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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9163 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10.12.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 18105/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MAIONE Parte_1 C.F._1 STEFANO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, c.f. , personalmente e n.q. di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino Nappi, ed elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.10.2023, parte ricorrente agiva nei confronti del sig. Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento di subordinazione fra le parti in relazione al rapporto di lavoro, svolto da gennaio del 1993 a settembre 2022, con mansioni di dipendente esperto per lavorazioni e vendita di prodotti di macelleria e gastronomia, al fine di condannare la parte resistente al pagamento dell'importo di €. 435.593,10 a titolo di differenze retributive, oltre € 100.389,05 a titolo di trattamento di fine rapporto, o comunque a quella maggiore o minore somma accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese. La parte convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio tardivamente. Espletata prova per testi, ed acquisiti ulteriori conteggi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare, quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso a parte resistente, al fine di ottenere rimessione in termini relativamente alla tardiva costituzione di quest'ultima, va detto che il ricorso è stato in data 7.12.23 notificato all'indirizzo PEC estratto dagli elenchi INIPEC in relazione al codice fiscale del resistente . Controparte_1 Secondo l'art. 3 ter della l. n. 53 del 1994 come modificato “L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.” Ne consegue la validità della notifica come eseguita. In punto di fatto, va rilevato che la ricorrente è la madre del resistente, e che hanno convissuto fino al mese di giugno 1995; che in precedenza l'attività svolta presso il negozio di Via Cavallerizza è stata gestita dal, rispettivamente, coniuge e padre delle parti, sig. deceduto il Persona_1 15.8.1992; che il resistente ha iniziato formalmente la propria attività quale Controparte_1 impresa individuale a giugno 1995.
1 Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese nell'ambito di una comunità familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae") è necessario che la parte, che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti, offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, la specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari (cfr. in tema di lavoro agricolo, Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043, nonchè le sentenze n. 4181-93, 10664-94, 2556, 7762-98, 14579-99, 10923-2000). È dunque innegabile che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi assume l'esistenza di un vincolo del genere ha sempre l'onere di dimostrare con prove idonee il suo assunto. Particolarmente precisa questa massima: la situazione di affinità o di parentela fra le parti del preteso rapporto di lavoro e la stessa circostanza di convivenza o di ospitalità fra le stesse sono elementi idonei affinché sia ritenuta la gratuità delle prestazioni di chi è legato dai detti rapporti verso la parte che usufruisce dell'opera da lui svolta, atteso che uno dei vincoli suddetti, o entrambi se coesistenti, costituiscono una valida e fondata presunzione di mutua solidarietà e assistenza dettata da motivi affettivi e di gratitudine, che si concreta perciò in uno stato di cooperazione nell'attività svolta. Tale presunzione può essere esclusa soltanto dalla prova sicura e precisa che, al di fuori della detta causa di solidarietà personale e familiare, la prestazione è stata richiesta, regolata e prestata con un diverso e distinto vincolo che denoti il nesso sinallagmatico e funzionale fra le contrapposte obbligazioni, da una parte di svolgere un lavoro subordinato e dall'altra parte di corrispondere una proporzionata retribuzione (Cass. n. 5848/85). Orbene, considerata la situazione di convivenza fra le parti fino al giugno 1995 e la contemporanea costituzione della impresa individuale;
tenuto conto delle risultanze istruttorie;
Controparte_1 reputa il giudicante che non possa ritenersi raggiunta la prova piena di ricorrenza di subordinazione fra le parti, stante la suddetta presunzione di mutua solidarietà e assistenza di cui innanzi, per periodo anteriore al giugno 1995. I testi escussi, tutti conoscenti e/o amici di famiglia dei figli della ricorrente, ivi compreso il resistente, hanno riferito in merito alle modalità di svolgimento dell'attività da parte della ricorrente:
