Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15699 del 2025, proposto da AD SA AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Dorina Merdini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento, per la declaratoria di illegittimità previa adozione di misure cautelari
-del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, e per essa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione all'istanza formalizzata con atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo PEC in data 17/11/2025, volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento per il perfezionamento della procedura di richiesta di visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’Amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studi mediante fissazione dell’appuntamento in Ambasciata per il colloquio dell’istante;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente sollevando plurime eccezioni in rito ed in particolare, nella memoria da ultimo depositata, documentando l’avvenuta fissazione dell’ambìto appuntamento e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato altresì che alla camera di consiglio del 25 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente ha confermato l’intervenuta fissazione e celebrazione del colloquio presso l’Ambasciata;
Rilevato che:
-nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del silenzio dell’Ambasciata in Pakistan rispetto alla istanza volta alla concessione di un appuntamento presso la stessa a tale scopo;
- nelle more del giudizio, come visto, l’appuntamento è stato concesso;
- in ragione della domanda giudiziale proposta, è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’Amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
Ritenuto tuttavia che, in ragione dell’ingente flusso di domande che l’Ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistono ragioni eccezionale per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | ER ZI |
IL SEGRETARIO