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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4330 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 2947/2024 emessa dal tribunale di Napoli, Sezione IV Civile pubblicata il 15.03.2024, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione al collegio con ordinanza pubblicata il 16.06.2025 all'esito della trattazione scritta dell'11.6.2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Luigia Lanna (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
) in persona del Ministro in carica e P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.:
. C.F._3
Appellati subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
, incorporante di , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e ai sensi dell'art. 1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge
[...] Controparte_7
225/2016 del 1.12.2016 in G.U. 282 del 2.12.2016 (p.iva e c.f.: ), con sede P.IVA_3
legale in Roma alla via Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore dott.
, giusta procura speciale agli atti per Notar del Controparte_8 Persona_1
25.7.2024 Rep. n.181515 Racc. n. 12772, elettivamente domiciliata in alla via CP_1
Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone (c.f.:
), che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19.2.2020 alla CP_9
e all'
[...] Controparte_10 Parte_1
ha esposto:
[...]
--che in data 9.4.2019 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 0282019
00073231 53000 emessa da – provincia di su Controparte_2 CP_2 incarico della dell'importo pari ad € 689,32, comprensivo di Controparte_9
interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di notifica;
-- che detta somma risultava già iscritta a ruolo a motivo dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogata con verbale n. SCV/0003904346, del 15.07.2014 emesso dalla Prefettura di per infrazione del codice della strada (nell'anno CP_1
2014); -che egli impugnava l'ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, conseguentemente, per la CP_1 nullità della cartella, attesa la mancanza di notifica dell'atto presupposto;
-- che la costituitasi in giudizio, depositava a sostegno della Controparte_9 legittimità dell'iscrizione a ruolo, l'avviso di ricevimento n. cronologico
080092722010000 relativo all'atto presupposto, del quale egli disconosceva la sottoscrizione in quanto falsa.
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 2 Su queste premesse, proponeva dinanzi al tribunale di Napoli querela di falso in via principale avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica del verbale emesso dalla Prefettura.
In giudizio, dinanzi al tribunale, si costituivano il Controparte_11
e l' , che, premessa
[...] Controparte_10
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
chiedevano la declaratoria di inammissibilità della querela di falso.
1.2. Il tribunale, istruita la causa mediante CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, decideva la causa dichiarando la querela inammissibile, seppur la perizia calligrafica aveva dato risposta negativa al quesito circa la riferibilità della sottoscrizione a , perché l'attore si Parte_1
era limitato a sostenere che la firma non era sua, senza nulla dedurre in merito alla riconducibilità della firma a nessuno dei soggetti elencati nell'art. 26 e ss. del regolamento postale.
2. Avverso detta decisione propone appello articolando diverse Parte_1
doglianze, segnatamente:
- l'erronea applicazione al caso di specie della decisione della Cassazione n. 1686/2023,
- l'ammissibilità della querela di falso, come desumibile dall'aver il giudice istruito la causa mediante CTU,
- l'infondatezza delle difese di circa il suo difetto di legittimazione, CP_10
- l'efficacia della querela di falso, avendo il CTU attestato che la firma apposta in calce all'atto impugnato non è genuina;
- che essendo stato notificato un verbale emessa dalla Prefettura di si è in CP_1 presenza di un atto della P.A. che ha valore di “atto giudiziario”, che “deve essere, pertanto, notificato secondo le modalità previste in materia di atti giudiziari” (così appello a pagina 7).
Su questi motivi, ha così concluso:
“1 In accoglimento della querela di falso proposta, accertarsi e dichiararsi, per i motivi dedotti e con ogni conseguenza di Legge, la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento cronologico n. 732182.
2. In ogni caso ed in accoglimento della querela di falso proposta dichiararsi la nullità
e/o improduttività di effetti della documentazione impugnata per falsità;
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 3
3. In caso ed in accoglimento della querela di falso proposta. disporre a carico di controparte le intere spese di CTU anticipate da parte attrice
4. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
3. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe, che hanno insistito per la conferma della sentenza impugnata, ritenendo la querela inammissibile.
3.1. Fissata la comparizione per il 5 marzo 2025, il giudice istruttore ha riservato al
Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che il Collegio, con ordinanza pubblicata il 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile.