- la teste , amica dalle scuole medie della figlia della ricorrente, , Testimone_1 Persona_2 ha riferito di frequentare l'esercizio commerciale de quo da quando andava a scuola con quest'ultima; di aver visto la ricorrente presso il negozio finché non si è operata alle gambe, “non ricordo se prima o dopo il Covid, nel senso che non sono in grado di meglio precisare l'anno. Fino a quel momento la sig.ra lavorava presso il negozio, indossava un camice, e la vedevo sia Pt_1 dietro il banco che alla cassa;
si occupava inoltre delle preparazioni dei generi alimentari venduti. Tanto posso riferire in quanto mi è capitato, conoscendola personalmente, di contattarla la sera prima per ottenere un prodotto;
per telefono lei mi diceva che lo avrei trovato ad apertura del negozio, provvedendo lei alla preparazione la mattina prima dell'apertura al pubblico. Non so se fosse l'unica ad occuparsi di tali preparazioni, ma sicuramente lei se ne occupava. Non so dire l'orario di apertura al pubblico, io passavo alle 9 circa. Quanto ho riferito, sia in ordine alle mansioni che all'orario in cui la ricorrente andava in negozio, l'ho sempre saputo avendomelo riferito la figlia mia amica. Da quando è morto il marito, ho sempre visto Per_2 Persona_1 la ricorrente lavorare presso il negozio, ogni volta che vi passavo; con lei in negozio ho visto il figlio, , ed un'altra persona che vi lavorava. Può essere capitato che in orario Controparte_1 tardo del pomeriggio abbia visto solo la ricorrente e non il resistente… Non sono in grado di rendere dichiarazioni relative alla presenza della ricorrente o all'apertura del negozio per il mese di agosto, in cui non sono a Napoli;
ricordo però che sicuramente è sempre stato aperto il 24 o 31
2 dicembre per eseguire le consegne dei prodotti ordinati. Non posso riferire in ordine all'orario di apertura al pubblico del negozio, ma ribadisco che la ricorrente l'ho sempre vista sia di mattina che di pomeriggio finché non si è operata, l'ho vista anche più volte nello stesso giorno;
dopo l'operazione è tornata al lavoro, ma con orari più ridotti, per quanto io ne sappia, nel senso che l'ho vista andare al lavoro alle 8 del mattino.”
- il teste amico di famiglia dall'età di 12 anni di , figlio della Testimone_2 Persona_3 ricorrente, ha riferito di “aver visto la ricorrente presso il negozio sia quando era vivo il marito, pur se con minor frequenza, rispetto al periodo in cui poi è deceduto;
ricordo che all'epoca in caso di maggiore affluenza davano una mano anche i figli e era sempre presente Per_2 Per_3 CP_1 in negozio. Dopo la morte di la ricorrente è stata molto più presente in negozio, ed Persona_1 era presente anche il figlio . Preciso che è più corretto dire che dopo la morte del marito la CP_1 sig.ra era sempre presente in negozio, unitamente al figlio . In merito alla Pt_1 CP_1 presenza della ricorrente in negozio, ricordo che la stessa c'era anche nell'orario di spacco, in cui il negozio era chiuso, ed io passavo con a prendere qualcosa da ritirare o consegnare a casa Per_3 della famiglia . Ricordo anche di avere talvolta accompagnato a prendere la mamma Per_1 Per_3 a fine giornata, a chiusura del negozio. Quando sono passato davanti al negozio, ho quasi sempre visto la ricorrente presso lo stesso. L'ho sempre vista indossare un camice bianco presso il negozio, la vedevo dietro il bancone, mentre serviva i clienti, o andare nella parte retrostante ove si eseguivano le preparazioni alimentari che poi venivano vendute, o incassare. L'ho vista talvolta già in negozio di mattina presto, quando non andavo a scuola e, sapendo che la mamma di era già Per_3 in negozio, evitavamo con lui il percorso di via Cavallerizza. Nulla posso riferire in ordine ad eventuali compensi percepiti dalla ricorrente, trattandosi di questioni personali della famiglia. Non ho motivi di attrito con parte resistente, che era per me il fratello di Ho seguito anche per il Per_3 tramite di un collega cardiologo, ed il figlio.” CP_1
- il teste , compagno di scuola, fino alle superiori, di ha riferito che Testimone_3 Persona_3
“quando morì il marito della ricorrente, la stessa lavorava saltuariamente presso il negozio di Via Cavallerizza, dei figli all'epoca e sicuramente non vi lavoravano, non ricordo Per_3 Per_2
se lavorasse o meno. Il negozio all'epoca per quel che ricordi rimase aperto;
