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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16179/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000000 NON NOTIFICATO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13390/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140007017 per euro 23.104,42, relativo alle cartelle n.
09720060037325700000, e n. 09720110030550957000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- Nullità dell'atto impugnato per asserita mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
09780201400070170000;
- Nullità dell'atto impugnato per asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
09720060037325700000 e n. 09720110030550957000.
Si è costituito l'ufficio ADER richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo di natura assorbente.
Con riferimento alla prima censura, è da rilevarsi che l'ufficio ADER ha fornito prova documentale della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo in questione.
In particolare, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400070170000 è stato notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 23/06/2015, con raccomandata n. 78967378035-0 secondo le modalità previste per la irreperibilità relativa.
Infatti, il messo ha dato atto nella relata di aver compiuto un tentativo infruttuoso di notifica all'indirizzo del destinatario, e di aver proceduto, all'esito del tentativo, e constatata l'assenza del destinatario e delle altre persone previste ex art. 139 c.p.c., a depositare l'atto nella casa comunale con successivo invio della raccomandata informativa.
Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato risulta ritualmente notificato e la censura è da rigettarsi, non avendo il contribuente proposto ricorso nei termini di legge. Ciò posto, il secondo motivo di censura, relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, sottese è assorbito nella motivazione di cui sopra, atteso che, avendo l'ufficio fornito la prova della notifica del preavviso di fermo, la censura di omessa notifica degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 21 D.gls 546/92, andava parimenti sollevata entro 60 giorni dalla notifica del preavviso in parola.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1736,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma 19/12/2025
Il Giudice
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16179/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000000 NON NOTIFICATO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13390/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140007017 per euro 23.104,42, relativo alle cartelle n.
09720060037325700000, e n. 09720110030550957000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- Nullità dell'atto impugnato per asserita mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
09780201400070170000;
- Nullità dell'atto impugnato per asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
09720060037325700000 e n. 09720110030550957000.
Si è costituito l'ufficio ADER richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo di natura assorbente.
Con riferimento alla prima censura, è da rilevarsi che l'ufficio ADER ha fornito prova documentale della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo in questione.
In particolare, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400070170000 è stato notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 23/06/2015, con raccomandata n. 78967378035-0 secondo le modalità previste per la irreperibilità relativa.
Infatti, il messo ha dato atto nella relata di aver compiuto un tentativo infruttuoso di notifica all'indirizzo del destinatario, e di aver proceduto, all'esito del tentativo, e constatata l'assenza del destinatario e delle altre persone previste ex art. 139 c.p.c., a depositare l'atto nella casa comunale con successivo invio della raccomandata informativa.
Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato risulta ritualmente notificato e la censura è da rigettarsi, non avendo il contribuente proposto ricorso nei termini di legge. Ciò posto, il secondo motivo di censura, relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, sottese è assorbito nella motivazione di cui sopra, atteso che, avendo l'ufficio fornito la prova della notifica del preavviso di fermo, la censura di omessa notifica degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 21 D.gls 546/92, andava parimenti sollevata entro 60 giorni dalla notifica del preavviso in parola.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1736,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma 19/12/2025
Il Giudice