Al contempo la Corte, rilevata la mancanza dell'avviso di Cancelleria ex art. 71 cpc all' presso il giudice del gravame, necessario per Controparte_12
dell'obbligatorietà dell'intervento dello stesso ex art. 221 c.p.c., ha onerato la
Cancelleria di provvedere all'avviso alla presso l'adita Corte Parte_2
d'Appello entro il 30 marzo 2025 e rinviato all'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore, assegnando alle parti i termini di legge.
3.2. All'esito di trattazione scritta dell'11.6.2025, il Consigliere Istruttore, lette le comparse conclusionali e viste le note di trattazione scritta, con ordinanza del
13.6.2025, pubblicata il 16.6.2025, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. In via preliminare si rileva, d'ufficio, che è superflua la partecipazione al giudizio di
, non essendo stata parte del giudizio di primo grado e Controparte_10 comunque non essendo destinataria di notifica dell'atto di appello, di guisa che va dichiarata inammissibile la sua costituzione;
pertanto, data anche la sua minima incidenza nella dinamica processuale, si reputa di compensare integralmente le spese di lite tra essa e l'appellante.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione, al caso di specie, della decisione della Cassazione n. 1686/2023, facendo, altresì, rilevare, che essendo stato notificato un verbale emesso dalla Prefettura di si è in presenza di un atto CP_1
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 4 della P.A. che ha valore di “atto giudiziario”, che “deve essere, pertanto, notificato secondo le modalità previste in materia di atti giudiziari” (così appello a pagina 7).
4.1.2. Il motivo è inammissibile, atteso che non si contesta, da parte dell'appellante, che la notifica sia stata eseguita direttamente a mezzo posta dalla e non mediante CP_9 ricorso all'UNEP, peraltro nessuna vera censura viene formulata all'operato del tribunale e con esso si introduce un tema, quello del modo in cui la notifica secondo dovrebbe essere fatta, che è estraneo al petitum. Parte_1
4.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile la querela, facendo rilevare che sull'ammissibilità il tribunale si era già pronunciato ammettendo l'espletamento di CTU grafologica, la quale ha anche accertato che la firma apposta in calce all'atto impugnato non è genuina;
sostiene che la querela sarebbe ammissibile anche perché risulta dalla relata di notifica che l'agente postale non ha avuto dubbi sull'identità del ricevente, come sarebbe dimostrato dal fatto che la firma leggibile della persona che ha ricevuto l'atto indica proprio Parte_1
e che, d'altra parte, se il ricevente fosse stata una persona diversa dal
[...] destinatario l'agente postale avrebbe dovuto inviare la seconda raccomandata informativa.
4.2.1. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la fede privilegiata di atto pubblico copre esclusivamente i fatti che l'agente notificatore attesta avvenuti dinanzi a lui, dunque nel caso in esame la notifica, fatta direttamente dall'Ente impositore a mezzo posta, non secondo le regole delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo UNEP, attesta la consegna dell'atto al domicilio esatto del destinatario, non la qualità/qualifica della persona ricevente, o la sua relazione di parentela o convivenza con il destinatario del plico.
Del resto, nel modello di avviso di ricevimento all'uopo utilizzato, non vi è affatto l'indicazione della qualità del ricevente di addetto alla recezione o altro, nè del rapporto di parentela/convivenza rispetto al destinatario.
Vi si legge semplicemente che la consegna avviene in mani del destinatario o della persona abilitata.
Questo dato smentisce in modo inequivocabile l'allegazione dell'appellante che l'agente postale avrebbe identificato proprio in lui, la persona che ha Parte_1 ricevuto l'atto.
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 5 Se non vi è un'attestazione relativa alla qualità della persona ricevente, non essendo l'agente postale tenuto a ciò, non è chi non veda la superfluità e l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Nello schema tipo seguito per la notifica di cui si chiede la falsità, l'attestazione dell'impiegato postale copre solo il fatto che il plico sia giunto al domicilio, la cui esatta indicazione sull'avviso mai è stata oggetto di contestazione: dunque, il plico si deve ritenere entrato validamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né è superfluo ribadire (se non basti quanto già il tribunale aveva chiarito) che se, come nel caso che occupa, la notificazione dell'atto viene eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 46 del 1999, può essere fatta appunto mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La stessa raccomandata, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 della l. 890 del
1982 in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale all'indirizzo, senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cf ex multis
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 dell'8/10/2018).
