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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5456/2019 All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ANGELINI FRANCESCO Presente Avv. BARUCCO FRANCESCO
CP_1 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
Controparte_2 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
CP_3 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO Appellato/i
Controparte_4 Controparte_5 Avv. FRATTO GIUSEPPE Avv. MAMMONE EGIDIO Presente Avv. GAMBARDELLA VINCENZO
Controparte_6 CP_7 Avv. TASSONI FRANCO Avv. Spring presente in sostituzione
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore degli appellanti precisa in subordine che l'eccezione di prescrizione non si estende all'assicurato. La Corte Decide ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5456/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 C.F._2
), (C.F. e (C.F.
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._4
SC NG (C.F. ) e SC CC (C.F. CodiceFiscale_5 C.F._6
), presso il cui studio in Roma, alla Piazza Adriana n. 4 sono elettivamente domiciliati,
[...] giusta delega in atti
- APPELLANTI–
E
(CF e PI ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa in via Controparte_9 congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Egidio Mammone (C.F. , Vincenzo C.F._7
LA (C.F. e GI RA (C.F. ), con C.F._8 C.F._9 domicilio eletto presso la sede legale in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Gli , che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1499032, (C.F. Parte_2 ), in persona di nella sua qualità di Procuratore Speciale del P.IVA_2 Parte_3
Rappresentante Generale per l'Italia domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Tassoni (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_10 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 CP_1 [...]
, e chiedevano il risarcimento del danno da perdita di Controparte_2 CP_3 Parte_4 chance di sopravvivenza patito da , per il quale agivano iure hereditatis, e dei danni Persona_1 non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del decesso della IR dipendente dalla colposa condotta dei sanitari delle struttura convenuta in occasione del ricovero del 13.1.2006 ove veniva sottoposta prima ad esame coronarografico e poi ad intervento di rivascolarizzazione percutanea con stent del ramo circonflesso.
Parti attrici deducevano che durante l'intervento si era verificata una occlusione acuta della coronaria sx con arresto cardiocircolatorio da fibrillazione ventricolare su base ischemica che determinava un grave quadro di ipossia cerebrale che conduceva al decesso della in data 16.1.2006. Per_1
Sostenevano che la morte era stata causalmente determinata da dissecazione coronarica insorta in corso di intervento e colposamente determinata dai sanitari;
quest'ultimi peraltro avevano errato sia nella diagnosi preoperatoria che nella somministrazione di terapia antiaggregante.
Lamentavano altresì l'omessa raccolta di un valido consenso informato. Concludevano chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta sia per l'omessa raccolta del consenso informato quanto per la condotta negligente dei sanitari, causa del decesso della . Conseguentemente, Per_1 chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla e da questa Per_1 trasferiti agli attori iure hereditatis oltre dei danni patiti dagli attori in proprio, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva l' contestando la legittimazione attiva Controparte_10 degli attori in carenza di prova circa la loro qualità di congiunti ed eredi della defunta . Inoltre, Per_1 nel merito contestava la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei suoi sanitari ed il decesso della evidenziando che le complicanze trombotiche insorte erano inevitabili e non prevenibili Per_1 in ragione delle gravi condizioni della . Per_1
Altresì contestava la dedotta violazione dell'obbligo di consenso nonché il quantum del danno.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa i of per essere da questi garantita Pt_2 CP_7
e manlevata in virtù di polizza per la responsabilità civile nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda. A seguito della chiamata in causa si costituivano gli deducendo Parte_2
l'inoperatività della garanzia atteso che la polizza aveva una validità temporale dal 31-12-2005 al 31-
12-2008 ed era stipulata in regime di claims made. In relazione alla domanda attorea eccepivano la carenza di legittimazione degli attori e l'estinzione dei loro diritti per intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria extracontrattuale dai medesimi esercitata. Nel merito ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. In relazione alla domanda di garanzia evidenziava i termini del contratto in termini di massimale, franchigia aggregata etc. Infine, dichiarava di voler agire in surroga dell' ex art. 1916 c.c. in caso di condanna solidale. Parte_5
Il Tribunale di Roma con sentenza n.13464/2019 pubblicata in data 26.06.2019 ha così deciso:
“
1. Rigetta la domanda di , , , Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
e nei confronti di . condanna Parte_4 Controparte_11 [...]
, , , e alla refusione Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3 Parte_4 delle spese processuali in favore di Controparte_12 che liquida in € 10.343 per compensi oltre accessori come per legge per ciascuna parte
[...] processuale 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 CP_1 [...]
e svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2 CP_3
Appello adita, contrariis reiectiis, così provvedere: in via preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, sussistendo, per le ragioni in narrativa esposte, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, che gli appellanti andrebbero inevitabilmente a subire per effetto dell'immediata esecutività della statuizione giudiziale gravata;
- in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto gravame: accertare e dichiarare la palese erroneità della normativa posta a fondamento della decisione dal Giudice di prime cure, non più attuale poiché superata dall'art. 8 della Convenzione di Vienna dell'08.09.1976
e dal Regolamento Europeo del n. 1191/2016 del 06.07.2016 e, per l'effetto, riformare la sentenza del
Tribunale civile di Roma n. 13464/2019, pubblicata il 26.06.2019, nel senso di ritenere legittimamente ed efficacemente proposto dagli odierni appellanti il giudizio di primo grado;
- nel merito ed in accoglimento del proposto gravame: a) accertare e dichiarare l'omessa sottoscrizione, da parte della paziente, di un valido ed efficace consenso informato al trattamento diagnostico e chirurgico cui è stata sottoposta presso l Controparte_10
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta tenuta dai sanitari dell Controparte_10 nella gestione della signora , prima, durante e dopo
[...] Persona_1
l'esecuzione dell'esame coronografico del 13.01.2006, e, comunque, in relazione alla cura e gestione assistenziale prestata alla medesima in tutto il periodo di suo ricovero presso il detto nosocomio, è stata connotata da elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia;
c) accertare e dichiarare che la condotta negligente, imprudente ed imperita tenuta dai predetti sanitari ha causato il decesso della sig.ra ovvero, in via subordinata, la drastica riduzione delle chance di sopravvivenza della Per_1 medesima;
d) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità dell Controparte_10 per i conseguenti danni non patrimoniali subiti dagli appellanti, iure haereditatis, per
[...]
l'omessa informazione della paziente sui rischi connessi alla procedure attuate e, dunque, per la mancanza di un valido consenso informato;
in ogni caso, per l'inadempimento del contratto di spedalità e/o assistenza sanitaria e/o fatto colposo dei propri sanitari;
e) condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_10 pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra , da determinarsi in via equitativa Per_1
e da liquidarsi iure hereditatis in favore dei figli ed eredi, , , Parte_1 CP_1 [...]
e ai sensi dell'art. 581 c.c. f) condannare l' Controparte_2 CP_3 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli appellanti, mediante il pagamento di una somma che sarà ritenuta equa dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita. g) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra
l'intervenuto decesso della signora e la condotta dell Per_1 Controparte_10
e/o dei suoi sanitari, e ricondurre il danno patito dalla paziente alla perdita delle chance
[...] di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta
a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore dei figli ed eredi , , e ai sensi Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'art. 581 c.c. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di liquidazione degli stessi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio L' che ha così concluso: Controparte_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare - respingere la domanda cautelare spiegata dagli appellanti, per l'assenza dei necessari presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora e ciò in considerazione della circostanza che nessuna azione esecutiva è stata avviata nei confronti degli appellanti;
nel merito -accertare e dichiarare l'infondatezza del primo motivo di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva ad agire in capo agli attori in qualità di congiunti ed eredi della sig.ra ; accertare e dichiarare che Persona_1 nessuna responsabilità di natura professionale medica è ascrivibile ai sanitari curanti e, quindi, all , per il decesso della paziente , poiché Controparte_13 Per_1
l'exitus è da ascrivere unicamente alla grave e rara complicanza verificatasi durante l'esecuzione del trattamento di angioplastica;
-nella remota e denegata ipotesi in cui la domanda attrice dovesse essere accolta, condannare gli of chiamati in causa, a tenere indenne e Parte_2 CP_7 manlevare l'odierna concludente in forza del contratto esistente tra le parti e della spiegata domanda di garanzia.
Con il favore delle spese e delle competenze del grado di lite”.
Successivamente si sono costituiti gli rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni “Voglia l'illustre Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, rigettare
l'istanza ex art. 283 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, ed in via meramente subordinata, confermare la immediata esecutività della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 13464/2019 del Tribunale Civile di Roma, Giudice dott.ssa Amirante, pubblicata in data 26.06.2019 e resa nel giudizio recante R.G.n. 78061/2015; - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri : - in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione di tutti Pt_1
i diritti degli attori eventualmente nascenti dalle prestazioni sanitarie per cui è causa per intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli appellanti contro la Controparte_10
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 149903 in relazione ai fatti di giudizio per le ragioni esposte e, per l'effetto rigettare la domanda di manleva spiegata;
- in via estremamente gradata, solo previo accertamento dell'operatività della garanzia della polizza invocata dichiarare gli , che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 149903 tenuti a Parte_2 manlevare la nel rispetto di tutte le condizioni e limiti Controparte_10
(tra cui a titolo meramente esemplificativo massimale) previsti dal contratto assicurativo n. 149903.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP. Si impugnano e contestano tutte le avverse deduzioni, produzioni e conclusioni”.
Con ordinanza del 1.12.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rinviato per conclusioni.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del
[...] codice civile e dell'art. 116 del codice di procedura civile per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione delle prove, nonché dell'art. 8 della Convenzione di Vienna dell'08.09.1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile e del regolamento Europeo del n.
1191/2016 del 06.07. 2016, laddove il Tribunale di Roma procede al rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva in contrasto con la documentazione allegata”.