sicuramente CP_1 in tale epoca vi lavorava il sig. ; dopo la morte del marito ho visto la ricorrente Controparte_1 lavorare presso il negozio tutte le volte che vi passavo;
abitando nel quartiere vi passavo di sicuro un paio di volte alla settimana almeno. Quando vi passavo c'era sempre anche il resistente;
entrambi lavoravano sia al banco per servire la clientela sia nel retro ove avvenivano le preparazioni;
entrambi li incontravo sia di mattina che di pomeriggio ed entrambi provvedevano ai relativi incassi. Quanto riferito riguarda l'intero periodo fino a tutt'oggi nel senso che anche attualmente mi trovo a passare davanti al negozio;
io sono rimasto in contatto con Persona_3 che vive in Sardegna;
è stato lui a riferirmi che la mamma non lavorava più presso il negozio. All'epoca del decesso del padre i figli coabitavano con i genitori in Via Bausan n. 33, se ben ricordo, ma non sono in grado di riferire fino a quando. Pur essendo commercialista non ho mai seguito la posizione dell'attività; è capitato però che la ricorrente mi abbia posto qualche domanda su qualche cartella esattoriale a lei arrivata personalmente;
in caso di rateizzo mi indicava lei gli importi per lei disponibili che le arrivavano dall'attività svolta presso il negozio, pari ad euro 1.000 mensili. Non so dire se avesse o meno un obbligo di presenza, certamente però la incontravo costantemente e spesso. Il negozio chiudeva un paio di settimane in estate. In periodo natalizio i negozi della zona sono aperti anche durante l'intervallo e nei giorni festivi, così anche l'attività di Via Cavallerizza.” La sig. nel corso del suo libero interrogatorio ha dichiarato che: “a dicembre ricevevo €. Pt_1 500,00 oltre lo stipendio settimanale, così come ad agosto in misura di €. 400,00 o 500,00 mensili. Non ho mai ricevuto altro oltre lo stipendio settimanale e gli importi anzidetti, nemmeno al termine del rapporto lavorativo. Non ho mai fatto un'assenza dal lavoro, ad eccezione di giugno 2022 in cui mi sono assentata per malattia;
per tale periodo di assenza nulla ho ricevuto di retribuzione. Dopo il ricovero sono tornata ad intervalli;
il negozio chiude intorno al 10 agosto e riapre a fine agosto;
poi
3 ho fatto un nuovo intervento e dopo mi è stato detto che il rapporto lavorativo era terminato. Partecipavo ad ogni attività che si svolgeva in negozio, comprese le preparazioni gastronomiche;
talvolta incassavo anche quando non c'era mio figlio o era occupato. Tornata a settembre al lavoro mi hanno detto di non scendere più”. Da quanto esposto, reputa il giudicante che a partire dall'1.9.1995, ovvero dopo la cessazione della convivenza fra le parti, il rapporto fra le stesse si sia atteggiato in modo conforme e corrispondente a quello di subordinazione, e ciò avuto riguardo ai seguenti elementi: la presenza costante della ricorrente presso l'esercizio, sempre in abiti di lavoro, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, e di maggiorazioni pari a circa la metà del percepito ordinario a dicembre ed ad agosto. Tali elementi, in assenza di convivenza fra le parti, costituiscono modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare (riconoscibili di contro per il primo periodo successivo al decesso di , il programmatico valersi da parte del Persona_1 titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività da lui gestita, dell'apporto della prestazione resa dalla ricorrente, la quale, una volta rinunciato all'eredità del coniuge, ha comunque dovuto riorganizzare la propria esistenza. Anche la circostanza riferita dal teste , commercialista, acquista rilevanza in ordine alla Tes_3 percezione di un compenso fisso di cui la ricorrente disponeva mensilmente al fine di sanare debitorie proprie di tipo esattoriale (“in caso di rateizzo mi indicava lei gli importi per lei disponibili che le arrivavano dall'attività svolta presso il negozio, pari ad euro 1.000 mensili”). Quanto alle mansioni svolte, le stesse sembrano inquadrabili nel IV livello del CCNL Commercio, settore Alimentare, considerato che in tale profilo rientra il “banconiere di spacci di carne” o lo
“specialista di macelleria, gastronomia, anche con funzioni di vendita”. Su tali presupposti parte ricorrente è stata onerata di produrre nuovi conteggi per il periodo dall'1.9.1995 fino al 31.5.2022. Tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca di giugno 2022, nonché del rapporto di discendenza fra le parti, reputa il giudicante che plausibile sia che le parti abbiano concordato tra di loro una sospensione del rapporto lavorativo, reso impossibile nella prosecuzione a causa della malattia;