A questi principi si è correttamente attenuto il tribunale, con ragionamento privo di censure che questa Corte conferma e fa suo, ribadendo che il rimedio della querela di falso è inammissibile perché è anche irrilevante, ai fini della rituale notifica, che abbia sottoscritto l'atto non il destinatario ma un suo familiare o altro addetto alla casa, e non
è affatto previsto, ai fini della rituale notifica, che sia indicata la qualità del ricevente l'avviso postale.
Né la validità di questa conclusione è in nessun modo inficiata dall'aver il tribunale ammesso una CTU grafologica, rivelatasi poi irrilevante ai fini della decisione.
Per come prospettata la querela di falso, nulla poteva aggiungere la perizia grafologica alle superiori considerazioni, essendo rimaste irrilevanti le sue risultanze, rispetto al
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 6 thema decidendum come delimitato dall'atto introduttivo;
correttamente il tribunale non ha tratto – né poteva farlo - ulteriori determinazioni dall'espletamento della perizia.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante l'appellante deduce l'infondatezza delle difese di circa il suo difetto di Controparte_10
legittimazione.
Il motivo è inammissibile, avendo già il tribunale accertato che
[...]
, convenuta in giudizio in primo grado quale Ente Controparte_10
deputato alla riscossione è legittimato passivo, e non essendovi in appello questione alcuna da parte della stessa . Controparte_10
Per tutte le esposte ragioni la querela come presentata, vertente sulla non autenticità della sottoscrizione di è senz'altro irrilevante e dunque Parte_1
inammissibile.
Ne consegue che l'appello è infondato e va respinto.
§§§
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti della e CP_9 [...]
costituiti con unica difesa dall'Avvocatura di Stato. Controparte_10
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
2947/2024 emessa dal tribunale di Napoli, Sezione IV Civile pubblicata il 15.03.2024, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di
[...]
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica e (c.f.: Controparte_10
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 7 ) in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di delle spese di lite del presente grado, che CP_1
liquida in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa le spese nei rapporti con
[...]
; Controparte_10
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4330 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 2947/2024 emessa dal tribunale di Napoli, Sezione IV Civile pubblicata il 15.03.2024, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione al collegio con ordinanza pubblicata il 16.06.2025 all'esito della trattazione scritta dell'11.6.2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Luigia Lanna (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
) in persona del Ministro in carica e P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.:
. C.F._3
Appellati subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
, incorporante di , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e ai sensi dell'art. 1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge
[...] Controparte_7
225/2016 del 1.12.2016 in G.U. 282 del 2.12.2016 (p.iva e c.f.: ), con sede P.IVA_3
legale in Roma alla via Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore dott.
, giusta procura speciale agli atti per Notar del Controparte_8 Persona_1
25.7.2024 Rep. n.181515 Racc. n. 12772, elettivamente domiciliata in alla via CP_1
Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone (c.f.:
), che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19.2.2020 alla CP_9
e all'
[...] Controparte_10 Parte_1
ha esposto:
[...]
--che in data 9.4.2019 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 0282019
00073231 53000 emessa da – provincia di su Controparte_2 CP_2 incarico della dell'importo pari ad € 689,32, comprensivo di Controparte_9
interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di notifica;
-- che detta somma risultava già iscritta a ruolo a motivo dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogata con verbale n. SCV/0003904346, del 15.07.2014 emesso dalla Prefettura di per infrazione del codice della strada (nell'anno CP_1
2014); -che egli impugnava l'ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, conseguentemente, per la CP_1 nullità della cartella, attesa la mancanza di notifica dell'atto presupposto;
-- che la costituitasi in giudizio, depositava a sostegno della Controparte_9 legittimità dell'iscrizione a ruolo, l'avviso di ricevimento n. cronologico
080092722010000 relativo all'atto presupposto, del quale egli disconosceva la sottoscrizione in quanto falsa.
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 2 Su queste premesse, proponeva dinanzi al tribunale di Napoli querela di falso in via principale avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica del verbale emesso dalla Prefettura.
In giudizio, dinanzi al tribunale, si costituivano il Controparte_11
e l' , che, premessa
[...] Controparte_10
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
chiedevano la declaratoria di inammissibilità della querela di falso.