Parti appellanti con l'unico motivo di appello impugnano la sentenza di prime cure per aver il giudice, a loro giudizio erroneamente, rigettato la domanda attrice per carenza di legittimazione attiva, sulla base di una normativa ormai superata. Infatti, deducono che la normativa da applicarsi sia la convenzione di Vienna 1976 oltre che il Regolamento europeo del 2016 entrato in vigore il 16 febbraio 2019, in base alle quali, gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione, che prevede il rilascio di un semplice modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione(apostille) e traduzione.
Sostengono, pertanto, che le certificazioni prodotte in lingua rumena, con la relativa traduzione giurata in italiano, sono di per sé più che sufficienti ed idonee a provare il rapporto di parentela, non necessitando di alcuna legalizzazione né tantomeno della formalità dell'apostille. Evidenziano che l'unica condizione di validità richiesta dal Regolamento richiamato è che i certificati di stato civile debbano essere accompagnati, come avvenuto nel caso di specie, da un modulo di traduzione.
Reiterano, conseguentemente, tutte le domande e le eccezioni proposte già in primo grado. Osservano, nello specifico, che dalla Ctu espletata in primo grado, sia censurabile la condotta del personale sanitario per l'omessa somministrazione della doppia antiaggregazione sia per la mancanza nella cartella clinica del consenso all'esame coronarografico alla quale è stata sottoposta la . Sempre Per_1 sulla base della CTU sarebbe stato riscontrato un errore di valutazione e di approccio terapeutico da parte dei medici oltre che imperizia e imprudenza nelle manovre di rivascolarizzazione. Pertanto, richiedono il risarcimento di danni non patrimoniali o, in via subordinata, nel caso di mancato riconoscimento della responsabilità della struttura per il prematuro decesso della IR, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della stessa.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di Con legittimazione attiva degli attori sollevata sin dalla comparsa di costituzione dall' CP_10
e ribadita ancora in sede di comparsa conclusionale. Sul punto va osservato che la
[...] legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione, che consiste nella titolarità del diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto e, dunque, di promuovere il giudizio: il suo difetto comporta l'inammissibilità della domanda in quanto, al di fuori dei casi di sostituzione processuale, non è consentito far valere in giudizio un diritto altrui. La sua ricorrenza va affermata o negata sulla base della stessa affermazione della parte e sussiste se vi sia coincidenza tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto, prima ed indipendentemente dalla verifica che davvero lo sia, giacché tale aspetto attiene al merito. Nel caso di specie va rilevato che gli attori hanno dedotto di agire in giudizio iure proprio e iure ereditario quali figli e sorella di . Ciò posto la Suprema Persona_1
Corte ha affermato che ove non sia stato contestato il rapporto di parentela con il "de cuius", non deve essere ulteriormente dimostrata, al solo fine di dare prova della legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che chi agisce abbia accettato, anche tacitamente,
l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione (vd Cass. n. 22223 del
20/10/2014). Nel caso di specie va, tuttavia, considerato che vi è espressa e specifica contestazione non solo sulla qualità di eredi degli attori ma anche sul rapporto parentale. Sul punto peraltro la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che "l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti" (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576). Ciò consente comunque di ritenere - al di là di quale sia l'incidenza del novellato art. 115 cod. proc. civ., sulla portata complessiva degli approdi giurisprudenziali pregressi (che non viene in discussione in questa sede) - che la "non contestazione" non possa reputarsi estranea all'orbita del principio di vicinanza della prova, per cui, secondo le circostanze del caso concreto, il fatto non contestato deve conformarsi come fatto quantomeno comune alle parti e non già avulso dalla sfera di dominio cognitivo del soggetto al quale spetti di contestare i fatti allegati da chi è onerato della prova secondo le coordinate della fattispecie legale di riferimento Cass. Del 10/12/2013, n. 27528). Posto dunque che incombeva agli attori la prova di essere effettivamente figli e sorella di ed anche eredi della stessa, deve valutarsi Persona_1 la valenza probatoria della documentazione prodotta sia in sede di costituzione degli attori ed allegata alla citazione, sia in sede di memorie ex art. 183 co. VI n 2 c.p.c. a fronte della contestazione della convenuta. Quanto alla prima gli attori hanno prodotto: certificati di nascita di CP_2
, , tutti rilasciati dalla Romania e meramente
[...] CP_3 CP_1 Parte_1 tradotti con traduzione asseverata dalla stessa attrice , certificato di nascita di CP_1 [...]
con traduzione non asseverata;
dichiarazione rilasciata da ed autenticata Pt_4 Parte_4 dal Notaio munita di apostille con allegata traduzione munita anch'essa di apostille. Persona_2
In sede di memorie istruttorie gli attori hanno, invece, prodotto: Certificato di erede redatto in
Romania da Notaio (dal quale emerge, peraltro, che solo sarebbe Persona_3 CP_3 erede della IR avendo , e rinunciato all'eredità) ed allegata Parte_1 CP_2 CP_1 traduzione giurata;
certificati di nascita di , , Controparte_2 CP_3 CP_1 tutti rilasciati dalla Romania ed allegate traduzioni giurate;
dichiarazione rilasciata da Parte_1
ed autenticata dal Notaio con allegata traduzione giurata. Ciò posto Parte_4 Persona_2 per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere
è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille). In base alla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla
Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione (in tal senso la recente Cass.
11/06/2018, n.15073 ed anche in senso conforme n. Cass. 19100 del 01/08/2017). Alla luce di tali principi e tenuto conto che nessuna delle certificazioni prodotte dagli attori risulta munita di apostille deve ritenersi che la documentazione suddetta sia inidonea ad attestare il rapporto di parentela degli attori con la defunta . Quanto, poi, alla dichiarazione rilasciata dalla Persona_1 [...]
ed autenticata dal Notaio , questa sì correttamente munita di apostille come pure la Pt_4 Per_2 traduzione giurata, deve rilevarsi che trattasi di mera “autocertificazione”. La Suprema corte è, peraltro, costante nell'affermare che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la cui equiparabilità alla mera dichiarazione rilasciata dalla non appare peraltro scontata) non costituisce di per sè prova idonea della qualità di Pt_4 erede né del rapporto di parentela, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi. Atteso, peraltro, che neppure a fronte della specifica contestazione sul punto della convenuta (e della terza chiamata) gli attori hanno provveduto a produrre valide prove in ordine sia al rapporto di parentela che della qualità di erede la domanda va integralmente rigettata. Il rigetto della domanda attorea rende ultroneo l'esame della domanda di manleva. Le spese anche della terza chiamata seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico degli attori”.
La sentenza de qua motiva il rigetto della domanda attorea sulla base del fatto che gli attori non hanno provato il loro rapporto di parentela e, di conseguenza, la loro qualità di congiunti ed eredi, avendo prodotto delle certificazioni non idonee. La non idoneità di tali certificazioni ad attestare il rapporto di parentela degli attori con la defunta viene motivata dal Giudice di Persona_1 prime cure sulla base del fatto che tali certificazioni non erano munite di “apostille”.
Giudice, infatti, cita la Convenzione de L'Aja del 5.10.1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, legalizzazione sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della postilla o “apostille”.
Ebbene la Convenzione de L'Aja del 5.10.1961, ratificata dall'Italia con L. 1253/1966, è stata superata in primis dalla “Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile”. conclusasi a Vienna in data 8 Settembre 1976, alla quale la Romania ha aderito nel 2013. In base ad essa, infatti, gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione che prevede il rilascio di un semplice modulo plurilingue sono esenti da legalizzazione (apostille) e da traduzione. La ratio di tale Convenzione è proprio quella di superare il meccanismo dell'apposizione di postille o apostille, consentendo ai privati di utilizzare validamente i certificati di stato civile formati in uno stato aderente alla Convenzione che siano redatti secondo un modulo conforme a quello previsto dalla medesima
Convenzione. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che la Romania ha aderito alla Convenzione di Vienna nel 2013 e che le certificazioni prodotte dagli odierni appellanti nel giudizio di prime cure sono tutte accompagnate da un modulo di traduzione conforme alla
Convenzione, con relativa traduzione giurata. Di conseguenza, le certificazioni prodotte dagli attori in lingua rumena con la relativa traduzione giurata in italiano sono di per sé più che sufficienti ed idonee a provare il rapporto di parentela, non necessitando di alcuna legalizzazione né tantomeno della formalità dell'apostille.
Ma ancor di più per gli Stati membri della UE è applicabile al caso di specie il Regolamento,
n. 1191/2016 del 06.07.2016, entrato in vigore il 16 Febbraio 2019.
Con il detto Regolamento viene sancita definitivamente la piena validità ed efficacia delle certificazioni dello stato civile formatesi all'interno di uno Stato Membro della UE, senza alcuna necessità né di legalizzazione né tantomeno di apostille, per favorire la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.
Nella premessa al Regolamento n. 1191/2016 si legge che “conformemente al principio della fiducia reciproca e al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. il presente regolamento dovrebbe istituire un sistema per l'ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro. Il sistema istituito dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle persone di continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o da formalità analoghe applicabili tra Stati membri. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull'apostille”.
L' art. 4 del Regolamento n. 1191/2016, rubricato “Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe”, che “i documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe”. Ancora, l'art. 19, rubricato
“Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali” sancisce: “il presente regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli
Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte”. Unica condizione di validità richiesta dal Regolamento è quella che i certificati di stato civile siano accompagnati da un modulo di traduzione, modulo che nel caso di specie è stato depositato da tutti gli appellanti con annessa traduzione giurata.
Il Regolamento UE n. 1191/2016 era senz'altro applicabile perché entrato in vigore nel febbraio
2019 data questa anteriore alla decisione;
da ciò consegue che la documentazione depositata dagli attori e richiamata in sentenza deve senz'altro ritenersi idonea a provare la loro legittimazione, pur in assenza della apostille non più richiesta. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere in parte qua riformata essendo rimasta provata la legittimazione degli attori.