la ricorrente è stata assente dall'1.6.22 al 6.9.22; è verosimile poi che le stesse abbiano deciso per una cessazione del rapporto, dopo la sottoposizione dell'istante a cure mediche. Conclusivamente nulla compete per indennità di preavviso, in quanto non si reputa provata la spettanza in favore della lavoratrice. Venendo al computo delle spettanze dovute a parte istante, ed avuto riguardo agli ultimi conteggi, la domanda va accolta in parte qua dovendosi riconoscere la sussistenza di un credito della stessa nei confronti di parte resistente al pagamento di un importo pari a complessivi €. 223.766,27, comprensivo di differenze retributive tra il percepito e quanto spettante per tutte le voci di cui ai conteggi depositati dall'istante in data 21.11.2025, di cui €. 51.495,06 per TFR. Rispetto ai detti conteggi allegati, è stato detratto l'importo ivi indicato per indennità di preavviso, ritenuto, per le ragioni come sopra meglio esposte, non spettante. Da ultimo parte resistente ha eccepito l'erroneità dei conteggi prodotti in quanto la spettanza era stata indebitamente calcolata avuto riguardo ad importi spettanti al lordo, dai quali erano stati detratti importi netti. Orbene, come rilevato dalla Suprema Corte quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute fiscali prescritte (cfr. Cass. 1464/2012; Cass.
7.7.2008 n. 18584). In tal senso va pronunciata condanna come in dispositivo, con la ulteriore maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi spettanti per differenza dalla data di maturazione mensile al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore del giudizio determinato sul minore importo spettante ed attribuito alla parte vincitrice rispetto a quanto richiesto in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto condannando , n.q. Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore di del Parte_1 complessivo importo di €. 223.766,27, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
b) condanna il detto resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €. 6.698,00 oltre esborsi per €. 259,00 ed oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Stefano Maione anticipatario. Napoli, 10.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
5
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10.12.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 18105/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MAIONE Parte_1 C.F._1 STEFANO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, c.f. , personalmente e n.q. di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino Nappi, ed elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.10.2023, parte ricorrente agiva nei confronti del sig. Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento di subordinazione fra le parti in relazione al rapporto di lavoro, svolto da gennaio del 1993 a settembre 2022, con mansioni di dipendente esperto per lavorazioni e vendita di prodotti di macelleria e gastronomia, al fine di condannare la parte resistente al pagamento dell'importo di €. 435.593,10 a titolo di differenze retributive, oltre € 100.389,05 a titolo di trattamento di fine rapporto, o comunque a quella maggiore o minore somma accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese. La parte convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio tardivamente. Espletata prova per testi, ed acquisiti ulteriori conteggi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare, quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso a parte resistente, al fine di ottenere rimessione in termini relativamente alla tardiva costituzione di quest'ultima, va detto che il ricorso è stato in data 7.12.23 notificato all'indirizzo PEC estratto dagli elenchi INIPEC in relazione al codice fiscale del resistente . Controparte_1 Secondo l'art. 3 ter della l. n. 53 del 1994 come modificato “L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.” Ne consegue la validità della notifica come eseguita. In punto di fatto, va rilevato che la ricorrente è la madre del resistente, e che hanno convissuto fino al mese di giugno 1995; che in precedenza l'attività svolta presso il negozio di Via Cavallerizza è stata gestita dal, rispettivamente, coniuge e padre delle parti, sig. deceduto il Persona_1 15.8.1992; che il resistente ha iniziato formalmente la propria attività quale Controparte_1 impresa individuale a giugno 1995.
