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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2739/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Gesar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249044586209000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4140/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 6 giugno 2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000, per l'importo di euro 83.715,14 e delle cartelle ivi contenute di competenza della Corte Tributaria al fine di ottenerne l'annullamento.
L'atto impugnato ha ad oggetto la richiesta di pagamento di cartelle riferite a: IVA anno 2002-2004-
2005-2007-2008-2009, IRAP anno 2004-2005-2007, IRPEF anno 2004-2005-2008, diritto annuale camera di commercio anno 2009, tassa automobilistica anno 2007-2011.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente eccepisce:
Inesistenza – Nullità della Comunicazione, in quanto l'intimazione in oggetto non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale;
Violazione di Legge, del principio di Buona e Correttezza, Violazione del principio del Ne Bis Idem, in quanto i tributi contenuti nell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle autorità tributarie competenti;
Invalidità delle notifiche degli atti propedeutici all'atto oggi impugnato, in quanto mancherebbe la prova delle notifiche degli atti presupposti;
Prescrizione e Decadenza dei Crediti pretesi, in quanto non sarebbe possibile verificare la prescrizione della pretesa, che risulterebbe in ogni caso maturata, ai sensi dell'art. 2934 c.c. quando il titolare di un diritto non esercita tale diritto per un determinato periodo di tempo il diritto si estingue per prescrizione. Trattasi di tributi con prescrizione breve e con termine di prescrizione di cinque anni sia con riferimento ad interessi e sanzioni che con riferimento al tributo secondo la difesa di parte ricorrente;
Carenza di Motivazione dell'Atto Impugnato, in quanto la intimazione risulterebbe totalmente priva di motivazione.
Per concludere, Illegittimità delle Sanzioni. Incostituzionalità. Richiesta di Rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, in quanto le sanzioni gravano sulla presente intimazione insieme ad interessi legali ed interessi di mora ulteriori, senza che siano motivate né risulti oggettivamente rispettato il principio di proporzionalità secondo l'assunto del ricorrente.
Parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato, in via preliminare, istanza rigettata.
Si costituisce la Agenzia della Riscossione la quale eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso perché proposto fuori termine, in quanto il termine perentorio per la notifica del ricorso è stabilito in 60 gg. dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 04.03.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 06.06.2025 come prova in atti della notifica e come dimostra la relativa pec.
Il termine sarebbe scaduto il 3 maggio 2025, e quindi il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92.
Parte resistente eccepisce, inoltre, che il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art. 18 del D. Lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002:- della Corte cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi e delle cartelle ivi contenute di competenza di Codesta Ill.ma Corte, lasciando alla corte ed alla presente difesa di stabilire quali siano le cartelle impugnate. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancata precipua indicazione degli atti impugnati e dell'oggetto della domanda.
Si costituiscono volontariamente: la Regione Lombardia per i crediti di competenza (tasse automobilistiche) contestando ogni assunto di parte ricorrente;
si costituisce la Camera di Commercio per il credito di competenza contestando gli assunti di parte ricorrente;
si costituisce la DP II di Milano per i crediti di competenza contestando in toto il ricorso introduttivo.
Alla udienza del 11 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il ricorso è inammissibile.
Il termine perentorio per la notifica del ricorso è stabilito in 60 gg. dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. L'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000 è stata notificata il 04.03.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 06.06.2025 come si evince dalla relativa pec di notifica.
Il ricorso è ulteriormente inammissibile perché manca di alcuni degli elementi essenziali ex art. 18 del D.
Lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002., quali: la indicazione della Corte cui è diretto;
-. dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell'oggetto della domanda;
- dei motivi della domanda.
Il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000, notificata il 04.03.2025, per l'importo di euro 83.715,14 e delle cartelle ivi contenute di competenza di Codesta
Ill.ma Corte, lasciando alla Corte medesima ed alla difesa di stabilire quali siano le cartelle impugnate. Il ricorso è inammissibile per la mancata precipua indicazione degli atti impugnati e dell'oggetto della domanda. Inoltre l'Agenzia della Riscossione ha dato prova di notifica degli atti propedeutici e addirittura per alcuni di questi è intercorso giudizio con sentenza passata in giudicato, in aperta violazione del principio del ne bis in idem.
Per le cartelle di pagamento n. 06820070166613040000 ; n. 06820080016345946000; n.
06820080329138712000 ;n. 06820130008813762000; n. 06820160079904527000; pende giudizio di appello proposto dallo stesso Sig. Ricorrente_1 presso la CgT di secondo grado della Lombardia n. 13/2015, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, Sezione XVI, n. 2958/2024 depositata il
03.07.2024, giudizio recante R.G. 4047/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e che si rimette in allegato, unitamente all'AVI n. 06820239008695910000 impugnato ed al ricorso di prime cure.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= per ognuna delle parti resistenti costituite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2739/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Gesar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249044586209000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4140/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 6 giugno 2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000, per l'importo di euro 83.715,14 e delle cartelle ivi contenute di competenza della Corte Tributaria al fine di ottenerne l'annullamento.