Venendo invece al merito della causa vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
Gli attori hanno agito nei confronti del nosocomio convenuto, sia iure proprio per il danno cd parentale, che iure hereditatis, in quest'ultimo caso per far valere il danno da violazione del diritto ad un valido consenso informato e per la perdita di chance di sopravvivenza in capo alla loro dante causa.
Il danno da perdita del rapporto parentale non può essere riconosciuto perché prescritto.
Preme subito rilevare, ai fini dell'esatta individuazione del regime probatorio applicabile alla presente controversia, in cui gli attori svolgono un'azione risarcitoria, "iure proprio", quali congiunti della vittima primaria in relazione agli asseriti fatti di malpractice medica fonte Persona_1 dei danni di cui chiedono il ristoro nei confronti del nosocomio romano convenuto CP_10 che non può essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui l'Azienda ospedaliera
[...] sarebbe chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Ufficio, in base al quale, mentre con riguardo ai danni "iure hereditatis", ovvero a quelli patiti direttamente dal paziente e fatti valere dai congiunti in via successoria, la responsabilità dell'Ente ospedaliero ha pacificamente natura contrattuale (vedi Cass. Sez. III, Sentenza n. 975 del 16.01.2009; Cass., Sez. III, Sentenza n.
18341/2013; Cass., Sez. III, Sentenza n. 17573/2013; vedi pure Cass. Civ. n. 16828/2018 che fa discendere da tale inquadramento, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il principio in base al quale "il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non", restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile"), per le pretese azionate "iure proprio" dai parenti della persona deceduta dev'essere richiamato il diverso istituto della responsabilità aquiliana, posto che colui che agisce in giudizio, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la Struttura Sanitaria, può far valere la violazione, da parte della convenuta, non già di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico del neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. (v., in questo senso, di recente, Cass. Civ. sez. III 6.05.2022 n. 14471, conforme a Cass. Civ. Sez.
6-3 ordinanza
26.07.2021 n. 21404, secondo cui "La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati " iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale"; v., pure, Cass. Civ. Sez.
III sentenza 8.07.2020 n. 14258; Cass. Civ. Sez. III 20.03.2015 n. 5590, Cass. Civ. Sez. III 8.05.2012
n. 6914: "ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del proprio congiunto, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale").
Da ciò deriva un diverso regime probatorio e una diversa disciplina della prescrizione che, nel caso di danno iure proprio, non può che essere quinquennale.
Nella fattispecie concreta invero il contatto sociale è intercorso tra la e Persona_1
l'azienda ospedaliera convenuta;
certamente i signori , , Controparte_2 Parte_1
e non possono considerarsi soggetti del “contratto di spedalità”, né CP_1 Persona_4 rispetto agli stessi sussiste alcuna prestazione mancata o inesatta qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti. Piuttosto, la loro pretesa risarcitoria ha natura extracontrattuale di talché, in assenza di tempestivi atti interruttivi nel quinquennio successivo all'evento per cui è causa, il loro vantato diritto al risarcimento del danno si
è inevitabilmente prescritto ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c.
Invero, è provato come nel caso di specie sia venuta a mancare in data Persona_1
16.01.2006 ed il primo atto interruttivo della prescrizione interveniva pacificamente in data 18.09.2014, dunque quando ormai era decorso il termine prescrizionale di sei anni di cui all'art. 2947
c.c. e agli artt. 157 e 589 c.p., con conseguente estinzione di ogni diritto risarcitorio degli attori. Tale eccezione tempestivamente proposta in primo grado è stata pure riproposta in appello dalla compagnia di Assicurazione. Orbene, pacifica la qualità di interessato della compagnia ex art. 2939
c.c., tale eccezione può senz'altro ritenersi estesa all'azienda ospedaliera non avendo quest'ultima manifestato la propria volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti della compagnia tanto da avere precisato nelle conclusioni di voler essere da questa mallevata in caso di condanna.
Ne consegue che la domanda riguardante il risarcimento del danno patito iure proprio dovrà essere disattesa a seguito del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale.
Venendo ai danni richiesti iure hereditatis danno svolte le ulteriori considerazioni.
In primis e quanto al dedotto danno da perdita di chance la tesi sostenuta dagli appellanti non convince.
Hanno dedotto gli attori che nella specie si potrebbe determinare agevolmente la sussistenza del nesso di causalità tra le dedotte omissioni terapeutiche e le perdute chance del paziente di vivere più a lungo ed in migliori condizioni, secondo un elevato criterio probabilistico essendo “fuor di dubbio, al riguardo, che in assenza degli eventi imputati ai sanitari, come si ricava dai dati in letteratura, le chance di sopravvivenza a 5 anni della signora sarebbero state superiori all'86%” Per_1 ed a tal fine si fa riferimento alla ctp del dr. (allegato 11 della citazione). Per_5
Orbene e quand'anche si volesse reputare che in assenza dell'asserito comportamento colposo tenuto dai sanitari la non sarebbe deceduta così come è invece accaduto a seguito della Per_1 concatenazione degli eventi descritti anche nella ctu manca tuttavia qualsiasi prova che la IR dopo l'intervento subito sarebbe potuta sopravvivere ed in migliori condizioni.
In iure va premesso che la perdita di chance in cui la "possibilità perduta" che costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass.,
n. 28993 del 2019, cit., specie p. 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022,
n. 2261), ovvero l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di "policy" (Cass., n. 28993 del 2019, cit., p. 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità; perché la
"seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto.
Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della
"chance" di una possibile, ulteriore sopravvivenza dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo (cfr in motivazione Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851).
Ciò detto, manca nella specie prova del nesso di derivazione causale tra la perdita della possibilità di sopravvivenza e la condotta dei sanitari nei termini appena sopra esposti.
Manca, in effetti, qualsiasi esame da parte della ctu in tal senso e la stessa domanda di parte attrice è sul punto del tutto generica. Neppure può ritenersi idonea a tal fine, perchè apodittica, la ctu di parte redatta dal dr pure richiamata dagli attori;
ed in effetti questi si è limitato ad asserire Per_5 che le chance di sopravvivenza a 5 anni della signora sarebbero state superiori all'86% ma Per_1 senza tuttavia dare alcuna valida ragione medico scientifica del perché vi fosse, in relazione al comportamento anche omissivo tenuto dai sanitari, la sussistenza di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di vivere per un lasso di tempo più lungo.
Anzi, dai dati medico-anamnestici (di cui fa menzione la sentenza della Corte di Legittimità sopra richiamata in tema di nesso causale) emersi nel corso dell'istruttoria si è potuto ricavare come la fosse un soggetto afflitto da plurime patologie cardiache (encefalopatia multinfartuale, Per_1 stenosi carotidea bilaterale emodinamicamente significativa con placca irregolare a destra 80% e stenosi critica a manicotto a sinistra 70%) sicchè è del tutto improbabile, oltre che non provato, che un diverso iter diagnostico avrebbe addotto in capo alla chances di sopravvivenza. La ctu svolta Per_1 sul punto risulta del tutto carente in merito alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra condotta dei sanitari e perdita della chance di sopravvivere nei termini sopra descritti.
Ma, ancor di più, è emerso come nessuna imputabilità per negligenza o imperizia sia ascrivibile in capo ai sanitari del Controparte_10
Risulta in modo incontroverso e ciò alla luce dell'istruttoria svolta che , di Persona_1
57 anni, fosse una paziente diabetica, ipertesa che veniva precedentemente (in data 10/2005) ricoverata all'ospedale di Latina per episodi di deficit di forza all'arto superiore destro, in seguito completamente regrediti.
Ora durante la degenza presso l'Ospedale di Latina per cui è causa, la effettuava una serie Per_1 di accertamenti diagnostici, all'esito dei quali veniva posta la diagnosi conclusiva di encefalopatia multinfartuale, stenosi carotidea bilaterale emodinamicamente significativa con placca irregolare a destra 80% e stenosi critica a manicotto a sinistra 70% (vedi in tal senso la cartella n. 24050 unità operativa chirurgia vascolare ). Controparte_15
Orbene, i sanitari del nosocomio di Latina, probabilmente in base al sospetto anche di una patologia cardiovascolare, ritennero necessario effettuare un test ergometrico che risultava positivo per ischemia da carico elevato. Gli specialisti dello stesso nosocomio ponevano quindi l'indicazione per esame coronarografico, dandone comunicazione all'interessata.
L'esame coronarografico veniva eseguito presso l'ospedale di Latina nella medesima giornata del trasferimento della paziente, avvenuto il 13.01.2006. Con l'esame coronarografico, iniziato verso le 15.30-16.00, veniva rilevata in capo alla IR una malattia coronarica di tre vasi: critica su circonflessa (100%) e coronaria destra (60% e 70%), nonché stenosi non critica sulla discendente anteriore (40%). Stante la non criticità della coronaria discendente anteriore per la paziente in parola vi era piena indicazione all'intervento in elezione di angioplastica.
Nella CTU a p.
8-9 si legge “In data 13/01/2006 era trasferita presso il servizio di emodinamica dell'ospedale di Roma (Accettazione n°3240 del 13/01/2006), e nella stessa data veniva CP_12 sottoposta ad esame coronarografico che evidenziava: coronaria sinistra – tronco comune indenne
– discendente anteriore vaso di III tipo, diffusamente ateromasico presenza malattia moderata del
40% nel tratto medio;
coronaria destra – vaso diffusamente ateromasico che presenta malattia moderata del 60 % nel II tratto seguita da altra malattia di circa il 70 % nel tratto distale. Conclusioni
e note: malattia ateromasica critica di due vasi principali, con indirizzo terapeutico: angioplastica”.