1 Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese nell'ambito di una comunità familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae") è necessario che la parte, che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti, offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, la specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari (cfr. in tema di lavoro agricolo, Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043, nonchè le sentenze n. 4181-93, 10664-94, 2556, 7762-98, 14579-99, 10923-2000). È dunque innegabile che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi assume l'esistenza di un vincolo del genere ha sempre l'onere di dimostrare con prove idonee il suo assunto. Particolarmente precisa questa massima: la situazione di affinità o di parentela fra le parti del preteso rapporto di lavoro e la stessa circostanza di convivenza o di ospitalità fra le stesse sono elementi idonei affinché sia ritenuta la gratuità delle prestazioni di chi è legato dai detti rapporti verso la parte che usufruisce dell'opera da lui svolta, atteso che uno dei vincoli suddetti, o entrambi se coesistenti, costituiscono una valida e fondata presunzione di mutua solidarietà e assistenza dettata da motivi affettivi e di gratitudine, che si concreta perciò in uno stato di cooperazione nell'attività svolta. Tale presunzione può essere esclusa soltanto dalla prova sicura e precisa che, al di fuori della detta causa di solidarietà personale e familiare, la prestazione è stata richiesta, regolata e prestata con un diverso e distinto vincolo che denoti il nesso sinallagmatico e funzionale fra le contrapposte obbligazioni, da una parte di svolgere un lavoro subordinato e dall'altra parte di corrispondere una proporzionata retribuzione (Cass. n. 5848/85). Orbene, considerata la situazione di convivenza fra le parti fino al giugno 1995 e la contemporanea costituzione della impresa individuale;
tenuto conto delle risultanze istruttorie;
Controparte_1 reputa il giudicante che non possa ritenersi raggiunta la prova piena di ricorrenza di subordinazione fra le parti, stante la suddetta presunzione di mutua solidarietà e assistenza di cui innanzi, per periodo anteriore al giugno 1995. I testi escussi, tutti conoscenti e/o amici di famiglia dei figli della ricorrente, ivi compreso il resistente, hanno riferito in merito alle modalità di svolgimento dell'attività da parte della ricorrente:
- la teste , amica dalle scuole medie della figlia della ricorrente, , Testimone_1 Persona_2 ha riferito di frequentare l'esercizio commerciale de quo da quando andava a scuola con quest'ultima; di aver visto la ricorrente presso il negozio finché non si è operata alle gambe, “non ricordo se prima o dopo il Covid, nel senso che non sono in grado di meglio precisare l'anno. Fino a quel momento la sig.ra lavorava presso il negozio, indossava un camice, e la vedevo sia Pt_1 dietro il banco che alla cassa;
si occupava inoltre delle preparazioni dei generi alimentari venduti. Tanto posso riferire in quanto mi è capitato, conoscendola personalmente, di contattarla la sera prima per ottenere un prodotto;
per telefono lei mi diceva che lo avrei trovato ad apertura del negozio, provvedendo lei alla preparazione la mattina prima dell'apertura al pubblico. Non so se fosse l'unica ad occuparsi di tali preparazioni, ma sicuramente lei se ne occupava. Non so dire l'orario di apertura al pubblico, io passavo alle 9 circa. Quanto ho riferito, sia in ordine alle mansioni che all'orario in cui la ricorrente andava in negozio, l'ho sempre saputo avendomelo riferito la figlia mia amica. Da quando è morto il marito, ho sempre visto Per_2 Persona_1 la ricorrente lavorare presso il negozio, ogni volta che vi passavo; con lei in negozio ho visto il figlio, , ed un'altra persona che vi lavorava. Può essere capitato che in orario Controparte_1 tardo del pomeriggio abbia visto solo la ricorrente e non il resistente… Non sono in grado di rendere dichiarazioni relative alla presenza della ricorrente o all'apertura del negozio per il mese di agosto, in cui non sono a Napoli;
ricordo però che sicuramente è sempre stato aperto il 24 o 31
2 dicembre per eseguire le consegne dei prodotti ordinati. Non posso riferire in ordine all'orario di apertura al pubblico del negozio, ma ribadisco che la ricorrente l'ho sempre vista sia di mattina che di pomeriggio finché non si è operata, l'ho vista anche più volte nello stesso giorno;
dopo l'operazione è tornata al lavoro, ma con orari più ridotti, per quanto io ne sappia, nel senso che l'ho vista andare al lavoro alle 8 del mattino.”
