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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3093/2017 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ) ricorrente rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonio Sindona
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, resistente contumace
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, resistente contumace
Oggetto: crediti da lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.06.2017 premetteva di avere lavorato, con regolare Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'impresa resistente, con la qualifica di panettiere a partire dalla data del 02.02.2009 e fino al 28.01.2011.
Riferiva di avere percepito lo stipendio secondo le buste paga depositate ma che, a partire dal mese di agosto 2010, l'impresa resistente non aveva corrisposto lo stipendio pattuito sino al 28.01.2011, data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Esponeva di avere accumulato un credito (riferito alle intere mensilità dovute da agosto 2010 fino a gennaio 2011, il TFR e le ferie non godute) pari a € 13.979,59 oltre la somma di € 3.276,79 dovuta per i contributi imposti ai fini pensionistici.
Evidenziava di avere più volte richiesto il pagamento senza ricevere alcun riscontro.
1 Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il debito della ditta per la complessiva somma di €
13.97,59 a titolo di pagamento di mensilità arretrate, tfr e altre indennità di lavoro e l'omissione del CP_ versamento di € 3.276,79 di contributi all' e, conseguentemente, condannare l'impresa resistente al pagamento di tali crediti. Instava per la rifusione delle spese con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 09.11.2022, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_2 attesa la domanda di versamento dei contributi previdenziali.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile.
L'udienza del 2.05.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
e dell' che sebbene regolarmente citate non si sono costituite in giudizio.
[...] CP_2
5. Nel merito va rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti contratto di lavoro del 30.1.2009, comunicazione unilav e buste paga.
Orbene dalla documentazione in atti risulta provato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il
[...]
dal 2.2.2009 al 28.1.2011. Parte_2
Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito prova di aver effettuato il pagamento delle retribuzioni dovute a decorrere da agosto 2010.
La stessa va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad euro 13.979,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Infatti sebbene il ctu abbia calcolato un importo maggiore pari ad euro 18.450,64 con il ricorso parte ricorrente ha limitato la richiesta all'importo di euro 13.979,59.
Con riferimento al versamento dei contributi secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto
è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Atteso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex legge n. 335/1995 e ritenuto che la notifica del ricorso al resistente datore di lavoro si è perfezionata in data 23.11.2021, le differenze contributive sono prescritte.
Atteso l'esito delle lite le spese vanno compensate in ragione di un quarto e la restante quota viene posta a carico della società resistente così come liquidata in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono definitivamente a carico della ditta resistente.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 20.06.2017 nei confronti del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna la ditta resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 13.979,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì la resistente alla rifusione di 3/4 delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida
– già ridotte - in euro 4.041,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Sindona;
- pone definitivamente a carico della società resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto;
- nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.9.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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