E' poi emerso che l'esecuzione di quest'ultima procedura si sia complicata per trombosi ed occlusione del tronco comune e della discendente anteriore (con diversi episodi di fibrillazione ventricolare), successivo infarto anteriore e shock cardiogeno con ipotensione persistente (PA 40-50 mmHg) per 4-5 min.
Come ben risulta dalla documentazione versata in atti, ma si tratta di fatto pacifico, tale complicanza veniva prontamente riconosciuta e trattata con impianto di stent in modo da ottenere la ricanalizzazione del vaso. Nel corso della procedura, veniva anche effettuata assistenza elettrica
(defibrillazione, pace-maker temporaneo) e meccanica (contropulsatore aortico) mentre l'anestesista provvedeva alla rianimazione cardio-polmonare, all'assistenza ventilatoria ed al supporto farmacologico (catecolamine). Alle ore 21, la paziente veniva trasportata in terapia intensiva con una pressione accettabile 90/60 mmHg., ove però, alle ore 22 si verificava complicanza nel sito di posizionamento del contropulsatore aortico con ematoma che veniva risolto con posizionamento di femostop. E' poi risultato come, malgrado il ristabilirsi dei valori pressori, venisse effettuato l'elettroencefalogramma che mostrava l'assenza di attività cerebrale e la paziente decedeva il
16.1.2006.
Come evidenziato dallo stesso ctu del primo grado il rischio di mortalità, in generale, durante la coronarografia diagnostica oscilla dallo 0.1 all'1%, percentuale che è evidente diventi ben più alta nei pazienti diabetici e vasculopatici, come la IR.
Emerge allora dall'istruttoria svolta come le complicanze intervenute e le relative conseguenze siano state riconosciute e prontamente trattate con tutti i mezzi tecnici a disposizione, ovvero con il posizionamento di pace-maker,
contro
-pulsatore, stenting, defibrillazione, intubazione ed assistenza rianimatoria. Infatti, è emerso come dato sicuro che il cuore della paziente abbia ripreso la propria funzione e che sia ripartito malgrado il danno subito. Il decesso della paziente è avvenuto per morte cerebrale causata dalla ipossia, conseguenza della ipotensione e quindi della iperfusione cerebrale.
A fronte di siffatti riscontri il CTU omette completamente di fare specifico riferimento alla letteratura scientifica di settore in ordine al se la complicanza che si è ravvisata durante l'angioplastica fosse o meno prevedibile e soprattutto prevenibile con una diversa condotta né ha chiarito nel caso affermativo quale avrebbe dovuto essere la diversa pratica clinica specifica rispetto a quella adottata dai sanitari del nosocomio convenuto in presenza della diagnosi riscontrata.
Senza riferimenti ad evidenze cliniche, strumentali e scientifiche il ctu ha collocato in modo del tutto apodittico sullo stesso piano l'indicazione del trattamento di angioplastica con quello di rivascolarizzazione cardiochirurgica tramite by pass e nello specifico a carico di un vaso che pacificamente presentava una ridotta criticità (discendete anteriore).
A questo proposito va anche rilevato che la letteratura sull'Heart Team, tra l'altro solo indicata dal ctu, risulta essere addirittura successiva all'evento di che trattasi.
Quanto all'omessa terapia antiaggregante non risulta prova che vi fosse, all'epoca, alcuna dimostrazione in letteratura che nei pazienti elettivi andasse somministrata la doppia terapia antiaggregante “profilattica” prima dell'impianto dello stent.
Lo stesso ctu del resto, sotto l'esaminato profilo, è incorso in una evidente contraddizione.
Pacifica la circostanza che durante la procedura di che trattasi la paziente era stata già sottoposta alla terapia anticoagulante o antiaggregante è invero lo stesso CTU che contraddice le conclusioni rassegnate allorché, egli, quanto ai pazienti stabili ed alla doppia terapia antiaggregante (cfr. ctu pag.
15) scrive: “ASA + clopidogrel, oppure ASA + Ticlopidina, questo regime di terapia antiaggregante
è utilizzato per prevenire la trombosi precoce degli stent coronarici dopo il loro impianto..”. E ciò viene ribadito a pagina 29 dell'elaborato allorchè egli evidenzia come: “...relativamente alle linee guida in ordine alla terapia antiaggregante nel corso di stent coronarici … le principali raccomandazioni sono concordi nel sottolineare l'importanza dell'antiaggregazione (soprattutto della doppia antiaggregazione) in quanto più efficace nel prevenire le trombosi...”.
Ne consegue che secondo quanto affermato dallo stesso ctu, ferma e pacifica la circostanza dell'effettuazione sulla IR della terapia antiaggregante, la terapia della “doppia antiaggregazione” sarebbe stata da somministrare soltanto dopo e non prima dell'impianto dello stent perchè essa sarebbe servita a prevenire la trombosi dovuta al posizionamento dello stent.
Nel caso in questione, tuttavia, è provato che la complicanza (trombosi) si sia invece e pacificamente verificata prima del posizionamento dell'impianto di stent nella paziente, sicchè per stessa ammissione del ctu tale pratica non avrebbe potuto in linea astratta prevenire la detta complicanza.
Nelle stesse repliche alle osservazioni rese dai consulenti di parte il ctu parla di terapia doppia antiaggregante finalizzata a proteggere la trombosi dello stent (già impiantato) e quindi ponendosi come terapia da somministrare dopo e non prima dell'intervento.
Sempre in ordine alla “terapia antiaggregante”, il ctu che ha affermato come essa sia importante nella prevenzione delle trombosi non analizza tuttavia in quali termini la doppia terapia in luogo di quella semplice comunque praticata sulla IR avrebbe reso prevenibile l'exitus
In breve, dagli atti è emerso come: a) il meccanismo della trombosi non avesse nulla a che vedere con la corretta somministrazione della doppia terapia antiaggregante. Del resto le linee guida di cui alla documentazione scientifica citata con le note critiche in assenza di alcuna contestazione sul punto, documentano che somministrare la terapia antiaggregante prima dell'impianto di stent non porta alcun beneficio;
b) le manovre rianimatorie sono state intraprese immediatamente da parte dell'anestesista presente in sala operatoria come, risulta dal foglio di consulenza presente nella cartella clinica dell'Ospedale di Latina, versata in atti dagli attori stessi e che si riferisce a quanto accadde presso il;
elemento probatorio, questo, che invece non risulta essere stato affatto CP_10 preso in considerazione dal ctu (cfr. documento prodotto dall' Controparte_10 datato 13.01.2006, dott. , dove si legge: “tentativo di PTCA su CX media all'atto
[...] Per_6 della incanulamento comparsa di trombosi acuta del TC con arresto cardiaco. Si posizionano contropulsazione aortica e PMK praticando manovre rianimatorie (massaggio cardiaco e ventilazione assistita); c) dopo la complicanza insorta in sala non è provato che nella specie fosse sindicata alcun tipo di ulteriore rivascolarizzazione miocardica;
d) il rischio di dissezione del tronco comune e di trombosi coronarica rappresentavano comunque eventualità possibili e nel concreto non evitabili. Come infatti è stato confermato anche dallo stesso CTU il rischio di trombosi non era pari a zero ed il fatto che l'incidenza di un evento fosse molto bassa non può significare che un evento sfavorevole non possa verificarsi ma solo che lo stesso si presenta come raro.
In definitiva, manca nella specie il presupposto dell'elemento psicologico della colpa, intesa quale imprudenza, imperizia e negligenza, nell'operato dei sanitari che eseguirono la procedura di angioplastica sulla e, pertanto, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla Per_1 azienda sanitaria convenuta.
Infine, in ordine all'omesso consenso informato va rilevato quanto appresso.
Le due prospettive risarcitorie da prendere in esame nella specie, secondo le acquisizioni ormai consolidate nella giurisprudenza della Corte di Legittimità delle quali occorre qui di seguito far cenno, rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori.
Esse vanno pertanto separatamente esaminate.
Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato ad eguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.
In questa prospettiva (danno alla salute) il giudice deve dunque interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico - dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato - ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo. Infatti, se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo quali che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta informazione nei termini poc'anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario.
Ciò si riflette sul riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorrendo al riguardo ribadire che: da un lato, il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass. 27/11/2012, n.
20984); dall'altro, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute "solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (Cass. n. 2847 del 2010, cit.).
Orbene, nella specie, all'esito della accertata gravità della situazione in cui versava la quale fu operata d'urgenza per intervento di angioplastica coronarica ed in Persona_1 difetto di qualsiasi allegazione e prova neppure in via presuntiva da parte degli attori in tal senso va negata l'esistenza di un danno alla salute risarcibile e, quindi, trasmissibile iure hereditario sulla base dell'assorbente rilievo della mancata prova del fatto che, ove fosse stata correttamente informata, la avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di angioplastica. Per_1
Né tale rilievo non può essere di per sè contrastato alla stregua della mera contraria asserzione secondo cui, in sostanza, in presenza di conseguenze lesive prevedibili, non spetterebbe al paziente provare che ove correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento, senza che però siano offerti argomenti che possano indurre a ribaltare il diverso indirizzo qui seguito.
Occorre però a questo punto precisare che l'allegazione e prova, da parte del paziente, del rifiuto del trattamento ove ne fosse stata data corretta informazione, non sono invece necessarie in relazione ai danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione in sè e per sè considerato, comunque discendente dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria.
Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti.
In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione). Nella specie tale allegazione e prova in citazione e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è del tutto mancata.
In definitiva la domanda proposta dagli attori non può che essere respinta dovendosi confermare la sentenza di primo grado pur se con diversa motivazione.
Il rigetto della domanda determina altresì l'assorbimento del rapporto di malleva.