- il teste amico di famiglia dall'età di 12 anni di , figlio della Testimone_2 Persona_3 ricorrente, ha riferito di “aver visto la ricorrente presso il negozio sia quando era vivo il marito, pur se con minor frequenza, rispetto al periodo in cui poi è deceduto;
ricordo che all'epoca in caso di maggiore affluenza davano una mano anche i figli e era sempre presente Per_2 Per_3 CP_1 in negozio. Dopo la morte di la ricorrente è stata molto più presente in negozio, ed Persona_1 era presente anche il figlio . Preciso che è più corretto dire che dopo la morte del marito la CP_1 sig.ra era sempre presente in negozio, unitamente al figlio . In merito alla Pt_1 CP_1 presenza della ricorrente in negozio, ricordo che la stessa c'era anche nell'orario di spacco, in cui il negozio era chiuso, ed io passavo con a prendere qualcosa da ritirare o consegnare a casa Per_3 della famiglia . Ricordo anche di avere talvolta accompagnato a prendere la mamma Per_1 Per_3 a fine giornata, a chiusura del negozio. Quando sono passato davanti al negozio, ho quasi sempre visto la ricorrente presso lo stesso. L'ho sempre vista indossare un camice bianco presso il negozio, la vedevo dietro il bancone, mentre serviva i clienti, o andare nella parte retrostante ove si eseguivano le preparazioni alimentari che poi venivano vendute, o incassare. L'ho vista talvolta già in negozio di mattina presto, quando non andavo a scuola e, sapendo che la mamma di era già Per_3 in negozio, evitavamo con lui il percorso di via Cavallerizza. Nulla posso riferire in ordine ad eventuali compensi percepiti dalla ricorrente, trattandosi di questioni personali della famiglia. Non ho motivi di attrito con parte resistente, che era per me il fratello di Ho seguito anche per il Per_3 tramite di un collega cardiologo, ed il figlio.” CP_1
- il teste , compagno di scuola, fino alle superiori, di ha riferito che Testimone_3 Persona_3
“quando morì il marito della ricorrente, la stessa lavorava saltuariamente presso il negozio di Via Cavallerizza, dei figli all'epoca e sicuramente non vi lavoravano, non ricordo Per_3 Per_2
se lavorasse o meno. Il negozio all'epoca per quel che ricordi rimase aperto;
sicuramente CP_1 in tale epoca vi lavorava il sig. ; dopo la morte del marito ho visto la ricorrente Controparte_1 lavorare presso il negozio tutte le volte che vi passavo;
abitando nel quartiere vi passavo di sicuro un paio di volte alla settimana almeno. Quando vi passavo c'era sempre anche il resistente;
entrambi lavoravano sia al banco per servire la clientela sia nel retro ove avvenivano le preparazioni;
entrambi li incontravo sia di mattina che di pomeriggio ed entrambi provvedevano ai relativi incassi. Quanto riferito riguarda l'intero periodo fino a tutt'oggi nel senso che anche attualmente mi trovo a passare davanti al negozio;
io sono rimasto in contatto con Persona_3 che vive in Sardegna;
è stato lui a riferirmi che la mamma non lavorava più presso il negozio. All'epoca del decesso del padre i figli coabitavano con i genitori in Via Bausan n. 33, se ben ricordo, ma non sono in grado di riferire fino a quando. Pur essendo commercialista non ho mai seguito la posizione dell'attività; è capitato però che la ricorrente mi abbia posto qualche domanda su qualche cartella esattoriale a lei arrivata personalmente;
in caso di rateizzo mi indicava lei gli importi per lei disponibili che le arrivavano dall'attività svolta presso il negozio, pari ad euro 1.000 mensili. Non so dire se avesse o meno un obbligo di presenza, certamente però la incontravo costantemente e spesso. Il negozio chiudeva un paio di settimane in estate. In periodo natalizio i negozi della zona sono aperti anche durante l'intervallo e nei giorni festivi, così anche l'attività di Via Cavallerizza.” La sig. nel corso del suo libero interrogatorio ha dichiarato che: “a dicembre ricevevo €. Pt_1 500,00 oltre lo stipendio settimanale, così come ad agosto in misura di €. 400,00 o 500,00 mensili. Non ho mai ricevuto altro oltre lo stipendio settimanale e gli importi anzidetti, nemmeno al termine del rapporto lavorativo. Non ho mai fatto un'assenza dal lavoro, ad eccezione di giugno 2022 in cui mi sono assentata per malattia;
per tale periodo di assenza nulla ho ricevuto di retribuzione. Dopo il ricovero sono tornata ad intervalli;
il negozio chiude intorno al 10 agosto e riapre a fine agosto;
poi
3 ho fatto un nuovo intervento e dopo mi è stato detto che il rapporto lavorativo era terminato. Partecipavo ad ogni attività che si svolgeva in negozio, comprese le preparazioni gastronomiche;