1.2. Il tribunale, istruita la causa mediante CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, decideva la causa dichiarando la querela inammissibile, seppur la perizia calligrafica aveva dato risposta negativa al quesito circa la riferibilità della sottoscrizione a , perché l'attore si Parte_1
era limitato a sostenere che la firma non era sua, senza nulla dedurre in merito alla riconducibilità della firma a nessuno dei soggetti elencati nell'art. 26 e ss. del regolamento postale.
2. Avverso detta decisione propone appello articolando diverse Parte_1
doglianze, segnatamente:
- l'erronea applicazione al caso di specie della decisione della Cassazione n. 1686/2023,
- l'ammissibilità della querela di falso, come desumibile dall'aver il giudice istruito la causa mediante CTU,
- l'infondatezza delle difese di circa il suo difetto di legittimazione, CP_10
- l'efficacia della querela di falso, avendo il CTU attestato che la firma apposta in calce all'atto impugnato non è genuina;
- che essendo stato notificato un verbale emessa dalla Prefettura di si è in CP_1 presenza di un atto della P.A. che ha valore di “atto giudiziario”, che “deve essere, pertanto, notificato secondo le modalità previste in materia di atti giudiziari” (così appello a pagina 7).
Su questi motivi, ha così concluso:
“1 In accoglimento della querela di falso proposta, accertarsi e dichiararsi, per i motivi dedotti e con ogni conseguenza di Legge, la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento cronologico n. 732182.
2. In ogni caso ed in accoglimento della querela di falso proposta dichiararsi la nullità
e/o improduttività di effetti della documentazione impugnata per falsità;
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 3
3. In caso ed in accoglimento della querela di falso proposta. disporre a carico di controparte le intere spese di CTU anticipate da parte attrice
4. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
3. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe, che hanno insistito per la conferma della sentenza impugnata, ritenendo la querela inammissibile.
3.1. Fissata la comparizione per il 5 marzo 2025, il giudice istruttore ha riservato al
Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che il Collegio, con ordinanza pubblicata il 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile.
Al contempo la Corte, rilevata la mancanza dell'avviso di Cancelleria ex art. 71 cpc all' presso il giudice del gravame, necessario per Controparte_12
dell'obbligatorietà dell'intervento dello stesso ex art. 221 c.p.c., ha onerato la
Cancelleria di provvedere all'avviso alla presso l'adita Corte Parte_2
d'Appello entro il 30 marzo 2025 e rinviato all'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore, assegnando alle parti i termini di legge.
3.2. All'esito di trattazione scritta dell'11.6.2025, il Consigliere Istruttore, lette le comparse conclusionali e viste le note di trattazione scritta, con ordinanza del
13.6.2025, pubblicata il 16.6.2025, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. In via preliminare si rileva, d'ufficio, che è superflua la partecipazione al giudizio di
, non essendo stata parte del giudizio di primo grado e Controparte_10 comunque non essendo destinataria di notifica dell'atto di appello, di guisa che va dichiarata inammissibile la sua costituzione;
pertanto, data anche la sua minima incidenza nella dinamica processuale, si reputa di compensare integralmente le spese di lite tra essa e l'appellante.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione, al caso di specie, della decisione della Cassazione n. 1686/2023, facendo, altresì, rilevare, che essendo stato notificato un verbale emesso dalla Prefettura di si è in presenza di un atto CP_1
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 4 della P.A. che ha valore di “atto giudiziario”, che “deve essere, pertanto, notificato secondo le modalità previste in materia di atti giudiziari” (così appello a pagina 7).
4.1.2. Il motivo è inammissibile, atteso che non si contesta, da parte dell'appellante, che la notifica sia stata eseguita direttamente a mezzo posta dalla e non mediante CP_9 ricorso all'UNEP, peraltro nessuna vera censura viene formulata all'operato del tribunale e con esso si introduce un tema, quello del modo in cui la notifica secondo dovrebbe essere fatta, che è estraneo al petitum. Parte_1
4.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile la querela, facendo rilevare che sull'ammissibilità il tribunale si era già pronunciato ammettendo l'espletamento di CTU grafologica, la quale ha anche accertato che la firma apposta in calce all'atto impugnato non è genuina;
sostiene che la querela sarebbe ammissibile anche perché risulta dalla relata di notifica che l'agente postale non ha avuto dubbi sull'identità del ricevente, come sarebbe dimostrato dal fatto che la firma leggibile della persona che ha ricevuto l'atto indica proprio Parte_1
e che, d'altra parte, se il ricevente fosse stata una persona diversa dal
[...] destinatario l'agente postale avrebbe dovuto inviare la seconda raccomandata informativa.
