Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per asserita mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo

    L'ufficio ADER ha fornito prova documentale della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 23/06/2015, secondo le modalità previste per la irreperibilità relativa, con successiva raccomandata informativa. Pertanto, il preavviso risulta ritualmente notificato e la censura è da rigettarsi, non avendo il contribuente proposto ricorso nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Nullità per asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Il motivo di censura è assorbito nella motivazione relativa alla notifica del preavviso di fermo. Avendo l'ufficio fornito la prova della notifica del preavviso di fermo, la censura di omessa notifica degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 21 D.gls 546/92, andava parimenti sollevata entro 60 giorni dalla notifica del preavviso in parola.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 43
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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