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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 395 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n. 2296/2024(RG 1342/2023) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. A.E. CASTO
- Appellante - contro in proprio e in qualità della impresa individuale Controparte_1 [...]
Controparte_2
e difesa dall' avv. D. PARLATANO
[...]
-Appellata-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 14/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo n. 165/2023 con cui il
Tribunale, nell'interesse dell'appellato, gli ha ingiunto il pagamento di € 3333,34 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, in relazione all'intercorso rapporto locatizio cessato nel 2015 con il rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto proponibile la domanda di restituzione del deposito cauzionale, nonostante essa fosse stata già proposta nel giudizio di appello definito con pronuncia di
1 inammissibilità nella sentenza n. 572/2016, statuizione poi confermata dalla Corte di Cassazione e passata in giudicato. Difatti erroneamente la Corte di appello ne aveva dichiarato l'inammissibilità, poiché come aveva scritto anche lo nel ricorso in cassazione, nella richiesta di restituzione CP_1
dei canoni, domanda avanzata sin dal primo grado, andava ricompresa anche la richiesta di restituzione del deposito cauzionale. La domanda poi in ogni caso doveva essere considerata non più proponibile alla luce della transazione avvenuta tra le parti nel 2021, in cui avevano definito tra le stesse ogni pendenza.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. La Corte d'appello nella sentenza 572/2016 ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione del deposito cauzionale in quanto proposta per la prima volta in sede di appello. Tale statuizione, impugnata in Cassazione dallo stesso proprio in merito alla CP_1
omessa pronuncia nel merito sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale, è stata confermata dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che il deposito cauzionale non può ritenersi compreso nei canoni di locazione, avendo una diversa funzione e dunque la relativa domanda non poteva assolutamente ritenersi assorbita nella richiesta di restituzione dei canoni versati, avanzata in primo grado dal conduttore. Ha confermato perciò la pronuncia di inammissibilità. Ebbene, passata in giudicato tale statuizione, non ha senso né è possibile rimettere in discussione la correttezza della decisione, disquisendo se il deposito cauzionale potesse considerarsi ricompreso o meno nella richiesta di restituzione dei canoni. Bisogna prendere atto che sulla domanda vi è stata una pronuncia di inammissibilità non più modificabile. E allora l'unica discussione ammissibile in questa sede è se la pronuncia di inammissibilità sulla domanda precluda o meno la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio. Ebbene è orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della
2 liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile)”1.
Pertanto il Tribunale ha correttamente concluso che la domanda di restituzione del deposito cauzionale poteva essere riproposta. Del tutto inconferente è poi il richiamo al principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, perché nel caso di specie la domanda di restituzione dei canoni è stata proposta, quindi non può rientrare nel deducibile, con cui si intendono i presupposti impliciti alla decisione o le questioni presupposte non sollevate esplicitamente in giudizio, ma assorbite dalla decisione sulla questione proposta. La domanda è stata dedotta e dichiarata inammissibile.
Quanto alla transazione, poi, lo lamenta una ingiustizia della decisione, per non avere Pt_1
tenuto conto che egli intendeva chiudere ogni questione con lo Probabilmente in sede di CP_1 stipula della transazione del 15/7/2021, nell'intenzione dello vi era quella di chiudere tutti Pt_1
i rapporti di dare e avere con lo o forse gli è semplicemente sfuggito di specificare che si CP_1
stessero transigendo sia i debiti dello che il debito dello alla restituzione del CP_1 Pt_1 deposito cauzionale. Sta di fatto però che nell'atto di transazione le parti non hanno compiuto alcun riferimento all'intenzione di transigere anche la posizione debitoria di nei confronti Parte_1
di , specificando invece che solo proponesse di definire Controparte_1 Controparte_1 tutte le questioni debitorie tra lui e e l'avvocato di questi, rivendicate in numerosi Parte_1 atti esecutivi e, all'esito della transazione, solo e l'avvocato Casto erano tenuti a Parte_1
rendere la dichiarazione liberatoria dei debitori e . Nessuna Controparte_1 Controparte_3
dichiarazione liberatoria invece si imponeva allo non avendo previsto le parti la consueta CP_1 dicitura: “le parti si danno atto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere”, ma invece prevedevano che e l'avv. Antonio Eugenio casto parte creditrice forniranno la Parte_1 dichiarazione liberatoria di non avere null'altro a pretendere da . Controparte_4
Insomma il conduttore non ha mai rinunciato al suo credito nei confronti del Controparte_4
locatore, vertendo la transazione unicamente sui crediti del locatore verso di lui.
L'appello deve essere rigettato. Sull'appellante gravano le spese del giudizio di appello ed anche l'ulteriore contributo unificato. Non vi è prova tuttavia che abbia agito con dolo o colpa grave, per cui non può essere accolta l'istanza di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
2900,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge in favore di CP_5
[...]
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024
[...]
3 , con distrazione in favore del procuratore anticipante. Ulteriore contributo unificato a CP_1 carico dell'appellante.
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
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