4.2.1. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la fede privilegiata di atto pubblico copre esclusivamente i fatti che l'agente notificatore attesta avvenuti dinanzi a lui, dunque nel caso in esame la notifica, fatta direttamente dall'Ente impositore a mezzo posta, non secondo le regole delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo UNEP, attesta la consegna dell'atto al domicilio esatto del destinatario, non la qualità/qualifica della persona ricevente, o la sua relazione di parentela o convivenza con il destinatario del plico.
Del resto, nel modello di avviso di ricevimento all'uopo utilizzato, non vi è affatto l'indicazione della qualità del ricevente di addetto alla recezione o altro, nè del rapporto di parentela/convivenza rispetto al destinatario.
Vi si legge semplicemente che la consegna avviene in mani del destinatario o della persona abilitata.
Questo dato smentisce in modo inequivocabile l'allegazione dell'appellante che l'agente postale avrebbe identificato proprio in lui, la persona che ha Parte_1 ricevuto l'atto.
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 5 Se non vi è un'attestazione relativa alla qualità della persona ricevente, non essendo l'agente postale tenuto a ciò, non è chi non veda la superfluità e l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Nello schema tipo seguito per la notifica di cui si chiede la falsità, l'attestazione dell'impiegato postale copre solo il fatto che il plico sia giunto al domicilio, la cui esatta indicazione sull'avviso mai è stata oggetto di contestazione: dunque, il plico si deve ritenere entrato validamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né è superfluo ribadire (se non basti quanto già il tribunale aveva chiarito) che se, come nel caso che occupa, la notificazione dell'atto viene eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 46 del 1999, può essere fatta appunto mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La stessa raccomandata, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 della l. 890 del
1982 in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale all'indirizzo, senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cf ex multis
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 dell'8/10/2018).
A questi principi si è correttamente attenuto il tribunale, con ragionamento privo di censure che questa Corte conferma e fa suo, ribadendo che il rimedio della querela di falso è inammissibile perché è anche irrilevante, ai fini della rituale notifica, che abbia sottoscritto l'atto non il destinatario ma un suo familiare o altro addetto alla casa, e non
è affatto previsto, ai fini della rituale notifica, che sia indicata la qualità del ricevente l'avviso postale.
Né la validità di questa conclusione è in nessun modo inficiata dall'aver il tribunale ammesso una CTU grafologica, rivelatasi poi irrilevante ai fini della decisione.
Per come prospettata la querela di falso, nulla poteva aggiungere la perizia grafologica alle superiori considerazioni, essendo rimaste irrilevanti le sue risultanze, rispetto al
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 6 thema decidendum come delimitato dall'atto introduttivo;
correttamente il tribunale non ha tratto – né poteva farlo - ulteriori determinazioni dall'espletamento della perizia.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante l'appellante deduce l'infondatezza delle difese di circa il suo difetto di Controparte_10
legittimazione.
Il motivo è inammissibile, avendo già il tribunale accertato che
[...]
, convenuta in giudizio in primo grado quale Ente Controparte_10
deputato alla riscossione è legittimato passivo, e non essendovi in appello questione alcuna da parte della stessa . Controparte_10
Per tutte le esposte ragioni la querela come presentata, vertente sulla non autenticità della sottoscrizione di è senz'altro irrilevante e dunque Parte_1
inammissibile.
Ne consegue che l'appello è infondato e va respinto.
§§§
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti della e CP_9 [...]
costituiti con unica difesa dall'Avvocatura di Stato. Controparte_10
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
2947/2024 emessa dal tribunale di Napoli, Sezione IV Civile pubblicata il 15.03.2024, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di
[...]
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica e (c.f.: Controparte_10
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4330/2024 Sentenza Pagina 7 ) in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di delle spese di lite del presente grado, che CP_1
liquida in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa le spese nei rapporti con
[...]
; Controparte_10
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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