L'atto impugnato ha ad oggetto la richiesta di pagamento di cartelle riferite a: IVA anno 2002-2004-
2005-2007-2008-2009, IRAP anno 2004-2005-2007, IRPEF anno 2004-2005-2008, diritto annuale camera di commercio anno 2009, tassa automobilistica anno 2007-2011.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente eccepisce:
Inesistenza – Nullità della Comunicazione, in quanto l'intimazione in oggetto non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale;
Violazione di Legge, del principio di Buona e Correttezza, Violazione del principio del Ne Bis Idem, in quanto i tributi contenuti nell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle autorità tributarie competenti;
Invalidità delle notifiche degli atti propedeutici all'atto oggi impugnato, in quanto mancherebbe la prova delle notifiche degli atti presupposti;
Prescrizione e Decadenza dei Crediti pretesi, in quanto non sarebbe possibile verificare la prescrizione della pretesa, che risulterebbe in ogni caso maturata, ai sensi dell'art. 2934 c.c. quando il titolare di un diritto non esercita tale diritto per un determinato periodo di tempo il diritto si estingue per prescrizione. Trattasi di tributi con prescrizione breve e con termine di prescrizione di cinque anni sia con riferimento ad interessi e sanzioni che con riferimento al tributo secondo la difesa di parte ricorrente;
Carenza di Motivazione dell'Atto Impugnato, in quanto la intimazione risulterebbe totalmente priva di motivazione.
Per concludere, Illegittimità delle Sanzioni. Incostituzionalità. Richiesta di Rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, in quanto le sanzioni gravano sulla presente intimazione insieme ad interessi legali ed interessi di mora ulteriori, senza che siano motivate né risulti oggettivamente rispettato il principio di proporzionalità secondo l'assunto del ricorrente.
Parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato, in via preliminare, istanza rigettata.
Si costituisce la Agenzia della Riscossione la quale eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso perché proposto fuori termine, in quanto il termine perentorio per la notifica del ricorso è stabilito in 60 gg. dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 04.03.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 06.06.2025 come prova in atti della notifica e come dimostra la relativa pec.
Il termine sarebbe scaduto il 3 maggio 2025, e quindi il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92.
Parte resistente eccepisce, inoltre, che il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art. 18 del D. Lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002:- della Corte cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi e delle cartelle ivi contenute di competenza di Codesta Ill.ma Corte, lasciando alla corte ed alla presente difesa di stabilire quali siano le cartelle impugnate. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancata precipua indicazione degli atti impugnati e dell'oggetto della domanda.
Si costituiscono volontariamente: la Regione Lombardia per i crediti di competenza (tasse automobilistiche) contestando ogni assunto di parte ricorrente;
si costituisce la Camera di Commercio per il credito di competenza contestando gli assunti di parte ricorrente;
si costituisce la DP II di Milano per i crediti di competenza contestando in toto il ricorso introduttivo.
Alla udienza del 11 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il ricorso è inammissibile.
Il termine perentorio per la notifica del ricorso è stabilito in 60 gg. dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. L'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000 è stata notificata il 04.03.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 06.06.2025 come si evince dalla relativa pec di notifica.
Il ricorso è ulteriormente inammissibile perché manca di alcuni degli elementi essenziali ex art. 18 del D.
Lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002., quali: la indicazione della Corte cui è diretto;
-. dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell'oggetto della domanda;
- dei motivi della domanda.
Il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820249044586209000, notificata il 04.03.2025, per l'importo di euro 83.715,14 e delle cartelle ivi contenute di competenza di Codesta
Ill.ma Corte, lasciando alla Corte medesima ed alla difesa di stabilire quali siano le cartelle impugnate. Il ricorso è inammissibile per la mancata precipua indicazione degli atti impugnati e dell'oggetto della domanda. Inoltre l'Agenzia della Riscossione ha dato prova di notifica degli atti propedeutici e addirittura per alcuni di questi è intercorso giudizio con sentenza passata in giudicato, in aperta violazione del principio del ne bis in idem.
Per le cartelle di pagamento n. 06820070166613040000 ; n. 06820080016345946000; n.
06820080329138712000 ;n. 06820130008813762000; n. 06820160079904527000; pende giudizio di appello proposto dallo stesso Sig. Ricorrente_1 presso la CgT di secondo grado della Lombardia n. 13/2015, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, Sezione XVI, n. 2958/2024 depositata il
03.07.2024, giudizio recante R.G. 4047/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e che si rimette in allegato, unitamente all'AVI n. 06820239008695910000 impugnato ed al ricorso di prime cure.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= per ognuna delle parti resistenti costituite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli