “verde attrezzato”, mq.549, e per “attrezzature scolastiche”, mq.2.817.
A tutte le aree incluse nel comparto perequativo è assegnato un indice di edificabilità perequativo, di modo che i proprietari privati, attraverso un meccanismo di compensazione, cedono le aree per le opere pubbliche, ricevendo in cambio una quota dei diritti edificatori.
L’art. 40 delle N.T.A. al PUC prevede gli indici e i parametri dei comparti, compreso quello relativo alla superfice da cedere, che deve essere pari al 33% dell’intero comparto.
Ciò era noto ai proprietari delle aree inserite nel comparto RA 8 sin dall’approvazione del PUC, cui era anche noto che l’attuazione del comparto avrebbe comportato la cessione volontaria, senza procedura espropriativa, di una quota di superfice sino alla concorrenza del 33% suddetto.
Nella formazione del P.U.A., il Comune non è tenuto al rispetto delle osservazioni della Provincia di Avellino, le quali, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del regolamento della regione Campania n. 5/2011, non hanno natura vincolante, ma impongono solo l’obbligo di controdedurre, adempiuto attraverso la relazione dell’U.T.C. allegata alla delibera di G.M. n.47/2025.
Risultano acquisiti sia il parere del Genio Civile di Avellino (prot. n. 3606/1 del 06.06.2025), sia il parere del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Salute Pubblica dell’ASL di Avellino (prot. ASLAV-0052236-2025 del 06.06.2025).
L’approvazione del P.U.A. è stata sottoposta, ex art.16, comma 3, della legge n. 1150/1942, alla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, che, con provvedimento prot. MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|30/05/2025I0012244 del 30 maggio 2025, ha espresso parere favorevole vincolante. L’autorizzazione paesaggistica è quindi intervenuta con provvedimento n.7 del 21 agosto 2025.
Infine, il P.U.A. non era soggetto a VAS, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, secondo cui: “ Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono assoggettati a VAS: i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione ”.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Stante la peculiarità della vicenda, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
AU PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO