Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    L'intimazione di pagamento è stata notificata il 04.03.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 06.06.2025, superando il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di elementi essenziali

    Il ricorrente ha chiesto genericamente l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute, senza specificare quali cartelle fossero impugnate e quali fossero i motivi di impugnazione.

  • Altro
    Inesistenza/Nullità della comunicazione

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per altri motivi, non entrando nel merito di questa eccezione.

  • Altro
    Violazione di legge, buona fede, Ne Bis Idem

    La Corte ha rilevato che per alcune cartelle pende già un giudizio di appello, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e carenza di elementi essenziali.

  • Altro
    Invalidità delle notifiche degli atti propedeutici

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per altri motivi, non entrando nel merito di questa eccezione.

  • Altro
    Prescrizione e decadenza dei crediti

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per altri motivi, non entrando nel merito di questa eccezione.

  • Altro
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per altri motivi, non entrando nel merito di questa eccezione.

  • Altro
    Illegittimità delle sanzioni e incostituzionalità

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per altri motivi, non entrando nel merito di questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 52
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo