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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 725/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 556/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1, proponeva appello avverso la sentenza n.556/2023 del 2.10.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni n. T8B010202503/2022, notificato in data
12.10.2022, con il quale la Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo fiscale, contestava, per l'anno d'imposta 2016, l'inerenza con l'attività d'impresa, ai sensi dell'art.109, comma
5, del TUIR, ed accertava minori costi per l'importo di € 41.309,23, recuperando le conseguenti maggiori imposte ai fini IRPEF ed addizionali ed IVA, oltre ad interessi e sanzioni.
L'Ufficio costituendosi in giudizio comunica che le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 del D.Lgs.546/92, depositato in atti, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di dover prendere atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti ex art.48 del D.Lgs.546/92 e di dover conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art.46, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 725/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 556/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010202503 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1, proponeva appello avverso la sentenza n.556/2023 del 2.10.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni n. T8B010202503/2022, notificato in data
12.10.2022, con il quale la Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo fiscale, contestava, per l'anno d'imposta 2016, l'inerenza con l'attività d'impresa, ai sensi dell'art.109, comma
5, del TUIR, ed accertava minori costi per l'importo di € 41.309,23, recuperando le conseguenti maggiori imposte ai fini IRPEF ed addizionali ed IVA, oltre ad interessi e sanzioni.
L'Ufficio costituendosi in giudizio comunica che le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 del D.Lgs.546/92, depositato in atti, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di dover prendere atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti ex art.48 del D.Lgs.546/92 e di dover conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art.46, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, spese compensate.