La evidente complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate anche in ordine a quanto è emerso dalla ctu espletata in primo grado giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 CP_1
, e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma
[...] Controparte_2 CP_3
n.13464/2019 pubblicata in data 26.06.2019 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata seppur con diversa motivazione;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, , e di un ulteriore importo a Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ANGELINI FRANCESCO Presente Avv. BARUCCO FRANCESCO
CP_1 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
Controparte_2 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
CP_3 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO Appellato/i
Controparte_4 Controparte_5 Avv. FRATTO GIUSEPPE Avv. MAMMONE EGIDIO Presente Avv. GAMBARDELLA VINCENZO
Controparte_6 CP_7 Avv. TASSONI FRANCO Avv. Spring presente in sostituzione
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore degli appellanti precisa in subordine che l'eccezione di prescrizione non si estende all'assicurato. La Corte Decide ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5456/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 C.F._2
), (C.F. e (C.F.
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._4
SC NG (C.F. ) e SC CC (C.F. CodiceFiscale_5 C.F._6
), presso il cui studio in Roma, alla Piazza Adriana n. 4 sono elettivamente domiciliati,
[...] giusta delega in atti
- APPELLANTI–
E
(CF e PI ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa in via Controparte_9 congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Egidio Mammone (C.F. , Vincenzo C.F._7
LA (C.F. e GI RA (C.F. ), con C.F._8 C.F._9 domicilio eletto presso la sede legale in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Gli , che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1499032, (C.F. Parte_2 ), in persona di nella sua qualità di Procuratore Speciale del P.IVA_2 Parte_3
Rappresentante Generale per l'Italia domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Tassoni (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_10 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 CP_1 [...]
, e chiedevano il risarcimento del danno da perdita di Controparte_2 CP_3 Parte_4 chance di sopravvivenza patito da , per il quale agivano iure hereditatis, e dei danni Persona_1 non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del decesso della IR dipendente dalla colposa condotta dei sanitari delle struttura convenuta in occasione del ricovero del 13.1.2006 ove veniva sottoposta prima ad esame coronarografico e poi ad intervento di rivascolarizzazione percutanea con stent del ramo circonflesso.
Parti attrici deducevano che durante l'intervento si era verificata una occlusione acuta della coronaria sx con arresto cardiocircolatorio da fibrillazione ventricolare su base ischemica che determinava un grave quadro di ipossia cerebrale che conduceva al decesso della in data 16.1.2006. Per_1
Sostenevano che la morte era stata causalmente determinata da dissecazione coronarica insorta in corso di intervento e colposamente determinata dai sanitari;
quest'ultimi peraltro avevano errato sia nella diagnosi preoperatoria che nella somministrazione di terapia antiaggregante.
Lamentavano altresì l'omessa raccolta di un valido consenso informato. Concludevano chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta sia per l'omessa raccolta del consenso informato quanto per la condotta negligente dei sanitari, causa del decesso della . Conseguentemente, Per_1 chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla e da questa Per_1 trasferiti agli attori iure hereditatis oltre dei danni patiti dagli attori in proprio, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva l' contestando la legittimazione attiva Controparte_10 degli attori in carenza di prova circa la loro qualità di congiunti ed eredi della defunta . Inoltre, Per_1 nel merito contestava la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei suoi sanitari ed il decesso della evidenziando che le complicanze trombotiche insorte erano inevitabili e non prevenibili Per_1 in ragione delle gravi condizioni della . Per_1
Altresì contestava la dedotta violazione dell'obbligo di consenso nonché il quantum del danno.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa i of per essere da questi garantita Pt_2 CP_7
e manlevata in virtù di polizza per la responsabilità civile nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda. A seguito della chiamata in causa si costituivano gli deducendo Parte_2
l'inoperatività della garanzia atteso che la polizza aveva una validità temporale dal 31-12-2005 al 31-
12-2008 ed era stipulata in regime di claims made. In relazione alla domanda attorea eccepivano la carenza di legittimazione degli attori e l'estinzione dei loro diritti per intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria extracontrattuale dai medesimi esercitata. Nel merito ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. In relazione alla domanda di garanzia evidenziava i termini del contratto in termini di massimale, franchigia aggregata etc. Infine, dichiarava di voler agire in surroga dell' ex art. 1916 c.c. in caso di condanna solidale. Parte_5
Il Tribunale di Roma con sentenza n.13464/2019 pubblicata in data 26.06.2019 ha così deciso:
“
1. Rigetta la domanda di , , , Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
e nei confronti di . condanna Parte_4 Controparte_11 [...]
, , , e alla refusione Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3 Parte_4 delle spese processuali in favore di Controparte_12 che liquida in € 10.343 per compensi oltre accessori come per legge per ciascuna parte
[...] processuale 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 CP_1 [...]
e svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2 CP_3
Appello adita, contrariis reiectiis, così provvedere: in via preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, sussistendo, per le ragioni in narrativa esposte, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, che gli appellanti andrebbero inevitabilmente a subire per effetto dell'immediata esecutività della statuizione giudiziale gravata;
- in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto gravame: accertare e dichiarare la palese erroneità della normativa posta a fondamento della decisione dal Giudice di prime cure, non più attuale poiché superata dall'art. 8 della Convenzione di Vienna dell'08.09.1976
e dal Regolamento Europeo del n. 1191/2016 del 06.07.2016 e, per l'effetto, riformare la sentenza del
Tribunale civile di Roma n. 13464/2019, pubblicata il 26.06.2019, nel senso di ritenere legittimamente ed efficacemente proposto dagli odierni appellanti il giudizio di primo grado;
- nel merito ed in accoglimento del proposto gravame: a) accertare e dichiarare l'omessa sottoscrizione, da parte della paziente, di un valido ed efficace consenso informato al trattamento diagnostico e chirurgico cui è stata sottoposta presso l Controparte_10
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta tenuta dai sanitari dell Controparte_10 nella gestione della signora , prima, durante e dopo
[...] Persona_1
l'esecuzione dell'esame coronografico del 13.01.2006, e, comunque, in relazione alla cura e gestione assistenziale prestata alla medesima in tutto il periodo di suo ricovero presso il detto nosocomio, è stata connotata da elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia;
c) accertare e dichiarare che la condotta negligente, imprudente ed imperita tenuta dai predetti sanitari ha causato il decesso della sig.ra ovvero, in via subordinata, la drastica riduzione delle chance di sopravvivenza della Per_1 medesima;
d) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità dell Controparte_10 per i conseguenti danni non patrimoniali subiti dagli appellanti, iure haereditatis, per
[...]
l'omessa informazione della paziente sui rischi connessi alla procedure attuate e, dunque, per la mancanza di un valido consenso informato;
in ogni caso, per l'inadempimento del contratto di spedalità e/o assistenza sanitaria e/o fatto colposo dei propri sanitari;
e) condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_10 pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra , da determinarsi in via equitativa Per_1
e da liquidarsi iure hereditatis in favore dei figli ed eredi, , , Parte_1 CP_1 [...]
e ai sensi dell'art. 581 c.c. f) condannare l' Controparte_2 CP_3 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli appellanti, mediante il pagamento di una somma che sarà ritenuta equa dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita. g) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra
l'intervenuto decesso della signora e la condotta dell Per_1 Controparte_10
e/o dei suoi sanitari, e ricondurre il danno patito dalla paziente alla perdita delle chance
[...] di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta
a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore dei figli ed eredi , , e ai sensi Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'art. 581 c.c. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di liquidazione degli stessi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio L' che ha così concluso: Controparte_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare - respingere la domanda cautelare spiegata dagli appellanti, per l'assenza dei necessari presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora e ciò in considerazione della circostanza che nessuna azione esecutiva è stata avviata nei confronti degli appellanti;
nel merito -accertare e dichiarare l'infondatezza del primo motivo di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva ad agire in capo agli attori in qualità di congiunti ed eredi della sig.ra ; accertare e dichiarare che Persona_1 nessuna responsabilità di natura professionale medica è ascrivibile ai sanitari curanti e, quindi, all , per il decesso della paziente , poiché Controparte_13 Per_1
l'exitus è da ascrivere unicamente alla grave e rara complicanza verificatasi durante l'esecuzione del trattamento di angioplastica;
-nella remota e denegata ipotesi in cui la domanda attrice dovesse essere accolta, condannare gli of chiamati in causa, a tenere indenne e Parte_2 CP_7 manlevare l'odierna concludente in forza del contratto esistente tra le parti e della spiegata domanda di garanzia.
Con il favore delle spese e delle competenze del grado di lite”.
Successivamente si sono costituiti gli rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni “Voglia l'illustre Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, rigettare
l'istanza ex art. 283 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, ed in via meramente subordinata, confermare la immediata esecutività della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 13464/2019 del Tribunale Civile di Roma, Giudice dott.ssa Amirante, pubblicata in data 26.06.2019 e resa nel giudizio recante R.G.n. 78061/2015; - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri : - in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione di tutti Pt_1
i diritti degli attori eventualmente nascenti dalle prestazioni sanitarie per cui è causa per intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli appellanti contro la Controparte_10
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 149903 in relazione ai fatti di giudizio per le ragioni esposte e, per l'effetto rigettare la domanda di manleva spiegata;
- in via estremamente gradata, solo previo accertamento dell'operatività della garanzia della polizza invocata dichiarare gli , che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 149903 tenuti a Parte_2 manlevare la nel rispetto di tutte le condizioni e limiti Controparte_10
(tra cui a titolo meramente esemplificativo massimale) previsti dal contratto assicurativo n. 149903.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP. Si impugnano e contestano tutte le avverse deduzioni, produzioni e conclusioni”.
Con ordinanza del 1.12.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rinviato per conclusioni.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del
[...] codice civile e dell'art. 116 del codice di procedura civile per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione delle prove, nonché dell'art. 8 della Convenzione di Vienna dell'08.09.1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile e del regolamento Europeo del n.
1191/2016 del 06.07. 2016, laddove il Tribunale di Roma procede al rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva in contrasto con la documentazione allegata”.
Parti appellanti con l'unico motivo di appello impugnano la sentenza di prime cure per aver il giudice, a loro giudizio erroneamente, rigettato la domanda attrice per carenza di legittimazione attiva, sulla base di una normativa ormai superata. Infatti, deducono che la normativa da applicarsi sia la convenzione di Vienna 1976 oltre che il Regolamento europeo del 2016 entrato in vigore il 16 febbraio 2019, in base alle quali, gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione, che prevede il rilascio di un semplice modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione(apostille) e traduzione.
Sostengono, pertanto, che le certificazioni prodotte in lingua rumena, con la relativa traduzione giurata in italiano, sono di per sé più che sufficienti ed idonee a provare il rapporto di parentela, non necessitando di alcuna legalizzazione né tantomeno della formalità dell'apostille. Evidenziano che l'unica condizione di validità richiesta dal Regolamento richiamato è che i certificati di stato civile debbano essere accompagnati, come avvenuto nel caso di specie, da un modulo di traduzione.
Reiterano, conseguentemente, tutte le domande e le eccezioni proposte già in primo grado. Osservano, nello specifico, che dalla Ctu espletata in primo grado, sia censurabile la condotta del personale sanitario per l'omessa somministrazione della doppia antiaggregazione sia per la mancanza nella cartella clinica del consenso all'esame coronarografico alla quale è stata sottoposta la . Sempre Per_1 sulla base della CTU sarebbe stato riscontrato un errore di valutazione e di approccio terapeutico da parte dei medici oltre che imperizia e imprudenza nelle manovre di rivascolarizzazione. Pertanto, richiedono il risarcimento di danni non patrimoniali o, in via subordinata, nel caso di mancato riconoscimento della responsabilità della struttura per il prematuro decesso della IR, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della stessa.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di Con legittimazione attiva degli attori sollevata sin dalla comparsa di costituzione dall' CP_10
e ribadita ancora in sede di comparsa conclusionale. Sul punto va osservato che la
[...] legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione, che consiste nella titolarità del diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto e, dunque, di promuovere il giudizio: il suo difetto comporta l'inammissibilità della domanda in quanto, al di fuori dei casi di sostituzione processuale, non è consentito far valere in giudizio un diritto altrui. La sua ricorrenza va affermata o negata sulla base della stessa affermazione della parte e sussiste se vi sia coincidenza tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto, prima ed indipendentemente dalla verifica che davvero lo sia, giacché tale aspetto attiene al merito. Nel caso di specie va rilevato che gli attori hanno dedotto di agire in giudizio iure proprio e iure ereditario quali figli e sorella di . Ciò posto la Suprema Persona_1
Corte ha affermato che ove non sia stato contestato il rapporto di parentela con il "de cuius", non deve essere ulteriormente dimostrata, al solo fine di dare prova della legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che chi agisce abbia accettato, anche tacitamente,
l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione (vd Cass. n. 22223 del
20/10/2014). Nel caso di specie va, tuttavia, considerato che vi è espressa e specifica contestazione non solo sulla qualità di eredi degli attori ma anche sul rapporto parentale. Sul punto peraltro la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che "l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti" (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576). Ciò consente comunque di ritenere - al di là di quale sia l'incidenza del novellato art. 115 cod. proc. civ., sulla portata complessiva degli approdi giurisprudenziali pregressi (che non viene in discussione in questa sede) - che la "non contestazione" non possa reputarsi estranea all'orbita del principio di vicinanza della prova, per cui, secondo le circostanze del caso concreto, il fatto non contestato deve conformarsi come fatto quantomeno comune alle parti e non già avulso dalla sfera di dominio cognitivo del soggetto al quale spetti di contestare i fatti allegati da chi è onerato della prova secondo le coordinate della fattispecie legale di riferimento Cass. Del 10/12/2013, n. 27528). Posto dunque che incombeva agli attori la prova di essere effettivamente figli e sorella di ed anche eredi della stessa, deve valutarsi Persona_1 la valenza probatoria della documentazione prodotta sia in sede di costituzione degli attori ed allegata alla citazione, sia in sede di memorie ex art. 183 co. VI n 2 c.p.c. a fronte della contestazione della convenuta. Quanto alla prima gli attori hanno prodotto: certificati di nascita di CP_2
, , tutti rilasciati dalla Romania e meramente
[...] CP_3 CP_1 Parte_1 tradotti con traduzione asseverata dalla stessa attrice , certificato di nascita di CP_1 [...]
con traduzione non asseverata;
dichiarazione rilasciata da ed autenticata Pt_4 Parte_4 dal Notaio munita di apostille con allegata traduzione munita anch'essa di apostille. Persona_2
In sede di memorie istruttorie gli attori hanno, invece, prodotto: Certificato di erede redatto in
Romania da Notaio (dal quale emerge, peraltro, che solo sarebbe Persona_3 CP_3 erede della IR avendo , e rinunciato all'eredità) ed allegata Parte_1 CP_2 CP_1 traduzione giurata;
certificati di nascita di , , Controparte_2 CP_3 CP_1 tutti rilasciati dalla Romania ed allegate traduzioni giurate;
dichiarazione rilasciata da Parte_1
ed autenticata dal Notaio con allegata traduzione giurata. Ciò posto Parte_4 Persona_2 per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere
è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille). In base alla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla
Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione (in tal senso la recente Cass.
11/06/2018, n.15073 ed anche in senso conforme n. Cass. 19100 del 01/08/2017). Alla luce di tali principi e tenuto conto che nessuna delle certificazioni prodotte dagli attori risulta munita di apostille deve ritenersi che la documentazione suddetta sia inidonea ad attestare il rapporto di parentela degli attori con la defunta . Quanto, poi, alla dichiarazione rilasciata dalla Persona_1 [...]
ed autenticata dal Notaio , questa sì correttamente munita di apostille come pure la Pt_4 Per_2 traduzione giurata, deve rilevarsi che trattasi di mera “autocertificazione”. La Suprema corte è, peraltro, costante nell'affermare che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la cui equiparabilità alla mera dichiarazione rilasciata dalla non appare peraltro scontata) non costituisce di per sè prova idonea della qualità di Pt_4 erede né del rapporto di parentela, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi. Atteso, peraltro, che neppure a fronte della specifica contestazione sul punto della convenuta (e della terza chiamata) gli attori hanno provveduto a produrre valide prove in ordine sia al rapporto di parentela che della qualità di erede la domanda va integralmente rigettata. Il rigetto della domanda attorea rende ultroneo l'esame della domanda di manleva. Le spese anche della terza chiamata seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico degli attori”.
La sentenza de qua motiva il rigetto della domanda attorea sulla base del fatto che gli attori non hanno provato il loro rapporto di parentela e, di conseguenza, la loro qualità di congiunti ed eredi, avendo prodotto delle certificazioni non idonee. La non idoneità di tali certificazioni ad attestare il rapporto di parentela degli attori con la defunta viene motivata dal Giudice di Persona_1 prime cure sulla base del fatto che tali certificazioni non erano munite di “apostille”.
Giudice, infatti, cita la Convenzione de L'Aja del 5.10.1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, legalizzazione sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della postilla o “apostille”.
Ebbene la Convenzione de L'Aja del 5.10.1961, ratificata dall'Italia con L. 1253/1966, è stata superata in primis dalla “Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile”. conclusasi a Vienna in data 8 Settembre 1976, alla quale la Romania ha aderito nel 2013. In base ad essa, infatti, gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione che prevede il rilascio di un semplice modulo plurilingue sono esenti da legalizzazione (apostille) e da traduzione. La ratio di tale Convenzione è proprio quella di superare il meccanismo dell'apposizione di postille o apostille, consentendo ai privati di utilizzare validamente i certificati di stato civile formati in uno stato aderente alla Convenzione che siano redatti secondo un modulo conforme a quello previsto dalla medesima
Convenzione. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che la Romania ha aderito alla Convenzione di Vienna nel 2013 e che le certificazioni prodotte dagli odierni appellanti nel giudizio di prime cure sono tutte accompagnate da un modulo di traduzione conforme alla
Convenzione, con relativa traduzione giurata. Di conseguenza, le certificazioni prodotte dagli attori in lingua rumena con la relativa traduzione giurata in italiano sono di per sé più che sufficienti ed idonee a provare il rapporto di parentela, non necessitando di alcuna legalizzazione né tantomeno della formalità dell'apostille.
Ma ancor di più per gli Stati membri della UE è applicabile al caso di specie il Regolamento,
n. 1191/2016 del 06.07.2016, entrato in vigore il 16 Febbraio 2019.
Con il detto Regolamento viene sancita definitivamente la piena validità ed efficacia delle certificazioni dello stato civile formatesi all'interno di uno Stato Membro della UE, senza alcuna necessità né di legalizzazione né tantomeno di apostille, per favorire la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.
Nella premessa al Regolamento n. 1191/2016 si legge che “conformemente al principio della fiducia reciproca e al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. il presente regolamento dovrebbe istituire un sistema per l'ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro. Il sistema istituito dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle persone di continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o da formalità analoghe applicabili tra Stati membri. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull'apostille”.
L' art. 4 del Regolamento n. 1191/2016, rubricato “Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe”, che “i documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe”. Ancora, l'art. 19, rubricato
“Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali” sancisce: “il presente regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli
Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte”. Unica condizione di validità richiesta dal Regolamento è quella che i certificati di stato civile siano accompagnati da un modulo di traduzione, modulo che nel caso di specie è stato depositato da tutti gli appellanti con annessa traduzione giurata.
Il Regolamento UE n. 1191/2016 era senz'altro applicabile perché entrato in vigore nel febbraio
2019 data questa anteriore alla decisione;
da ciò consegue che la documentazione depositata dagli attori e richiamata in sentenza deve senz'altro ritenersi idonea a provare la loro legittimazione, pur in assenza della apostille non più richiesta. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere in parte qua riformata essendo rimasta provata la legittimazione degli attori.
Venendo invece al merito della causa vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
Gli attori hanno agito nei confronti del nosocomio convenuto, sia iure proprio per il danno cd parentale, che iure hereditatis, in quest'ultimo caso per far valere il danno da violazione del diritto ad un valido consenso informato e per la perdita di chance di sopravvivenza in capo alla loro dante causa.
Il danno da perdita del rapporto parentale non può essere riconosciuto perché prescritto.
Preme subito rilevare, ai fini dell'esatta individuazione del regime probatorio applicabile alla presente controversia, in cui gli attori svolgono un'azione risarcitoria, "iure proprio", quali congiunti della vittima primaria in relazione agli asseriti fatti di malpractice medica fonte Persona_1 dei danni di cui chiedono il ristoro nei confronti del nosocomio romano convenuto CP_10 che non può essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui l'Azienda ospedaliera
[...] sarebbe chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Ufficio, in base al quale, mentre con riguardo ai danni "iure hereditatis", ovvero a quelli patiti direttamente dal paziente e fatti valere dai congiunti in via successoria, la responsabilità dell'Ente ospedaliero ha pacificamente natura contrattuale (vedi Cass. Sez. III, Sentenza n. 975 del 16.01.2009; Cass., Sez. III, Sentenza n.
18341/2013; Cass., Sez. III, Sentenza n. 17573/2013; vedi pure Cass. Civ. n. 16828/2018 che fa discendere da tale inquadramento, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il principio in base al quale "il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non", restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile"), per le pretese azionate "iure proprio" dai parenti della persona deceduta dev'essere richiamato il diverso istituto della responsabilità aquiliana, posto che colui che agisce in giudizio, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la Struttura Sanitaria, può far valere la violazione, da parte della convenuta, non già di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico del neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. (v., in questo senso, di recente, Cass. Civ. sez. III 6.05.2022 n. 14471, conforme a Cass. Civ. Sez.
6-3 ordinanza
26.07.2021 n. 21404, secondo cui "La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati " iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale"; v., pure, Cass. Civ. Sez.
III sentenza 8.07.2020 n. 14258; Cass. Civ. Sez. III 20.03.2015 n. 5590, Cass. Civ. Sez. III 8.05.2012
n. 6914: "ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del proprio congiunto, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale").
Da ciò deriva un diverso regime probatorio e una diversa disciplina della prescrizione che, nel caso di danno iure proprio, non può che essere quinquennale.
Nella fattispecie concreta invero il contatto sociale è intercorso tra la e Persona_1
l'azienda ospedaliera convenuta;
certamente i signori , , Controparte_2 Parte_1
e non possono considerarsi soggetti del “contratto di spedalità”, né CP_1 Persona_4 rispetto agli stessi sussiste alcuna prestazione mancata o inesatta qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti. Piuttosto, la loro pretesa risarcitoria ha natura extracontrattuale di talché, in assenza di tempestivi atti interruttivi nel quinquennio successivo all'evento per cui è causa, il loro vantato diritto al risarcimento del danno si
è inevitabilmente prescritto ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c.
Invero, è provato come nel caso di specie sia venuta a mancare in data Persona_1
16.01.2006 ed il primo atto interruttivo della prescrizione interveniva pacificamente in data 18.09.2014, dunque quando ormai era decorso il termine prescrizionale di sei anni di cui all'art. 2947
c.c. e agli artt. 157 e 589 c.p., con conseguente estinzione di ogni diritto risarcitorio degli attori. Tale eccezione tempestivamente proposta in primo grado è stata pure riproposta in appello dalla compagnia di Assicurazione. Orbene, pacifica la qualità di interessato della compagnia ex art. 2939
c.c., tale eccezione può senz'altro ritenersi estesa all'azienda ospedaliera non avendo quest'ultima manifestato la propria volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti della compagnia tanto da avere precisato nelle conclusioni di voler essere da questa mallevata in caso di condanna.
Ne consegue che la domanda riguardante il risarcimento del danno patito iure proprio dovrà essere disattesa a seguito del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale.
Venendo ai danni richiesti iure hereditatis danno svolte le ulteriori considerazioni.
In primis e quanto al dedotto danno da perdita di chance la tesi sostenuta dagli appellanti non convince.
Hanno dedotto gli attori che nella specie si potrebbe determinare agevolmente la sussistenza del nesso di causalità tra le dedotte omissioni terapeutiche e le perdute chance del paziente di vivere più a lungo ed in migliori condizioni, secondo un elevato criterio probabilistico essendo “fuor di dubbio, al riguardo, che in assenza degli eventi imputati ai sanitari, come si ricava dai dati in letteratura, le chance di sopravvivenza a 5 anni della signora sarebbero state superiori all'86%” Per_1 ed a tal fine si fa riferimento alla ctp del dr. (allegato 11 della citazione). Per_5
Orbene e quand'anche si volesse reputare che in assenza dell'asserito comportamento colposo tenuto dai sanitari la non sarebbe deceduta così come è invece accaduto a seguito della Per_1 concatenazione degli eventi descritti anche nella ctu manca tuttavia qualsiasi prova che la IR dopo l'intervento subito sarebbe potuta sopravvivere ed in migliori condizioni.
In iure va premesso che la perdita di chance in cui la "possibilità perduta" che costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass.,
n. 28993 del 2019, cit., specie p. 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022,
n. 2261), ovvero l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di "policy" (Cass., n. 28993 del 2019, cit., p. 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità; perché la
"seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto.
Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della
"chance" di una possibile, ulteriore sopravvivenza dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo (cfr in motivazione Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851).
Ciò detto, manca nella specie prova del nesso di derivazione causale tra la perdita della possibilità di sopravvivenza e la condotta dei sanitari nei termini appena sopra esposti.
Manca, in effetti, qualsiasi esame da parte della ctu in tal senso e la stessa domanda di parte attrice è sul punto del tutto generica. Neppure può ritenersi idonea a tal fine, perchè apodittica, la ctu di parte redatta dal dr pure richiamata dagli attori;
ed in effetti questi si è limitato ad asserire Per_5 che le chance di sopravvivenza a 5 anni della signora sarebbero state superiori all'86% ma Per_1 senza tuttavia dare alcuna valida ragione medico scientifica del perché vi fosse, in relazione al comportamento anche omissivo tenuto dai sanitari, la sussistenza di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di vivere per un lasso di tempo più lungo.
Anzi, dai dati medico-anamnestici (di cui fa menzione la sentenza della Corte di Legittimità sopra richiamata in tema di nesso causale) emersi nel corso dell'istruttoria si è potuto ricavare come la fosse un soggetto afflitto da plurime patologie cardiache (encefalopatia multinfartuale, Per_1 stenosi carotidea bilaterale emodinamicamente significativa con placca irregolare a destra 80% e stenosi critica a manicotto a sinistra 70%) sicchè è del tutto improbabile, oltre che non provato, che un diverso iter diagnostico avrebbe addotto in capo alla chances di sopravvivenza. La ctu svolta Per_1 sul punto risulta del tutto carente in merito alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra condotta dei sanitari e perdita della chance di sopravvivere nei termini sopra descritti.
Ma, ancor di più, è emerso come nessuna imputabilità per negligenza o imperizia sia ascrivibile in capo ai sanitari del Controparte_10
Risulta in modo incontroverso e ciò alla luce dell'istruttoria svolta che , di Persona_1
57 anni, fosse una paziente diabetica, ipertesa che veniva precedentemente (in data 10/2005) ricoverata all'ospedale di Latina per episodi di deficit di forza all'arto superiore destro, in seguito completamente regrediti.
Ora durante la degenza presso l'Ospedale di Latina per cui è causa, la effettuava una serie Per_1 di accertamenti diagnostici, all'esito dei quali veniva posta la diagnosi conclusiva di encefalopatia multinfartuale, stenosi carotidea bilaterale emodinamicamente significativa con placca irregolare a destra 80% e stenosi critica a manicotto a sinistra 70% (vedi in tal senso la cartella n. 24050 unità operativa chirurgia vascolare ). Controparte_15
Orbene, i sanitari del nosocomio di Latina, probabilmente in base al sospetto anche di una patologia cardiovascolare, ritennero necessario effettuare un test ergometrico che risultava positivo per ischemia da carico elevato. Gli specialisti dello stesso nosocomio ponevano quindi l'indicazione per esame coronarografico, dandone comunicazione all'interessata.
L'esame coronarografico veniva eseguito presso l'ospedale di Latina nella medesima giornata del trasferimento della paziente, avvenuto il 13.01.2006. Con l'esame coronarografico, iniziato verso le 15.30-16.00, veniva rilevata in capo alla IR una malattia coronarica di tre vasi: critica su circonflessa (100%) e coronaria destra (60% e 70%), nonché stenosi non critica sulla discendente anteriore (40%). Stante la non criticità della coronaria discendente anteriore per la paziente in parola vi era piena indicazione all'intervento in elezione di angioplastica.
Nella CTU a p.
8-9 si legge “In data 13/01/2006 era trasferita presso il servizio di emodinamica dell'ospedale di Roma (Accettazione n°3240 del 13/01/2006), e nella stessa data veniva CP_12 sottoposta ad esame coronarografico che evidenziava: coronaria sinistra – tronco comune indenne
– discendente anteriore vaso di III tipo, diffusamente ateromasico presenza malattia moderata del
40% nel tratto medio;
coronaria destra – vaso diffusamente ateromasico che presenta malattia moderata del 60 % nel II tratto seguita da altra malattia di circa il 70 % nel tratto distale. Conclusioni
e note: malattia ateromasica critica di due vasi principali, con indirizzo terapeutico: angioplastica”.
