Articolo 78 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 77Articolo 79
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1 gennaio 1992
Art. 78. (Determinazione delle udienze di prima comparizione). 1. L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione).
- Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992