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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9585/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024-547 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 2024-547 TARES 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe. Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato la regolare notifica della prodromica ingiunzione di pagamento (la cui omissione è stata eccepita con il primo motivo di ricorso), divenuta inoppugnabile per decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente impossibilità di eccepire e articolare censure afferenti alla spettanza o all'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita con il secondo motivo).
L'ultimo motivo di ricorso è infondato poiché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto nel 2022.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 800,00 (ottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9585/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024-547 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 2024-547 TARES 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe. Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato la regolare notifica della prodromica ingiunzione di pagamento (la cui omissione è stata eccepita con il primo motivo di ricorso), divenuta inoppugnabile per decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente impossibilità di eccepire e articolare censure afferenti alla spettanza o all'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita con il secondo motivo).
L'ultimo motivo di ricorso è infondato poiché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto nel 2022.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 800,00 (ottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.