E' poi emerso che l'esecuzione di quest'ultima procedura si sia complicata per trombosi ed occlusione del tronco comune e della discendente anteriore (con diversi episodi di fibrillazione ventricolare), successivo infarto anteriore e shock cardiogeno con ipotensione persistente (PA 40-50 mmHg) per 4-5 min.
Come ben risulta dalla documentazione versata in atti, ma si tratta di fatto pacifico, tale complicanza veniva prontamente riconosciuta e trattata con impianto di stent in modo da ottenere la ricanalizzazione del vaso. Nel corso della procedura, veniva anche effettuata assistenza elettrica
(defibrillazione, pace-maker temporaneo) e meccanica (contropulsatore aortico) mentre l'anestesista provvedeva alla rianimazione cardio-polmonare, all'assistenza ventilatoria ed al supporto farmacologico (catecolamine). Alle ore 21, la paziente veniva trasportata in terapia intensiva con una pressione accettabile 90/60 mmHg., ove però, alle ore 22 si verificava complicanza nel sito di posizionamento del contropulsatore aortico con ematoma che veniva risolto con posizionamento di femostop. E' poi risultato come, malgrado il ristabilirsi dei valori pressori, venisse effettuato l'elettroencefalogramma che mostrava l'assenza di attività cerebrale e la paziente decedeva il
16.1.2006.
Come evidenziato dallo stesso ctu del primo grado il rischio di mortalità, in generale, durante la coronarografia diagnostica oscilla dallo 0.1 all'1%, percentuale che è evidente diventi ben più alta nei pazienti diabetici e vasculopatici, come la IR.
Emerge allora dall'istruttoria svolta come le complicanze intervenute e le relative conseguenze siano state riconosciute e prontamente trattate con tutti i mezzi tecnici a disposizione, ovvero con il posizionamento di pace-maker,
contro
-pulsatore, stenting, defibrillazione, intubazione ed assistenza rianimatoria. Infatti, è emerso come dato sicuro che il cuore della paziente abbia ripreso la propria funzione e che sia ripartito malgrado il danno subito. Il decesso della paziente è avvenuto per morte cerebrale causata dalla ipossia, conseguenza della ipotensione e quindi della iperfusione cerebrale.
A fronte di siffatti riscontri il CTU omette completamente di fare specifico riferimento alla letteratura scientifica di settore in ordine al se la complicanza che si è ravvisata durante l'angioplastica fosse o meno prevedibile e soprattutto prevenibile con una diversa condotta né ha chiarito nel caso affermativo quale avrebbe dovuto essere la diversa pratica clinica specifica rispetto a quella adottata dai sanitari del nosocomio convenuto in presenza della diagnosi riscontrata.
Senza riferimenti ad evidenze cliniche, strumentali e scientifiche il ctu ha collocato in modo del tutto apodittico sullo stesso piano l'indicazione del trattamento di angioplastica con quello di rivascolarizzazione cardiochirurgica tramite by pass e nello specifico a carico di un vaso che pacificamente presentava una ridotta criticità (discendete anteriore).
A questo proposito va anche rilevato che la letteratura sull'Heart Team, tra l'altro solo indicata dal ctu, risulta essere addirittura successiva all'evento di che trattasi.
Quanto all'omessa terapia antiaggregante non risulta prova che vi fosse, all'epoca, alcuna dimostrazione in letteratura che nei pazienti elettivi andasse somministrata la doppia terapia antiaggregante “profilattica” prima dell'impianto dello stent.
Lo stesso ctu del resto, sotto l'esaminato profilo, è incorso in una evidente contraddizione.
Pacifica la circostanza che durante la procedura di che trattasi la paziente era stata già sottoposta alla terapia anticoagulante o antiaggregante è invero lo stesso CTU che contraddice le conclusioni rassegnate allorché, egli, quanto ai pazienti stabili ed alla doppia terapia antiaggregante (cfr. ctu pag.
15) scrive: “ASA + clopidogrel, oppure ASA + Ticlopidina, questo regime di terapia antiaggregante
è utilizzato per prevenire la trombosi precoce degli stent coronarici dopo il loro impianto..”. E ciò viene ribadito a pagina 29 dell'elaborato allorchè egli evidenzia come: “...relativamente alle linee guida in ordine alla terapia antiaggregante nel corso di stent coronarici … le principali raccomandazioni sono concordi nel sottolineare l'importanza dell'antiaggregazione (soprattutto della doppia antiaggregazione) in quanto più efficace nel prevenire le trombosi...”.
Ne consegue che secondo quanto affermato dallo stesso ctu, ferma e pacifica la circostanza dell'effettuazione sulla IR della terapia antiaggregante, la terapia della “doppia antiaggregazione” sarebbe stata da somministrare soltanto dopo e non prima dell'impianto dello stent perchè essa sarebbe servita a prevenire la trombosi dovuta al posizionamento dello stent.
Nel caso in questione, tuttavia, è provato che la complicanza (trombosi) si sia invece e pacificamente verificata prima del posizionamento dell'impianto di stent nella paziente, sicchè per stessa ammissione del ctu tale pratica non avrebbe potuto in linea astratta prevenire la detta complicanza.
Nelle stesse repliche alle osservazioni rese dai consulenti di parte il ctu parla di terapia doppia antiaggregante finalizzata a proteggere la trombosi dello stent (già impiantato) e quindi ponendosi come terapia da somministrare dopo e non prima dell'intervento.
Sempre in ordine alla “terapia antiaggregante”, il ctu che ha affermato come essa sia importante nella prevenzione delle trombosi non analizza tuttavia in quali termini la doppia terapia in luogo di quella semplice comunque praticata sulla IR avrebbe reso prevenibile l'exitus
In breve, dagli atti è emerso come: a) il meccanismo della trombosi non avesse nulla a che vedere con la corretta somministrazione della doppia terapia antiaggregante. Del resto le linee guida di cui alla documentazione scientifica citata con le note critiche in assenza di alcuna contestazione sul punto, documentano che somministrare la terapia antiaggregante prima dell'impianto di stent non porta alcun beneficio;
b) le manovre rianimatorie sono state intraprese immediatamente da parte dell'anestesista presente in sala operatoria come, risulta dal foglio di consulenza presente nella cartella clinica dell'Ospedale di Latina, versata in atti dagli attori stessi e che si riferisce a quanto accadde presso il;
elemento probatorio, questo, che invece non risulta essere stato affatto CP_10 preso in considerazione dal ctu (cfr. documento prodotto dall' Controparte_10 datato 13.01.2006, dott. , dove si legge: “tentativo di PTCA su CX media all'atto
[...] Per_6 della incanulamento comparsa di trombosi acuta del TC con arresto cardiaco. Si posizionano contropulsazione aortica e PMK praticando manovre rianimatorie (massaggio cardiaco e ventilazione assistita); c) dopo la complicanza insorta in sala non è provato che nella specie fosse sindicata alcun tipo di ulteriore rivascolarizzazione miocardica;
d) il rischio di dissezione del tronco comune e di trombosi coronarica rappresentavano comunque eventualità possibili e nel concreto non evitabili. Come infatti è stato confermato anche dallo stesso CTU il rischio di trombosi non era pari a zero ed il fatto che l'incidenza di un evento fosse molto bassa non può significare che un evento sfavorevole non possa verificarsi ma solo che lo stesso si presenta come raro.
In definitiva, manca nella specie il presupposto dell'elemento psicologico della colpa, intesa quale imprudenza, imperizia e negligenza, nell'operato dei sanitari che eseguirono la procedura di angioplastica sulla e, pertanto, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla Per_1 azienda sanitaria convenuta.
Infine, in ordine all'omesso consenso informato va rilevato quanto appresso.
Le due prospettive risarcitorie da prendere in esame nella specie, secondo le acquisizioni ormai consolidate nella giurisprudenza della Corte di Legittimità delle quali occorre qui di seguito far cenno, rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori.
Esse vanno pertanto separatamente esaminate.
Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato ad eguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.
In questa prospettiva (danno alla salute) il giudice deve dunque interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico - dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato - ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo. Infatti, se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo quali che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta informazione nei termini poc'anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario.
Ciò si riflette sul riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorrendo al riguardo ribadire che: da un lato, il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass. 27/11/2012, n.
20984); dall'altro, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute "solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (Cass. n. 2847 del 2010, cit.).
Orbene, nella specie, all'esito della accertata gravità della situazione in cui versava la quale fu operata d'urgenza per intervento di angioplastica coronarica ed in Persona_1 difetto di qualsiasi allegazione e prova neppure in via presuntiva da parte degli attori in tal senso va negata l'esistenza di un danno alla salute risarcibile e, quindi, trasmissibile iure hereditario sulla base dell'assorbente rilievo della mancata prova del fatto che, ove fosse stata correttamente informata, la avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di angioplastica. Per_1
Né tale rilievo non può essere di per sè contrastato alla stregua della mera contraria asserzione secondo cui, in sostanza, in presenza di conseguenze lesive prevedibili, non spetterebbe al paziente provare che ove correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento, senza che però siano offerti argomenti che possano indurre a ribaltare il diverso indirizzo qui seguito.
Occorre però a questo punto precisare che l'allegazione e prova, da parte del paziente, del rifiuto del trattamento ove ne fosse stata data corretta informazione, non sono invece necessarie in relazione ai danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione in sè e per sè considerato, comunque discendente dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria.
Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti.
In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione). Nella specie tale allegazione e prova in citazione e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è del tutto mancata.
In definitiva la domanda proposta dagli attori non può che essere respinta dovendosi confermare la sentenza di primo grado pur se con diversa motivazione.
Il rigetto della domanda determina altresì l'assorbimento del rapporto di malleva.
La evidente complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate anche in ordine a quanto è emerso dalla ctu espletata in primo grado giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 CP_1
, e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma
[...] Controparte_2 CP_3
n.13464/2019 pubblicata in data 26.06.2019 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata seppur con diversa motivazione;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, , e di un ulteriore importo a Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-