talvolta incassavo anche quando non c'era mio figlio o era occupato. Tornata a settembre al lavoro mi hanno detto di non scendere più”. Da quanto esposto, reputa il giudicante che a partire dall'1.9.1995, ovvero dopo la cessazione della convivenza fra le parti, il rapporto fra le stesse si sia atteggiato in modo conforme e corrispondente a quello di subordinazione, e ciò avuto riguardo ai seguenti elementi: la presenza costante della ricorrente presso l'esercizio, sempre in abiti di lavoro, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, e di maggiorazioni pari a circa la metà del percepito ordinario a dicembre ed ad agosto. Tali elementi, in assenza di convivenza fra le parti, costituiscono modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare (riconoscibili di contro per il primo periodo successivo al decesso di , il programmatico valersi da parte del Persona_1 titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività da lui gestita, dell'apporto della prestazione resa dalla ricorrente, la quale, una volta rinunciato all'eredità del coniuge, ha comunque dovuto riorganizzare la propria esistenza. Anche la circostanza riferita dal teste , commercialista, acquista rilevanza in ordine alla Tes_3 percezione di un compenso fisso di cui la ricorrente disponeva mensilmente al fine di sanare debitorie proprie di tipo esattoriale (“in caso di rateizzo mi indicava lei gli importi per lei disponibili che le arrivavano dall'attività svolta presso il negozio, pari ad euro 1.000 mensili”). Quanto alle mansioni svolte, le stesse sembrano inquadrabili nel IV livello del CCNL Commercio, settore Alimentare, considerato che in tale profilo rientra il “banconiere di spacci di carne” o lo
“specialista di macelleria, gastronomia, anche con funzioni di vendita”. Su tali presupposti parte ricorrente è stata onerata di produrre nuovi conteggi per il periodo dall'1.9.1995 fino al 31.5.2022. Tenuto conto dell'età della ricorrente all'epoca di giugno 2022, nonché del rapporto di discendenza fra le parti, reputa il giudicante che plausibile sia che le parti abbiano concordato tra di loro una sospensione del rapporto lavorativo, reso impossibile nella prosecuzione a causa della malattia;
la ricorrente è stata assente dall'1.6.22 al 6.9.22; è verosimile poi che le stesse abbiano deciso per una cessazione del rapporto, dopo la sottoposizione dell'istante a cure mediche. Conclusivamente nulla compete per indennità di preavviso, in quanto non si reputa provata la spettanza in favore della lavoratrice. Venendo al computo delle spettanze dovute a parte istante, ed avuto riguardo agli ultimi conteggi, la domanda va accolta in parte qua dovendosi riconoscere la sussistenza di un credito della stessa nei confronti di parte resistente al pagamento di un importo pari a complessivi €. 223.766,27, comprensivo di differenze retributive tra il percepito e quanto spettante per tutte le voci di cui ai conteggi depositati dall'istante in data 21.11.2025, di cui €. 51.495,06 per TFR. Rispetto ai detti conteggi allegati, è stato detratto l'importo ivi indicato per indennità di preavviso, ritenuto, per le ragioni come sopra meglio esposte, non spettante. Da ultimo parte resistente ha eccepito l'erroneità dei conteggi prodotti in quanto la spettanza era stata indebitamente calcolata avuto riguardo ad importi spettanti al lordo, dai quali erano stati detratti importi netti. Orbene, come rilevato dalla Suprema Corte quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute fiscali prescritte (cfr. Cass. 1464/2012; Cass.
7.7.2008 n. 18584). In tal senso va pronunciata condanna come in dispositivo, con la ulteriore maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi spettanti per differenza dalla data di maturazione mensile al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore del giudizio determinato sul minore importo spettante ed attribuito alla parte vincitrice rispetto a quanto richiesto in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto condannando , n.q. Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore di del Parte_1 complessivo importo di €. 223.766,27, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
b) condanna il detto resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €. 6.698,00 oltre esborsi per €. 259,00 ed oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Stefano Maione anticipatario. Napoli, 10.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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