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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2233/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18709/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 2010 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2313/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166514/2010 del
26 giugno 2025, notificato in data 27 agosto 2025, per € 2.424,00, relativo a IMU 2020 riferito all'immobile di proprietà sito in Napoli alla Indirizzo_1, terzo piano, Sezione Avv, Foglio 5, numero 567, sub 7.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per illegittima tassazione di immobile adibito ad abitazione principale dal 28 marzo 2000 ed a tal fine deposita certificato di residenza storico e copia bollette.
Il comune di Napoli si costituisce ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Napoli obiettivo valore srl si costituisce tardivamente e resiste alle eccezioni del ricorrente.
Successivamente la ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso eccependo altresì la tardiva costituzione della OV srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Invero dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla parte resistente non si desume che la ricorrente non possieda la sua abitazione principale dove ha la residenza anagrafica.
Nella specie, la OV srl evidenzia esclusivamente che “controllati i consumi delle utenze elettriche ha evidenziato che, per l'anno 2020, non vi sono consumi elettrici attivi in riferimento all'immobile oggetto di impugnativa”.
Tuttavia, essendosi costituita tardivamente la documentazione dalla resistente offerta a supporto di tale affermazione non può essere ritenuta ammissibile.
Invece, la ricorrente allega a supporto della dimostrazione che si tratti di dimora abituale le fatture delle bollette alla stessa intestate.
Alla luce di tali prove emerge che la OV srl non ha dimostrato che quanto affermato dalla ricorrente non sia veritiero e cioè che l'immobile in questione non sia adibito ad abitazione principale.
In base a quanto evidenziato il ricorso è fondato ed in base a ciò occorre accogliere lo stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18709/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 2010 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2313/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166514/2010 del
26 giugno 2025, notificato in data 27 agosto 2025, per € 2.424,00, relativo a IMU 2020 riferito all'immobile di proprietà sito in Napoli alla Indirizzo_1, terzo piano, Sezione Avv, Foglio 5, numero 567, sub 7.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per illegittima tassazione di immobile adibito ad abitazione principale dal 28 marzo 2000 ed a tal fine deposita certificato di residenza storico e copia bollette.
Il comune di Napoli si costituisce ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Napoli obiettivo valore srl si costituisce tardivamente e resiste alle eccezioni del ricorrente.
Successivamente la ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso eccependo altresì la tardiva costituzione della OV srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Invero dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla parte resistente non si desume che la ricorrente non possieda la sua abitazione principale dove ha la residenza anagrafica.
Nella specie, la OV srl evidenzia esclusivamente che “controllati i consumi delle utenze elettriche ha evidenziato che, per l'anno 2020, non vi sono consumi elettrici attivi in riferimento all'immobile oggetto di impugnativa”.
Tuttavia, essendosi costituita tardivamente la documentazione dalla resistente offerta a supporto di tale affermazione non può essere ritenuta ammissibile.
Invece, la ricorrente allega a supporto della dimostrazione che si tratti di dimora abituale le fatture delle bollette alla stessa intestate.
Alla luce di tali prove emerge che la OV srl non ha dimostrato che quanto affermato dalla ricorrente non sia veritiero e cioè che l'immobile in questione non sia adibito ad abitazione principale.
In base a quanto evidenziato il ricorso è fondato ed in base a ciò occorre accogliere lo stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge.